Fondazioni Enti del Terzo Settore e fondazioni di partecipazione

Anche le fondazioni dovranno scegliere se diventare Enti del Terzo Settore (ETS) o meno.

Abbiamo già spiegato  cos’è una fondazione e come si costituisce.  Inoltre abbiamo elencato i diversi tipi di fondazione che esistono.

Oggi spiegheremo in dettaglio cosa sono e come funzionano le fondazioni Enti del Terzo Settore e le fondazioni di partecipazione.

 

Fondazioni Enti del Terzo Settore

Sappiamo che le fondazioni sono disciplinate dal  Codice Civile  negli artt. 14 – 42 bis.

Ma nel caso in cui vogliano iscriversi al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  per avere il riconoscimento di Ente del Terzo Settore (ETS), devono adeguarsi anche a quanto stabilito dal  Codice del Terzo Settore.

Il Codice nel Titolo IV artt. 20–31, individua i requisiti ulteriori, rispetto alla disciplina del Codice Civile, che le fondazioni devono possedere per potersi iscrivere nel RUNTS e, di conseguenza, acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (art.20 CTS).

In base all’art.4 c.1 del CTS, le fondazioni sono Enti del Terzo Settore costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Esse sono vincolate ad esercitare una delle attività di interesse generale elencate nell’art.5, c.1 CTS.

Le fondazioni si possono iscrivere nella categoria “altri enti del terzo settore” del RUNTS.

Attenzione però: ai sensi dell’art.4 c.1 del CTS le fondazioni di origine bancaria non possono essere Enti del Terzo Settore.

 

I vantaggi

I vantaggi che le fondazioni hanno dall’assunzione della qualifica di ETS riguardano:

  • la  disciplina fiscale agevolata  degli ETS prevista dal Titolo X del CTS;
  • la maggior facilità di acquisizione della personalità giuridica.

Per quanto riguarda l’acquisizione della personalità giuridica, il D.lgs 117/2017 ha snellito la procedura prevista.

Infatti l’art.22 c.1 sancisce che “le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono (…) acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (…)“.

Inoltre al comma 4 sancisce che “si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.

Va sottolineato che nel CTS il patrimonio assume le vesti di capitale sociale, quindi potrà essere aumentato da conferimenti futuri e di apporti di nuovi soci.

Infine le fondazioni ETS possono assumere la qualifica di:

  • impresa sociale, ad esse si applica la disciplina dell’impresa sociale contenuta nel D.lgs 112/2017 e non quella delle fondazioni del Terzo Settore riportata nel Titolo IV del CTS;
  • ente filantropico, ai sensi degli artt.37-39 del CTS.

 

Gli obblighi

Il CTS obbliga le fondazioni ETS a nominare:

  • un organo di amministrazione a cui si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art.2382 Codice Civile. Gli amministratori, a seconda delle regole statutarie, potranno essere eletti dall’organo assembleare (art.26 c.8);
  • un organo di controllo, anche monocratico (art.30);
  • un/a revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (nei casi previsti dall’art.31).

 

Fondazioni di partecipazione

Le fondazioni di partecipazione si costituiscono con la stessa procedura delle fondazioni tradizionali.

La fondazione tradizionale è originata da un solo fondatore che dona in una volta sola l’intero patrimonio della stessa.

Nella fondazione di partecipazione invece si hanno più fondatori (enti pubblici e organizzazioni private, for profit e non profit), che partecipano all’atto di fondazione con modalità di intervento stabilite dall’atto costitutivo.

Inoltre la sua struttura è aperta, cioè possono essere ammessi nuovi soci, sempre nel rispetto dei vincoli statutari e previa condivisione delle finalità non lucrative e di pubblica utilità della fondazione.

L’atto costitutivo, pertanto, è un contratto che può ricevere l’adesione di altri soggetti oltre a quelli fondatori.

Della struttura possono far parte anche:

  • lo Stato,
  • le Regioni,
  • enti pubblici e privati,

con diritto di nominare i loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni contenute nello statuto.

I soggetti che fanno parte della fondazione di partecipazione contribuiscono in modo particolare a fornire all’ente i mezzi necessari per raggiungere i propri scopi.

Gli altri soggetti – istituzionali, investitori e aderenti – possono essere chiamati a versare somme di denaro una tantum o annuali ovvero mediante:

  • la prestazione di lavoro volontario;
  • la donazione di beni materiali od immateriali.

Le caratteristiche giuridiche ed organizzative permettono alla fondazione di partecipazione di rientrare tra le forme di Enti del Terzo Settore prescritte dal Codice del Terzo Settore.

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