Il nuovo lavoro occasionale si chiama PrestO

Con l’approvazione definitiva della Manovra correttiva  D.L. 50/2017,  è stata introdotta una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale: il PrestO.

Il contratto PrestO prende il posto del voucher, che è stato abolito il 7 marzo scorso.

L’abolizione dei voucher ha causato molti problemi al mondo del Terzo Settore perché tanti tipi di lavori venivano remunerati con questo strumento.

Era atteso quindi non impazienza il nuovo dispositivo che era stato annunciato dal Governo subito dopo l’abolizione.

Purtroppo la nuova normativa sul lavoro occasionale è più restrittiva e macchinosa di quella precedente sui voucher.

In questo articolo spiegheremo:

  • quali associazioni possono utilizzare il PrestO,
  • quanto si percepisce,
  • qual è la procedura da seguire
  • quali sono i contratti alternativi.

Faremo anche un piccolo accenno alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali abbiamo dedicato un approfondimento specifico.

Ma come sempre partiamo dal principio.

 

Cos’è il lavoro occasionale?

Il lavoro occasionale è il contratto con il quale un utilizzatore (in questo caso l’associazione) acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo e alle condizioni previste.

Ovviamente non si tratta di prestazioni fornite in maniera professionale da persone che sono dotate di partita IVA (i professionisti sono obbligati all’emissione di fattura).

La nuova disciplina prevede due strumenti:

  • il libretto famiglia per le prestazioni in ambito familiare (piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, ripetizioni scolastiche, baby-sitting);
  • il contratto di prestazione occasionale (PrestO) utilizzabile dalle aziende, escluse quelle del settore edilizio, minerario e quelle che eseguono appalti di opere e servizi.

In questo articolo analizzeremo il contratto di prestazione occasionale (PrestO) perché è quello che possono utilizzare le organizzazioni non profit.

 

Quali associazioni possono usarlo e quali no

La nuova disciplina sul lavoro occasionale parla di aziende e professionisti, ma dalla lettura del testo si deduce che le associazioni sono equiparate alle imprese.

Non possono utilizzarlo le associazioni:

  • con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • che hanno in corso o hanno cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. con il collaboratore che vorrebbero retribuire con il PrestO;
  • che hanno in corso appalti di opere o servizi con enti pubblici per pagare il personale ad essi dedicati.

 

Retribuzione e monte ore

Le associazioni possono:

  • corrispondere un massimo di 5.000 € all’anno (intesa come somma di tutti i compensi dati);
  • corrispondere un massimo di 2.500 € all’anno ad ogni singolo collaboratore;
  • chiedere ad ogni collaboratore un massimo di 280 ore di lavoro nell’arco di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).

Il collaboratore può:

  • percepire un massimo di 5.000 € all’anno (intesa come somma di tutte le eventuali collaborazioni in essere nell’arco di un anno civile);
  • lavorare per ogni singolo datore di lavoro un massimo di 280 ore nell’arco di un anno civile.

 

Questi limiti però possono essere superati nel caso in cui i collaboratori abbiano specifici requisiti, in quanto ai fini del computo economico contano il 75%. Si tratta di:

  • pensionati per anzianità o malattia;
  • disoccupati;
  • studenti sotto i 25 anni (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
  • persone disoccupate (ex art.19, D.Lgs. n.150/2015);
  • chi percepisce prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

È previsto un compenso minimo di 36 € pari ad una prestazione di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

Il collaboratore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

La retribuzione oraria è pari a 9,00 € netti (12,50 € lordi, con contributo previdenziale pari al 33% e 3,5% per il premio INAIL a carico del datore di lavoro).

I compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Sanzioni

In caso di superamento del limite di 2.500 € per ogni singolo collaboratore o di uno sforamento del monte ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

Nel caso di violazioni relative all’obbligo di comunicazione preventiva (vedi il capitolo sulla procedura da seguire), è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 € per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.

 

La procedura da seguire

La gestione operativa è affidata all’INPS, che si occuperà anche dell’aspetto economico, ricevendo i pagamenti dei datori di lavoro e pagando i compensi ai prestatori.

Non sono più previsti acquisti cartacei presso tabaccherie o banche, perché tutto avverrà telematicamente attraverso la piattaforma informatica dell’INPS.

Non sono comunque da escludere convezioni successive con altri gestori, come è successo in precedenza con i vecchi voucher lavoro.

La procedura che l’associazione dovrà seguire è la seguente:

  • registrarsi sulla piattaforma informatica dell’INPS;
  • comunicare telematicamente all’INPS almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione i dati relativi al collaboratore, all’attività che verrà svolta e al compenso pattuito. Potrà farlo attraverso la piattaforma informatica dell’INPS o tramite i servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS;
  • comunicare telematicamente l’eventuale cancellazione della prestazione entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione;
  • versare all’INPS con il modello F24 i compensi dei collaboratori (è esclusa la compensazione con eventuali crediti).

L’INPS provvederà al pagamento dei compensi ai lavoratori occasionali entro il 15 del mese successivo alla prestazione, tramite accredito sul conto corrente del collaboratore o bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli sportelli di Poste Italiane.

Attenzione: entro il 10 luglio 2017 l’INPS dovrebbe fornire le indicazioni operative per realizzare quanto abbiamo appena scritto. Ad oggi quindi la nuova disciplina del lavoro occasionale non è ancora operativa.

 

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Le ASD utilizzavano i vecchi voucher per pagare, tra gli altri, i collaboratori “non sportivi”, cioè quelli ai quali non può essere applicata la disciplina dei compensi sportivi.

Potranno utilizzare il PrestO per sostituire i voucher, ma i limiti più restrittivi di compenso e di monte ore non saranno facili da gestire.

L’argomento è complesso, per questo abbiamo scritto un  approfondimento specifico.

 

I contratti alternativi

Oltre al contratto di prestazione occasionale che abbiamo descritto in questo articolo, restano in campo numerose altre possibilità (vedi  come gestire il dopo voucher).

Va detto però che sono quasi tutte più onerose rispetto ai vecchi voucher lavoro.

 

In conclusione

I nuovi PrestO sono più onerosi dei vecchi voucher, hanno limiti di compenso più stringenti e dei costi INPS e INAIL più alti.

L’impressione è che il nuovo strumento sia peggiore del vecchio e non tutte le associazioni sono in grado di assumersi gli oneri né del nuovo lavoro occasionale né dei contratti alternativi rimasti sul tavolo.

Aspettiamo l’emanazione delle istruzioni operative da parte dell’INPS per ponderare la portata concreta del provvedimento, ma comunque bisognerà valutare caso per caso prima di decidere quale forma contrattuale sia la migliore per ogni singola associazione.

A parer nostro l’unico strumento alternativo al PrestO resta la cara, vecchia prestazione occasionale che non è stata abolita dal Jobs Act né dalla recente manovra correttiva.

La prestazione occasionale ha limiti più ampi e una procedura molto più snella.

Vuoi saperne di più su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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