Cosa succede alla ONLUS che non diventa ETS?

Ludovico:

Sono presidente di un ente ONLUS che non vorrebbe iscriversi al RUNTS e assumere la qualifica di ETS. Le chiedo cortesemente se può chiarirmi quali sarebbero le conseguenze.

 

tornaconto&C. risponde:

Il 1° gennaio 2026, salvo future proroghe, entreranno in vigore le  nuove norme fiscali  contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore.

Contemporaneamente saranno abrogate le normative precedenti relative al settore non profit che verranno sostituite dal nuovo Codice (art.102  D.lgs 117/2017).

Dunque anche gli enti costituiti in forma di associazione aventi qualifica di ONLUS devono decidere se trasformarsi in ETS richiedendo l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31/03/2026.

Quelli che decideranno di non diventare ETS andranno incontro ad una serie di conseguenze civili, fiscali e patrimoniali. Le riassumiamo qui di seguito.

 

Conseguenze civilististiche

Gli enti ONLUS costituiti in forma di associazione dovranno modificare il proprio statuto in quanto il D.lgs 460/1997 sarà abrogato e dovranno conformarlo a quanto disposto dall’art.148  TUIR.

Il nuovo statuto dovrà essere registrato all’Ufficio del Registro e l’associazione dovrà trasmettere telematicamente il  modello EAS  all’Agenzia delle Entrate.

 

Conseguenze fiscali

L’abrogazione del D.lgs 460/1997 implica l’abrogazione delle agevolazioni fiscali connesse.

Di conseguenza le associazioni dovranno conformarsi a quanto disposto dagli artt.143-150 TUIR in tema di imposta sui redditi.

Se svolgono attività commerciale dovranno aprire e gestire una partita IVA senza le agevolazioni concesse agli ETS.

 

Conseguenze patrimoniali

Le ONLUS che non diventeranno ETS dovranno devolvere il patrimonio a norma dell’art.10 co.1 lettera f D.lgs 460/1997 citato dall’art.34  DM 106/2020.

Il patrimonio da devolvere è l’incremento verificatosi durante il periodo nel quale l’associazione è stata iscritta all’anagrafe delle ONLUS.

Tale incremento dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità sentito il parere del Ministero degli Interni.

Attenzione: gli enti ONLUS che non possono iscriversi al RUNTS perché non hanno i requisiti per farlo sono esonerati dall’obbligo di devolvere il patrimonio  a determinate condizioni.

Vuoi maggiori informazioni sull’argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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