Quale futuro per le associazioni dopo la riforma?

Che fine faranno le associazioni che non possono o che non vogliono iscriversi al   Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS)?

Esistono moltissime associazioni che non aderiscono ad alcun ente nazionale o che sono affiliate ma non sono iscritte ad alcun registro.

Quali opzioni hanno a disposizione? Devono iscriversi per forza al RUNTS?

Facciamo il punto sulle informazioni che abbiamo ad oggi.

 

L’iscrizione al RUNTS

Il RUNTS è stato avviato il 23/11/2021, tuttavia ad oggi molte associazioni non hanno ancora deciso se iscriversi o meno.

Gli enti che vogliono iscriversi possono presentare domanda di iscrizione agli uffici competenti del RUNTS seguendo le istruzioni contenute nel  DM 106/2020  aggiornato dal  DM del 13/01/2026.

Ma prima di farlo devono verificare se hanno le carte in regola per richiedere l’iscrizione, ovvero se hanno le caratteristiche richieste dal Codice del Terzo Settore.

In base alla specificità dell’ente e alla tipologia delle attività svolte possono rientrare in una delle seguenti sezioni del RUNTS:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • enti filantropici;
  • imprese sociali e cooperative sociali;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri entri del terzo settore.

 

“Conviene iscriverci al RUNTS?”

La domanda sorge spontanea, tant’è che mi viene posta di continuo.

La risposta non è semplice poiché ogni associazione deve fare delle valutazioni in base:

  • alla tipologia di attività svolta,
  • alla struttura organizzativa (numero minimo dei soci, presenza dei volontari, rapporto tra numero di volontari e lavoratori retribuiti);
  • alle novità dettate dalla riforma del Terzo Settore, in particolare quelle riguardanti la parte fiscale (attività non commerciali e attività commerciali secondarie e strumentali).

Va detto però che in alcuni casi l’iscrizione è praticamente  obbligatoria.

Fare questo lavoro di analisi e scegliere la strada giusta non è semplice perché è necessario conoscere bene le norme ed i pro e contro delle alternative a disposizione.

Noi possiamo semplificare questo passaggio delicato aiutando i dirigenti non profit con il nostro servizio di consulenza specifica (raccontaci la tua associazione  e scegli con più sicurezza).

 

Enti no ETS: la normativa civilistica e fiscale oggi

L’associazione che non vuole iscriversi al RUNTS è comunque considerata un ente non profit e può continuare ad operare secondo le norme del  Codice Civile  (Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni artt 14 – 42 bis).

In ambito fiscale può fare riferimento al  Testo Unico delle Imposte sui Redditi  (TUIR).

L’art.143 co.1 sancisce che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art.2195 del Codice Civile rese:

  • in conformità alle finalità istituzionali dell’ente,
  • senza specifica organizzazione,
  • verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Inoltre l’art.143 co.3 dispone che non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) co.1 art.73:

  1. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrente o campagne di sensibilizzazione;
  2. i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

L’art.148 co.1 dichiara che: “Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

 

Enti no ETS: la normativa civilistica e fiscale futura

Le norme civilistiche restano invariate, quindi l’associazione che non vuole iscriversi al RUNTS è comunque considerata un ente non profit e può continuare ad operare secondo le norme del Codice Civile.

Ma è tenuta ad inviare il  modello EAS,  mentre gli enti iscritti al RUNTS ne sono esonerati.

Invece in materia fiscale dal 1° gennaio 2026 – con l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore – sono intervenute delle modifiche rilevanti:

  • ai sensi dell’art.89 co.4 sono state abrogate le disposizioni dell’art.148 co.3 del TUIR. Di conseguenza le associazioni non possono più fruire della de-commercializzazione delle “quote di partecipazione” versate dai propri associati/tesserati;
  • ai sensi dell’art.102 co.2 lettera e) sono state abrogate le disposizioni del regime fiscale Legge n.398 del 1991 per gli enti associativi escluse le associazioni sportive dilettantistiche. Di conseguenza il regime IVA forfettaria non è più accessibile agli enti associativi, fatta eccezione per le associazioni sportive dilettantistiche.

Se decidono di iscriversi al RUNTS, gli enti non profit possono adottare:

 

Ricapitolando

Alla luce di quanto detto sopra, gli enti che non si iscrivono al RUNTS si trovano in una situazione piuttosto complicata perché:

  • non possono più utilizzare il cosiddetto regime IVA forfettario (L.398/1991);
  • devono assoggettare ad imposta i contributi aggiuntivi e le quote di frequenza versati dai propri associati/tesserati (cioè sono considerati proventi di attività commerciali).

Tali enti possono adottare il regime forfettario previsto dall’art.145 del TUIR per la gestione dei ricavi e proventi commerciali.

Il meccanismo del regime forfetario prevede l’applicazione di coefficienti di redditività all’ammontare dei ricavi (art.85 TUIR) conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.

Per approfondire la riforma del Terzo Settore consiglio di studiare i materiali che abbiamo pubblicato su questo sito. In particolare:

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