Esonero Enpals: un problema risolto

Qualche giorno fa un’associazione musicale nostra cliente mi ha posto diversi quesiti sull’agibilità ex-Enpals, in particolare riguardo ai casi in cui si è esonerati dal versamento dei contributi e ai casi in cui ci si può definire “amatoriali”.

Riporto qui alcuni risultati di questo studio, perché potrebbero essere utili ad altre associazioni.

Prima però una nota molto importante: le notizie relative ai voucher contenute in questo articolo non sono più valide dal 17/03/2017, dato che i voucher sono stati abrogati con il  D.lgs 25/2017.

Avevamo già pubblicato una  scheda dettagliata sull’Enpals  e sul suo funzionamento, ma poi lo scenario in parte è cambiato, anche grazie al messaggio dell’Inps per l’utilizzo dei voucher nel settore dello spettacolo.

 

Quando c’è l’esonero ex-Enpals

I casi di esonero sono rimasti gli stessi; le circolari Enpals  n.21/2002  e  n.2/2008  elencano nel dettaglio i casi di esenzione per l’attività musicali e spettacolistiche.

In breve: per lo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.) che, senza professionalità ed essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfettario.

La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa.

Altre cause di esonero riguardano:

  • gli studenti fino a 25 anni di età;
  • i minorenni o pensionati con più di 65 anni;
  • gli artisti non professionisti che abbiano già altra occupazione con cassa previdenziale di pertinenza.

In questi casi l’esenzione è prevista per le sole esibizioni musicali dal vivo, con un compenso annuo massimo per tale attività “marginale” non superiore ad €. 5.000,00.

L’esonero riguarda la richiesta di agibilità iniziale, il versamento del contributo previdenziale e l’invio della dichiarazione mensile.

 

In tutti gli altri casi

Per attività artistiche/musicali che non rientrano nei casi sopra descritti e che prevedono un ingresso a pagamento e un compenso agli artisti, l’associazione dovrà:

  • fare il certificato di agibilità,
  • pagare i contributi previdenziali,
  • aprire una posizione Inail contro gli infortuni,
  • presentare annualmente la Certificazione Unica, il Mod. 770 e il Mod. IRAP.

Per fare tutto questo è necessario che l’associazione si faccia seguire da un consulente del lavoro o, in alternativa, che sottoscriva accordi con soggetti esterni che svolgono questo servizio per conto terzi.

Fino al 17/03/2017 c’era un’altra via grazie all’Inps, che nel  messaggio n.311/2016  aveva chiarito che i voucher potevano essere utilizzati anche nel settore dello spettacolo.

Ovviamente le regole di utilizzo dei voucher restavano sempre le stesse.

 

Cambia qualcosa per le associazioni amatoriali?

Non c’è una normativa specifica che spiega quando un’associazione può essere considerata amatoriale.

Dallo studio che ho effettuato è emerso che un’associazione si può considerare tale quando:

  • è del tipo “non riconosciuta” e senza scopo di lucro;
  • ha riportato nel proprio statuto i requisiti dettati dalla legge di riferimento per ogni tipologia di associazione (APS, ASD, ecc..), dall’art.148 c.8 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e dal Dlgs 460/97.

Non risultano comunque casi di esonero specifici per le associazioni amatoriali, se non quelli che ho elencato sopra.

Il consiglio di buon senso che posso dare alle associazioni interessate ad ottenere la qualifica di “amatoriale” è quello di contattare gli enti nazionali di riferimento per chiedere informazioni specifiche sul proprio caso.

Naturalmente occorrerà affiliarsi a questi enti nazionali per accedere ad eventuali benefici collegati.

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