Quale futuro per le associazioni dopo la riforma?

Che fine faranno le associazioni che non possono o che non vogliono iscriversi al   Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS)?

Esistono moltissime associazioni che non aderiscono ad alcun ente nazionale o che sono affiliate ma non sono iscritte ad alcun registro.

Giusto per fare degli esempi:

  • bande musicali;
  • corali;
  • compagnie di teatro amatoriale;
  • associazioni enti non commerciali;
  • ex associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività non più riconosciute dal CONI.

Quali opzioni hanno a disposizione? Devono iscriversi per forza al RUNTS?

Facciamo il punto sulle informazioni che abbiamo ad oggi.

 

L’iscrizione al RUNTS

Il RUNTS è stato avviato il 23/11/2021, tuttavia ad oggi molte associazioni non hanno ancora deciso se iscriversi o meno.

Gli enti che vogliono iscriversi possono presentare domanda di iscrizione agli uffici competenti del RUNTS seguendo le istruzioni contenute nel  decreto direttoriale n.561 del 26/10/2021  del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Ma prima di farlo devono verificare se hanno le carte in regola per richiedere l’iscrizione, ovvero se hanno le caratteristiche richieste dal Codice del Terzo Settore.

In base alla specificità dell’ente e alla tipologia delle attività svolte possono rientrare in una delle seguenti sezioni del RUNTS:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • enti filantropici;
  • imprese sociali e cooperative sociali;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri entri del terzo settore.

 

“Ci conviene iscriverci al RUNTS?”

La domanda sorge spontanea e in effetti mi viene posta di continuo.

La risposta non è semplice poiché ogni associazione deve fare delle valutazioni in base:

  • alla tipologia di attività svolta,
  • alla struttura organizzativa (numero minimo dei soci, presenza dei volontari, rapporto tra numero di volontari e lavoratori retribuiti);
  • alle novità dettate dalla riforma del Terzo Settore, in particolare quelle riguardanti la parte fiscale (attività non commerciali e attività commerciali secondarie e strumentali).

Va detto però che in alcuni casi l’iscrizione è praticamente  obbligatoria.

Fare questo lavoro di analisi e scegliere la strada giusta non è semplice perché è fondamentale conoscere bene le norme ed i pro e contro delle alternative a disposizione.

Noi possiamo semplificare questo passaggio delicato aiutando i dirigenti non profit con il nostro servizio di consulenza specifica (raccontaci la tua associazione  e scegli con più sicurezza).

 

Enti no ETS: la normativa civilistica e fiscale oggi

L’associazione che non vuole iscriversi al RUNTS è comunque considerata un ente non profit e può continuare ad operare secondo le norme del  Codice Civile  (Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni artt 14 – 42 bis).

In ambito fiscale può fare riferimento al  Testo Unico delle Imposte sui Redditi  (TUIR).

L’art.143 co.1 sancisce che gli non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art.2195 del Codice Civile rese:

  • in conformità alle finalità istituzionali dell’ente,
  • senza specifica organizzazione,
  • verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Inoltre l’art.143 co.3 dispone che non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) co.1 art.73:

  1. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrente o campagne di sensibilizzazione;
  2. i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

L’art.148 co.1 dichiara che: “Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Oggi, oltre a quanto sopra elencato, le associazioni possono godere della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art.148 co.3 del TUIR e alla disciplina fiscale agevolata dettata dalla  L.398/1991.

 

Enti no ETS: la normativa civilistica e fiscale futura

Le norme civilistiche resteranno invariate, quindi l’associazione che non vuole iscriversi al RUNTS è comunque considerata un ente non profit e può continuare ad operare secondo le norme del Codice Civile.

Ma è tenuta ad inviare il  modello EAS,  mentre gli enti iscritti al RUNTS ne sono esonerati.

Invece in materia fiscale il Codice del Terzo Settore ha apportato delle modifiche rilevanti:

  • ai sensi dell’art.89 co.4 sono state abrogate le disposizioni dell’art.148 co.3 del TUIR. Di conseguenza le associazioni non potranno più fruire della de-commercializzazione delle “quote di partecipazione” versate dai propri associati/tesserati;
  • ai sensi dell’art.102 co.2 lettera e) sono state abrogate le disposizioni del regime fiscale Legge n.398 del 1991 per gli enti associativi escluse le associazioni sportive dilettantistiche. Di conseguenza il regime IVA forfettaria non sarà più accessibile agli enti associativi, fatta eccezione per le associazioni sportive dilettantistiche.

Attenzione: le disposizioni sopra elencate troveranno applicazione quando la disciplina fiscale degli ETS (Titolo X Codice del Terzo Settore) entrerà definitivamente in vigore.

Infatti l’art.104 co.2 del Codice del Terzo Settore prevede che le disposizioni del titolo X, cioè la nuova disciplina fiscale degli enti del Terzo Settore, si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.

Se decideranno di iscriversi al RUNTS, gli enti non profit potranno adottare:

  • il  regime fiscale forfettario  degli enti del terzo settore non commerciali (art.80 CTS);
  • il regime forfettario ad hoc per le APS e le ODV (art.86 CTS).

 

Le modifiche alla disciplina IVA

Il Codice del Terzo Settore non ha apportato modifiche alla disciplina IVA.

Ma lo ha fatto il  DL 146/2021 , il quale ha trasformato alcune operazioni effettuate dagli enti associativi non commerciali nei confronti di soci e associati  da operazioni escluse ad esenti IVA.

Attenzione: le novità introdotte dal decreto fiscale entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

 

Ricapitolando

Alla luce di quanto detto sopra, gli enti che non si iscriveranno al RUNTS si troveranno in una situazione piuttosto complicata perché:

  • non potranno più utilizzare il cosiddetto regime IVA forfettario (L.398/1991);
  • dovranno assoggettare ad imposta i contributi aggiuntivi e le quote di frequenza versati dai propri associati/tesserati (cioè saranno considerati proventi di attività commerciali).

Tali enti potranno adottare il regime forfettario previsto dall’art.145 del TUIR per la gestione dei ricavi e proventi commerciali.

Il meccanismo del regime forfetario prevede l’applicazione di coefficienti di redditività all’ammontare dei ricavi (art.85 TUIR) conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.

 

Il problema dei compensi

C’è una ulteriore questione che le associazioni culturali devono tenere presente quando valutano se iscriversi al RUNTS o meno.

Sappiamo che i cori, le bande musicali e le compagnie filodrammatiche possono riconoscere ai propri direttori artistici e ai tecnici dilettanti i compensi disciplinati  dall’art.67 co.1  lettera m) del TUIR.

La domanda del secolo è: perdono questa agevolazione se si iscrivono al RUNTS?

Secondo indiscrezioni sembrerebbe che gli enti di cui all’art.67 potranno mantenere le agevolazioni anche se iscritti al RUNTS, ma ad oggi non è possibile dare una risposta certa poiché non è stato legiferato nulla in merito.

Ci auguriamo che il legislatore fornisca quanto prima chiarimenti fondamentali per l’applicazione di tali adempimenti.

Intanto, per approfondire la riforma del Terzo Settore consiglio di studiare i materiali che abbiamo pubblicato su questo sito. In particolare:

  • la  sezione articoli  dedicata a questo argomento;
  • video  dei webinar gratuiti che abbiamo realizzato.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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