Avvio del RUNTS: la procedura di iscrizione dei nuovi ETS

Qual è la procedura di iscrizione dei nuovi ETS al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS)?

In altre parole: cosa devono fare gli enti che attualmente non sono iscritti ad alcun registro di settore locale o nazionale e che hanno deciso di iscriversi al RUNTS?

In questo articolo ho concentrato l’attenzione esclusivamente sulle nuove iscrizioni descrivendo:

  • gli enti che possono iscriversi al RUNTS;
  • la procedura di iscrizione da seguire;
  • i documenti da allegare e le modalità di invio;
  • la tempistica di risposta del RUNTS.

Ma prima di partire facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti per avere chiaro il contesto di riferimento.

 

Premessa

Il RUNTS è diventato operativo il 23/11/2021.

Il primo intervento di popolamento del Registro consiste nella  trasmigrazione dati  dai registri di settore preesistenti.

Tale operazione è attualmente in corso.

Contestualmente, dal 24/11/2021 gli enti non profit che hanno i requisiti per assumere la qualifica di ente del Terzo Settore (ETS) possono presentare domanda di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, in base quanto previsto dall’art.38 co.1 del  DM 106/2020.

Ricordo che il Registro è gestito  telematicamente  su base territoriale:

  • dall’ufficio statale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • dagli uffici regionali e provinciali istituiti rispettivamente presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Enti che possono iscriversi al RUNTS

L’elenco degli enti che possono iscriversi al Registro è contenuto nel Codice del Terzo Settore  (D.Lgs 117/2017):

  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale non iscritte nei registri preesistenti;
  • enti filantropici,
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • associazioni (riconosciute o non riconosciute);
  • fondazioni;
  • altri enti di carattere privato diversi dalle società, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.4 co.1 del Codice del Terzo Settore.

 

E le imprese sociali?

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, non devono fare alcunché per iscriversi perché l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel RUNTS.

 

Procedura di iscrizione dei nuovi ETS

Per iscrivere l’ente è necessario avere:

  • credenziali Spid o CIE del rappresentante legale, indispensabili per accedere alla  sezione RUNTS  del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • casella PEC poiché tramite la posta elettronica certificata arriveranno le notifiche delle comunicazioni dell’ufficio regionale del RUNTS e lo scambio di tutte le comunicazioni ufficiali necessarie per istruire le pratiche, come ad esempio rispondere alle eventuali richieste di integrazione.

I soggetti abilitati ad effettuare l’accesso e procedere all’iscrizione sono:

  • il rappresentante legale dell’ente;
  • il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce (su mandato del rappresentate dell’ente).

 

Informazioni che devono risultare nella domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, deve contenere le seguenti informazioni generali:

a) indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;

b) denominazione dell’ente, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo Settore;

c) codice fiscale;

d) eventuale partita IVA;

e) forma giuridica;

f) sede legale;

g) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

h) almeno un contatto telefonico;

i) eventuali sedi secondarie (non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale);

j) data di costituzione;

k) una o più attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore (CTS);

l) previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art.6 del CTS;

m) il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;

n) generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli artt.30 e 31 del CTS;

o) eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’art.11 co.2 del CTS;

p) eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5×1000 di cui al  D.Lgs 111/2017;

q) dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’art.79 co.5 del CTS;

r) per le OdV e per le APS il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per:

    • numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione;
    • numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
    • numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
    • numero dei volontari degli enti aderenti di cui essi si avvalgono;

s) indirizzo del sito internet, se disponibile.

 

Allegati e modalità di invio

La procedura di iscrizione dei nuovi ETS prevede che alla domanda siano allegati:

a) atto costitutivo. Qualora l’ente non sia in grado di depositare l’atto costitutivo può depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità, effettuata ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del DPR 445/2000;

b) statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

c) per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari di approvazione;

d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti, deve allegare un’attestazione per ciascuna rete.

 

Modalità di invio

I documenti allegati all’istanza devono rispettare il formato PDF/A (punto 3 allegato B al DM 106/2020).

È preferibile allegare documenti creati sin dall’origine con modalità informatiche e successivamente convertiti in formato PDF/A, piuttosto che copie informatiche di documenti analogici.

Inoltre è preferibile non inserire, per quanto possibile, documenti scansionati poiché sono di difficile gestione informatica.

 

Tempistica di risposta del RUNTS

L’ufficio competente del RUNTS entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza verifica:

  • la sussistenza dei requisiti,
  • le informazioni inserite nella domanda e la documentazione allegata.

Se la domanda è completa e corretta: l’ente viene iscritto nella sezione del Registro indicata nella domanda di iscrizione.

Se l’istanza è incompleta: l’ufficio invita l’ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita entro 30 giorni.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completata o rettificata, l’ufficio provvede all’iscrizione o comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

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