Attività diverse: regole e limiti

Il 26 luglio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto 107 del 19/05/2021  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, in attuazione dell’art.6 del  D.lgs 117/2017,  individua i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore.

Il Decreto non rileva dal punto di vista “qualitativo” il tipo di attività “diversa”.

La norma prevede che le attività diverse potranno essere realizzate in qualsiasi ambito purché le loro entrate siano finalizzate a supportare, sostenere, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

 

Attività diverse: regole e limiti

L’art.6 del Codice del Terzo Settore (CTS) chiarisce che le attività diverse:

  • devono essere previste dall’atto costitutivo e/o dallo statuto;
  • devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (di cui all’art.5 CTS).

Cosa vuol dire “secondarie” e “strumentali”?

 

Strumentali

Iniziamo dal concetto di “strumentale” perché la spiegazione è abbastanza semplice.

Le attività diverse si considerano strumentali (carattere qualitativo) se sono esercitate per realizzare lo scopo sociale, cioè per le finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente e che sono state descritte nello statuto.

Quindi devono essere collegate e funzionali agli scopi sociali e coerenti con essi.

 

Secondarie

Affinché le attività diverse siano considerate secondarie (carattere quantitativo) devono ricorrere almeno due limiti alternativi in ciascun esercizio:

  • i ricavi (entrate da corrispettivi per beni o servizi ceduti o scambiati) di attività diverse non siano superiori al 30% delle entrate complessive (che comprendono anche contributi,erogazioni liberali, 5×1000, ecc.) degli ETS;
  • i ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente.

Per determinare i costi complessivi per un ETS dobbiamo prendere in considerazione:

  • i costi “figurativi” dell’impiego dei volontari valorizzati tenendo conto della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;
  • le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi per il loro valore normale;
  • la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Dal punto di vista contabile e di bilancio l’art.13 comma 6 del CTS stabilisce che “L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione dimissione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio”.

In sostanza quindi è l’organo di amministrazione che dovrà evidenziare il sistema scelto tra a) o b) per stabilire il rispetto del limite di secondarietà delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

 

Attività diverse: sanzioni

Nel caso in cui l’ETS non riesca a rispettare i limiti imposti dal provvedimento, avrà 30 giorni di tempo dalla data di approvazione del bilancio per inviare una comunicazione al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  territorialmente competente.

In alternativa l’ente può dare segnalazione alla  rete associativa  di riferimento o al Centro di Servizio per il Volontariato di zona, in linea con l’attività controllo prevista dall’art.93 CTS.

L’ETS potrà recuperare il mancato rispetto della percentuale di riferimento per le attività diverse secondarie nell’esercizio finanziario successivo, applicando come criterio di calcolo il rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse.

Per quanto riguarda le sanzioni: sia in caso di omessa comunicazione sia in caso di mancato rispetto della percentuale appena descritta, l’ETS verrà cancellato dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Considerato che ad oggi il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non è ancora operativo, è probabile che i limiti elencati nel decreto verranno valutati a partire dal bilancio relativo all’anno 2022.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

 

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