Decreto “Ristori”: le misure per non profit e sport

Il Decreto “Ristori” contiene le misure di sostegno messe in campo dal Governo per sostenere le attività produttive che hanno subito limitazioni a seguito delle restrizioni imposte dal  DPCM del 24/10/2020.

Tra le categorie penalizzate ci sono anche gli enti non profit, gli enti del Terzo Settore e gli enti sportivi.

Ma per ora i benefici previsti riguardano una minoranza degli enti non profit obbligati a sospendere le proprie attività sociali.

Le principali disposizioni contenute nel Decreto “Ristori”  (D.L. 137/2020)  di interesse per il mondo non profit e quello sportivo sono:

    • nuovi contributi a fondo perduto;
    • fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
    • misure a sostegno degli operatori della cultura;
    • allungamento della cassa integrazione;
    • proroga del credito d’imposta sugli affitti;
    • cancellazione della seconda rata IMU;
    • misure per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e dello sport.

Qui di seguito descriverò nel dettaglio ognuna di queste misure.

Ma prima di iniziare è opportuno precisare che il Decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Di conseguenza il testo potrebbe subire delle modifiche durante i lavori parlamentari.

 

Contributo a fondo perduto (art.1)

È riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici che, alla data del 25/10/2020:

    • hanno una partita IVA attiva;
    • hanno codice ATECO della propria attività compreso tra quelli riportati nella tabella allegata al Decreto.

Sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre.

Sono esclusi altresì gli enti non profit che non hanno partita IVA.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

I soggetti che hanno già percepito il contributo a fondo perduto previsto dall’art.25 del Decreto  “Rilancio”,  riceveranno questo nuovo contributo mediante accredito sul conto corrente bancario/postale sul quale è stato erogato il precedente.

Il pagamento sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

Invece i soggetti che in precedenza non avevano presentato l’istanza, dovranno presentare una apposita domanda all’Agenzia delle Entrate.

Per farlo bisognerà attendere il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che definirà i termini e le modalità di trasmissione delle domande.

Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

L’importo del beneficio varierà dal 100% fino al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

In ogni caso, l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

 

Problema degli enti sportivi

Segnalo che tra i codici ATECO non è compreso il codice 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi”, che ricomprende ad esempio:

    • formazione sportiva;
    • centri e campi scuola per la formazione sportiva;
    • corsi di ginnastica;
    • corsi o scuole di equitazione;
    • corsi di nuoto;
    • istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi;
    • corsi di arti marziali.

Ciò vuol dire che gli enti sportivi che hanno questo codice ATECO non possono beneficiare del contributo a fondo perduto.

Considerato che l’art.1 del Decreto “Ristori” prevede che “possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1”, l’auspicio è che il codice escluso possa essere inserito nell’elenco in breve tempo.

 

Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art.3)

Viene istituito un fondo di 50 milioni di euro per il 2020, a sostegno delle ASD e SSD dilettantistiche.

I criteri di ripartizione delle risorse saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport, che dispone la loro erogazione.

 

Misure a sostegno degli operatori della cultura (art.5)

Sono previsti:

    • 100 milioni per il Fondo di parte corrente di cui all’art.89, co.1,  D.L. 18/2020  destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo;
    • rimborso con voucher dei biglietti per gli spettacoli dal vivo e le manifestazioni sportive previsti dal 24 ottobre al 31 gennaio 2021 e annullati a causa delle restrizioni previste dal DPCM del 24/10/2020;
    • fondo di 50 milioni per l’editoria, fiere e congressi.

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione (art.8)

Per le attività che hanno subito restrizioni a causa del DPCM del 24/10/2020 (i cui codici ATECO rientrano in quelli elencati nella tabella allegata al Decreto “Ristori”), viene previsto un credito d’imposta sugli affitti per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2020.

Attenzione: il credito spetta solo per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda destinati allo svolgimento dell’attività dell’ente.

Il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Infine, il credito può essere ceduto al proprietario dell’immobile locato.

 

Cancellazione della seconda rata IMU (art.9)

Sempre per le categorie penalizzate dalle restrizioni del provvedimento di ottobre, viene cancellata la seconda rata dell’IMU 2020, relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività.

 

Proroga del termine di invio mod.770 (art.10)

Viene spostata al 10/12/2020 la scadenza per la presentazione del modello 770 relativo all’anno di imposta 2019.

 

Proroga cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art.12)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 6 settimane nel periodo ricompreso tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019 stabilito con specifiche percentuali riportate nel Decreto.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che:

    • hanno subìto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
    • hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
    • appartengono ai settori interessati alle misure di sospensione dell’attività di cui al DPCM del 24/10/2020.

Le domande di accesso ai benefici devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Blocco dei licenziamenti

È prevista la proroga fino al 31 gennaio 2021 del blocco dei licenziamenti.

Aggiungo però che il Presidente del Consiglio ne ha annunciato  l’estensione fino al 21 marzo 2021.

Il blocco dei licenziamenti non si applica nei seguenti casi:

    • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
    • imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
    • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

 

Esonero versamento contributi previdenziali

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi.

Tale periodo è fruibile entro il 31/01/2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Sospensione versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art.13)

Per i datori di lavoro privati rientranti nei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

    • in un’unica soluzione entro il 16/03/2021;
    • mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

Disposizioni a favore dei lavoratori stagionali della cultura, del turismo e dello spettacolo (art.15)

È prevista un’indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), dello spettacolo, gli intermittenti, i prestatori d’opera.

 

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art.17)

Per il mese di novembre 2020 è prevista l’erogazione di un’indennità pari a 800 euro, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

    • il CONI;
    • il CIP;
    • le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
    • le associazioni e le società sportive dilettantistiche;

i quali in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il compenso non concorrerà alla formazione del reddito, ma non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro o del reddito di cittadinanza.

I soggetti che hanno già beneficiato di detta indennità per i mesi da marzo a giugno 2020 riceveranno il bonifico da  “Sport e Salute SpA”  direttamente sul conto corrente, senza necessità di ulteriore domanda.

Invece i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità precedente potranno presentare apposita domanda entro il 30/11/2020, tramite la piattaforma informatica della stessa Sport e Salute SpA.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.