La prevalenza commerciale dopo la riforma del Terzo Settore

Ho già spiegato in un altro articolo quali sono i 4 criteri per appurare la  prevalenza commerciale  negli enti non commerciali.

Ma le regole che avevo descritto sono in parte cambiate a seguito della riforma del Terzo Settore e dell’approvazione del decreto fiscale avvenuta pochi giorni fa.

Di seguito spiegherò cosa cambia, in base ad entrambe le norme sopra citate.

 

La riforma del Terzo Settore

Gli enti che decideranno di iscriversi al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS), acquisiranno la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS).

Il  Codice del Terzo Settore  (CTS) sancisce in maniera chiara che agli ETS non si applicheranno più le seguenti norme:

  • il comma 3 dell’art.143 del TUIR , il cui contenuto è confluito nel comma 4 dell’art.79 del CTS;
  • l’art.148 del TUIR, il cui contenuto è confluito nel comma 6 dell’art.79 del CTS;
  • l’art.149 del TUIR, il cui contenuto è confluito nel comma 5 dell’art.79 del CTS;
  • la riduzione dell’aliquota di imposta prevista dall’art.6 del D.P.R. 601/1973.

Per quanto riguarda la prevalenza commerciale, è l’art.79 comma 2 del Codice del Terzo Settore a darci le direttive.

Tale articolo stabilisce che le attività di interesse generale (elencate nell’art.5) si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

Una regola assai rigida che metterebbe in difficoltà seria tutti gli enti non profit.

Ma il decreto fiscale ha cambiato ulteriormente le carte in tavola.

 

Quando c’è la prevalenza commerciale?

Lo scorso 13 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del c.d. decreto-legge “fiscale”.

Siamo in attesa che il testo venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma fonti d’informazione autorevoli riportano che il decreto ha modificato l’art.79 comma 2 del Codice del Terzo Settore aggiungendo il seguente comma: “2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi”.

Il nuovo comma 2-bis introdotto ci dice che i ricavi possono superare i costi dell’attività di interesse generale senza che ciò determini la perdita della qualifica di ente non commerciale, a condizione che:

  • il superamento dei ricavi non sia maggiore del 5% dei costi;
  • il superamento non avvenga per più di due periodi di imposta consecutivi (oltre tale periodo l’attività sarebbe considerata commerciale).

Ma questa misura è sottoposta al vaglio Commissione Europea che la deve autorizzare, quindi ad oggi non è certo che entrerà effettivamente in vigore.

Il Codice Terzo Settore, integrato con il  Decreto correttivo 105/2018  precisa che sono considerate entrate non commerciali:

  • i proventi delle attività di interesse generale svolte non in forma di impresa, rispettando il criterio di non superamento dei “costi effettivi”;
  • le quote associative;
  • i contributi;
  • le sovvenzioni;
  • le liberalità;
  • le sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni: oggi sono considerate un’attività commerciale, mentre il Codice del Terzo Settore le considera come “attività diverse” e dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri che saranno stabiliti da un decreto ministeriale.

 

Cosa succede in caso di prevalenza commerciale?

Che succede nel caso in cui venga accertata la prevalenza commerciale?

Il comma 5-ter dell’art.79 (CTS 117/2017 modificato con il Decreto 105/2018) chiarisce che “il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale”.

Novità rilevante apportata dall’art.79 del CTS è che qualora un ETS perdesse la qualifica di ente non commerciale conserva comunque la qualifica di Ente del Terzo Settore mantenendo l’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore.

Sia chiaro però che la perdita della qualifica di ente non commerciale per un ETS, pur non comportando la cancellazione dal Registro unico, avrà comunque delle ricadute sul piano dei benefici e delle agevolazioni fiscali.

Considerata la complessità della riforma, sopratutto nella parte fiscale, è da augurarsi che nei prossimi mesi vengano pubblicati dei chiarimenti sostanziali da parte del legislatore.

Germana Pietrani Sgalla

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