No modello EAS? No associazione

Il modello EAS, ossia il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti Associativi, è entrato in vigore nel 2009.

La  riforma del Terzo Settore  e la  riforma dello sport  ne hanno previsto la cancellazione per alcuni enti, ma per tutti gli altri  la norma resta in vigore.

Quindi vediamo di che si tratta.

 

Cos’è il modello EAS?

Il modello EAS è un questionario da compilare ed inviare per via telematica da un soggetto abilitato.

L’invio è obbligatorio per legge ed è equiparato alla registrazione dello statuto, quindi è considerato requisito formale fondamentale per definirsi ente non profit.

Questo vuol dire che in caso di controllo da parte delle autorità competenti, non avere la ricevuta di invio dell’EAS farà decadere tutti i benefici fiscali.

Di conseguenza fisco potrà richiedere il pagamento delle imposte anche sulle quote associative e sui contributi o corrispettivi versati dai soci per specifiche attività svolte dall’associazione.

Purtroppo non tutti sanno che registrare l’atto costitutivo e lo statuto non è sufficiente per godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni senza scopo di lucro.

A volte sono proprio i commercialisti e i notai i primi a non saperlo, perché non avvezzi a lavorare con soggetti associativi.

L’Agenzia delle Entrate, nella  pagina dedicata al modello EAS,  fornisce tutte le informazioni necessarie.

Non è il caso di prendere sottogamba questo adempimento.

Se l’EAS non è stato inviato è possibile sanare la situazione pagando una sanzione, ma ci sono delle scadenze da rispettare.

 

Gli enti esonerati

Alcune associazioni sono esonerate dall’invio in base alla loro natura:

  • gli enti del Terzo settore cioè quelli iscritti al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,  ai sensi dell’art.94 co.4 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017);
  • le  ONLUS  iscritte all’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate;
  • le associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al  Registro nazionale delle attività sportive  (RAS), ai sensi dell’art.6 co.6 bis D.lgs 39/2021;
  • le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale di cui alla  L.398/1991.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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