La fondazione: cos’è e come si costituisce

La fondazione ha caratteristiche ben distinte dagli altri enti non profit che sentiamo nominare più frequentemente.

In questo articolo spiegheremo:

  • le differenze tra fondazione e associazione;
  • la normativa di riferimento;
  • i vari tipi di fondazione;
  • la costituzione;
  • il patrimonio;
  • la responsabilità degli amministratori.

 

Differenze tra fondazione e associazione

La fondazione è un organizzazione non lucrativa, che viene costituita per la gestione di un patrimonio finalizzato a un preciso scopo di utilità sociale.

La differenza principale tra la fondazione e l’associazione è che nella prima l’elemento centrale è il patrimonio, invece nella seconda prevale la componente umana.

Infatti gli enti associativi sono costituiti dalle persone, che danno vita all’ente per raggiungere insieme lo scopo sociale descritto nello statuto.

La fondazione invece nasce per gestire un patrimonio privato che è vincolato ad uno scopo di pubblica utilità (per esempio l’erogazione di un “servizio” ad una particolare categoria di beneficiari).

Inoltre nell’associazione gli organi sociali devono essere eletti democraticamente, secondo le modalità previste dallo statuto dell’ente.

Invece nella fondazione non ci sono soci e, salvo casi particolari, l’organo di direzione viene designato secondo le modalità previste dallo statuto.

L’ultima differenza sostanziale tra fondazione e associazione riguarda la responsabilità degli amministratori.

Nell’associazione non riconosciuta, vale a dire la stragrande maggioranza degli enti non profit italiani, gli amministratori rispondono delle obbligazioni contratte “personalmente e solidalmente” (ne abbiamo parlato in  questo articolo).

Mentre nella fondazione, che per legge deve avere personalità giuridica, c’è una netta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello degli amministratori.

 

La normativa di riferimento

La fondazione è disciplinata dal Codice Civile Titolo II  artt 14–42 bis.

Alcuni tipi di fondazione potranno decidere di iscriversi al  RUNTS  (quando sarà operativo), diventando così enti del Terzo Settore (ETS).

Le fondazioni che lo faranno saranno disciplinate anche:

  • dal  D.Lgs 117/2017  “Codice del Terzo Settore”;
  • dal  D.Lgs 112/2017  “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”.

Esamineremo le caratteristiche delle fondazioni-ETS in un prossimo articolo ad esse dedicato.

Altri tipi specifici di fondazione fanno riferimento a normative speciali:

  • quelle di origine bancaria sono regolate dalle L.218/1990, L.461/1998 e dal D.Lgs 153/1999;
  • quelle lirico-sinfoniche sono regolate dalle L.800/1967 e  L.367/1996.

 

I vari tipi di fondazione

Esistono varie tipologie di fondazione:

Le differenze tra un tipo e l’altro risiedono nelle modalità di intervento, nel funzionamento, nel sostegno ad enti esterni o meno, nell’origine fondativa, ecc.

 

La costituzione

Una fondazione si costituisce per atto pubblico e può nascere anche per volontà testamentaria.

Possono essere fondatori:

  • persone fisiche;
  • persone giuridiche (società e imprese);
  • associazioni;
  • enti pubblici.

Per costituire una fondazione innanzitutto si devono redigere l’atto costitutivo e statuto, secondo quanto previsto dall’art.16 del Codice Civile.

I documenti statutari devono contenere:

  • la denominazione dell’ente;
  • lo scopo;
  • l’entità del patrimonio (vedi capitolo successivo);
  • le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
  • i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
  • le norme relative all’estinzione, alla devoluzione e alla trasformazione.

Gli organi della fondazione sono:

  • il presidente, che di norma è il rappresentante legale;
  • il consiglio di amministrazione, che gestisce concretamente la fondazione;
  • l’organo di controllo contabile, che verifica tra l’altro anche la corretta tenuta della contabilità e del bilancio;
  • l’assemblea (organo facoltativo), il cui ruolo è determinato dallo statuto.

I documenti statutari devono indicare i compiti specifici di ogni organo, nonché le modalità di nomina e di sostituzione dei componenti.

Dopo aver redatto l’atto costitutivo e lo statuto, il passo successivo è quello di rivolgersi ad un notaio perché la fondazione deve essere costituita con un atto pubblico notarile.

Successivamente andrà richiesto il riconoscimento giuridico all’autorità competente, in base alla natura e alla territorialità delle proprie attività.

Ciò significa che se la fondazione opera a livello regionale ed in materie per cui esiste una delega costituzionale alle Regioni, il riconoscimento è regionale.

In tutti gli altri casi spetta alle prefetture, che curano l’apposito registro delle persone giuridiche.

 

Il patrimonio

La costituzione di una fondazione è strettamente legata sia al vincolo di destinazione del patrimonio, sia all’entità del patrimonio stesso.

Infatti le norme vigenti richiedono la presenza di un patrimonio minimo, a seconda dei vari tipi di fondazione.

Per gli enti che operano a livello nazionale il patrimonio minimo va dai 50 mila ai 100 mila euro.

Per gli enti che operano a livello regionale gli importi richiesti sono normalmente minori e a discrezione della Regione.

Discorso a parte va fatto per gli enti che vorranno diventare enti del Terzo Settore.

Infatti il Codice del Terzo Settore stabilisce che il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica deve essere:

  • 15.000 euro per le associazioni;
  • 30.000 euro per le fondazioni.

Nel caso in cui tale patrimonio fosse costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore “deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.

Affronteremo nel dettaglio questi aspetti in un prossimo articolo dedicato alle novità apportate dalla riforma del Terzo Settore alle fondazioni.

 

La responsabilità degli amministratori

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, data l’importanza di questo organo, l’art.18 del Codice Civile stabilisce che “gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato”.

Una eventuale azione di responsabilità contro gli amministratori può essere intrapresa nel caso in cui si ipotizzi l’inadempimento ad un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto e il danno conseguito dalla fondazione ne sia conseguenza immediata e diretta.

L’azione contro gli amministratori deve essere autorizzata dall’autorità governativa e attuata dai nuovi amministratori, dal commissario straordinario o dai liquidatori.

L’art.25 del Codice Civile sancisce che il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni spetta all’autorità governativa, la quale:

  • provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi;
  • annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume;
  • può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità allo statuto o allo scopo della fondazione o delle norme vigenti.

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