Con il comunicato stampa dell’8 marzo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato che “La Commissione Europea ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore”.
Il Ministero si riferisce all’autorizzazione europea all’applicazione dei regimi fiscali sanciti dal Codice del Terzo Settore (CTS) che aspettiamo da più di sette anni (ma la responsabilità dell’attesa non è da imputare alla Commissione).
In realtà è opportuno precisare che non si tratta della tanto agognata autorizzazione ufficiale ma bensì di una comfort letter, cioè una valutazione preliminare da parte dei servizi della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea.
Ad ogni modo è una notizia positiva e, a questo punto, è assai probabile che l’autorizzazione vera arrivi entro quest’anno.
In questo articolo esamineremo il contenuto della comfort letter e le conseguenze per gli enti non profit – in particolare per le ONLUS – dal 1° gennaio 2026.
Cosa c’è scritto nella comfort letter?
Nella lettera si evidenzia un parere positivo sui seguenti temi:
- regime fiscale degli ETS previsto dagli articoli 79, 80 e 86 del Codice del Terzo Settore;
- regime fiscale delle imprese sociali di cui all’art.18 commi 1 e 2 del D.lgs 112/2017.
La Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea richiede invece un ulteriore approfondimento in merito:
- agli investimenti a favore delle imprese sociali previsti di cui all’art.18 commi 3-6 del D.lgs 112/2017;
- al capitale di debito per gli ETS di cui all’art. 77 del D.lgs 117/2017.
Cosa cambierà con l’arrivo dell’autorizzazione UE?
Dato il contenuto della comfort letter, è molto probabile che l’autorizzazione ufficiale all’utilizzo del Titolo X del CTS arrivi entro l’anno 2025.
Se così sarà, i nuovi regimi fiscali dettati dal Codice del Terzo Settore entreranno in vigore il 1° gennaio 2026 insieme al nuovo regime IVA degli enti non profit.
Di conseguenza la legge 398/1991 non sarà più utilizzabile da qualsiasi associazione tornando ad essere fruibile solo dagli enti sportivi.
Praticamente una tempesta perfetta, che obbligherà tutti gli enti non profit – anche quelli non iscritti al RUNTS – a rivedere sia le attività svolte che la propria organizzazione interna.
Al fine di chiarire i dubbi sugli aspetti più tecnici del Titolo X del CTS ci auspichiamo un intervento dell’Agenzia delle entrate.
Ma sappiamo già che tra gli enti che dovranno rinnovarsi ci sono le ONLUS, vediamo insieme perché.
ONLUS: è tempo di decidere
Con l’ok della Commissione Europea le ONLUS che sono ancora iscritte nella relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate (circa 23.000 enti) dovranno decidere se iscriversi o meno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Avranno tempo fino al 31/03/2026 per presentare istanza di iscrizione al RUNTS, indicando la sezione più adatta alle proprie specificità:
- associazione di promozione sociale se l’ente svolge attività di interesse generale in favore della collettività o dei propri associati;
- organizzazione di volontariato se opera in ambito sociale/solidaristico e svolge l’attività verso terzi;
- ente filantropico se eroga denaro, beni o servizi – anche di investimento – a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- impresa sociale se esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- cooperativa sociale se si occupa di servizi alla persona e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- fondazione se l’ente è dotato di personalità giuridica e destina il proprio patrimonio al perseguimento di uno scopo di utilità sociale;
- altro ente del terzo settore se persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ma per le proprie caratteristiche non rientra nelle altre categorie di ETS elencate dall’art.46 del CTS.
Attenzione: le ONLUS che non si iscriveranno al RUNTS entro il 31/03/2026 – salvo quelle che non hanno i requisiti per accedervi – dovranno obbligatoriamente devolvere il patrimonio incrementato a decorrere dall’iscrizione dell’ente all’anagrafe delle ONLUS.
In parole più semplici significa che dovranno liquidare e donare ad un’altra organizzazione il patrimonio accumulato da quando l’ente si è iscritto all’anagrafe delle ONLUS.
ONLUS: come decidere?
Nel frattempo cosa devono fare le ONLUS? Come prepararsi alla trasformazione che dovranno affrontare quando arriverà l’autorizzazione ufficiale della Commissione Europea?
Innanzitutto consiglio di verificare ed eventualmente aggiornare lo statuto per adeguarlo alle disposizioni inderogabili del CTS, dopodiché ogni ente dovrà fare le proprie valutazioni in base ai seguenti elementi:
- scopo sociale;
- attività sociali svolte;
- destinatari delle attività sociali;
- volume delle entrate tenuto conto dei criteri di commercialità previsti dall’art.79 del CTS (corrispettivi specifici, contributi pubblici e/o privati derivanti da partecipazione a bandi, ecc.);
- struttura organizzativa;
- presenza o meno di volontari;
- presenza o meno di lavoratori.
Procedura di iscrizione al RUNTS
Le ONLUS dovranno presentare istanza di iscrizione allegando:
- atto costitutivo;
- statuto adeguato;
- ultimi due bilanci approvati dall’assemblea dei soci.
Per approfondire la procedura di iscrizione consiglio di leggere questo articolo.
ONLUS che non possono iscriversi al RUNTS
Le ONLUS che non hanno i requisiti previsti dall’art.4 D.lgs 117/2017 non possono iscriversi al RUNTS e di conseguenza non possono assumere la qualifica di ETS.
Tuttavia l’art.101 co.8 del D.lgs 117/2017 modificato dalla Legge 104/2024 le esonera dagli obblighi devolutivi del patrimonio, a patto che gli statuti prevedano:
- lo svolgimento di attività di interesse generale senza finalità di lucro e con modalità non commerciali;
- la destinazione stabile dei propri beni allo svolgimento delle attività di interesse generale.
Le ONLUS che non possono o non vogliono iscriversi al RUNTS sotto il profilo giuridico saranno qualificate come associazioni, fondazioni o altri enti disciplinati dal Codice Civile.
Sotto il profilo fiscale saranno considerate come enti generici non commerciali oppure come enti commerciali, assoggettati dalla disciplina fiscale del TUIR.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, le ONLUS dovranno devolvere il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe.
Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico? Scrivici.
Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.


