AI Act: intelligenza artificiale, responsabilità umana

L’AI Act è il Regolamento dell’Unione Europea  n.2024/1689  che disciplina in modo organico l’intelligenza artificiale (AI) in Europa.

Il 2 agosto 2026 sono entrati in vigore gli obblighi di trasparenza previsti dall’art.50 del Regolamento e riguardano anche gli enti non profit che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale.

Questo articolo spiega cosa prevede la norma, chi coinvolge davvero e cosa bisogna fare per adeguarsi.

Ma partiamo da una domanda semplice.

 

Gli enti non profit utilizzano l’intelligenza artificiale?

L’AI è uno strumento potente, diventato in pochi anni  un’opportunità strategica  anche per gli enti non profit.

Chi dirige un’organizzazione o un ente del Terzo Settore oggi si trova spesso a usare strumenti di intelligenza artificiale, a volte senza nemmeno accorgersene: un chatbot per rispondere ai donatori; un software che genera testi per le campagne di raccolta fondi; un sistema che aiuta a selezionare i volontari o a valutare le domande di accesso a un servizio o ad analizzare i dati per rendicontare un progetto.

Insomma gli utilizzi pratici dell’AI sono enormi, ma a grandi potenzialità corrispondono grandi responsabilità, anche di natura etica.

 

Cosa prevede l’AI Act

In realtà l’AI Act non è una novità perché è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma il 2 agosto 2026 sono entrati in vigore gli obblighi di trasparenza.

Essendo un regolamento e non una direttiva, si applica direttamente in tutti gli Stati membri, Italia compresa, senza bisogno di una legge nazionale che lo recepisca.

Il suo impianto si basa su un principio semplice: più un sistema di intelligenza artificiale può incidere sui diritti delle persone, più stringenti sono gli obblighi per chi lo sviluppa o lo utilizza.

La norma distingue quattro livelli di rischio:

  • rischio inaccettabile: pratiche vietate in assoluto (ad esempio il social scoring o il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e a scuola);
  • rischio alto: sistemi usati in ambiti sensibili come selezione del personale, accesso a servizi essenziali, istruzione, sanità;
  • rischio limitato: sistemi soggetti soprattutto a obblighi di trasparenza, come i chatbot;
  • rischio minimo: la maggior parte degli strumenti di uso quotidiano, senza obblighi specifici.

L’obiettivo del legislatore europeo è duplice: da un lato tutelare le persone da usi dannosi o discriminatori dell’intelligenza artificiale, dall’altro dare alle imprese e alle organizzazioni un quadro di regole chiare e uguali in tutto il mercato unico.

 

Quali enti non profit sono chiamati in causa?

Il Regolamento si applica a chi utilizza strumenti di intelligenza artificiale, qualunque sia la sua natura giuridica.

Un’associazione, una fondazione, una cooperativa sociale o un ente del Terzo Settore che impiega strumenti di AI nelle proprie attività rientra quindi nel perimetro della norma, con obblighi diversi a seconda di come usa lo strumento.

Sono particolarmente esposti gli enti che utilizzano l’intelligenza artificiale per:

  • valutare l’accesso a servizi essenziali (ad esempio criteri automatizzati per l’assegnazione di aiuti, borse di studio o prestazioni socio-assistenziali o per la valutazione d’impatto);
  • selezionare candidati per posizioni di lavoro o percorsi di volontariato;
  • generare contenuti per la comunicazione, il fundraising o i social media;
  • gestire chatbot di assistenza a beneficiari, donatori o utenti;
  • trattare dati sensibili di persone fragili (minori, pazienti, persone in difficoltà).

Anche gli usi apparentemente innocui, come un software di scrittura assistita o un tool per l’analisi dei dati di raccolta fondi, rientrano comunque nell’ambito di applicazione generale, anche se con obblighi minimi.

 

Cosa fare per ottemperare all’AI Act

Bastano alcuni passaggi concreti, da affrontare con gradualità.

  1. Mappare gli strumenti di AI già in uso. Molti enti scoprono di usarne più di quanti pensassero, spesso “nascosti” dentro software che già utilizzano per la gestione soci, la contabilità o l’email marketing.
  2. Classificare il livello di rischio di ciascuno strumento, seguendo la logica del Regolamento UE.
  3. Garantire l’alfabetizzazione AI del personale: l’obbligo di formare chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale è già in vigore dal 2 febbraio 2025 e riguarda anche i piccoli enti.
  4. Rispettare gli obblighi di trasparenza informando chiaramente utenti e beneficiari quando interagiscono con un chatbot o quando un contenuto (testo, immagine, audio) è generato o modificato dall’intelligenza artificiale.
  5. Per gli strumenti ad alto rischio, prevedere una supervisione umana effettiva, documentazione tecnica e, se richiesto, una valutazione di conformità.
  6. Coordinare gli adempimenti con il GDPR: quasi tutti gli usi rilevanti dell’AI nel non profit comportano anche trattamento di dati personali, quindi le due normative vanno lette insieme.
  7. Individuare un referente interno che segua l’evoluzione della materia perché la normativa è ancora in fase di completamento e cambia rapidamente.

 

Adeguamento della normativa italiana

In parallelo l’Italia si sta dotando di una propria legge quadro coerente con l’AI Act, la Legge 132/2025, che affida all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale i poteri di vigilanza e controllo.

I relativi  decreti attuativi  sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e devono ancora completare il percorso parlamentare.

 

In conclusione

Adeguarsi al nuovo Regolamento EU non è solo una questione di conformità: è un modo per usare l’intelligenza artificiale in modo consapevole, rispettando le persone con cui l’ente non profit entra in contatto e proteggendo al tempo stesso quelle che l’ente serve ogni giorno.

E noi non vogliamo essere da meno, quindi ci adeguiamo dichiarando che questo articolo è stato scritto con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Image by Tumisu from Pixabay

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