Riprendiamo il discorso del nuovo lavoro occasionale (PrestO) analizzando cosa cambia per le organizzazioni sportive (ASD, SSD, cooperative sportive dilettantistiche, ecc.).
Come possono utilizzare i nuovi PrestO? Quali tipologie contrattuali hanno a disposizione?
Ci riferiamo alla gestione dei collaboratori che non rientrano nei “compensi sportivi”, come ad esempio: custodi delle palestre e degli impianti sportivi, addetti alle pulizie e alla manutenzione dei campi, autisti dei pulmini, giardinieri, ecc.
I contratti a disposizione delle organizzazioni sportive
Andiamo veloci su questo punto perché ne abbiamo parlato in molti articoli. Segnaliamo solo l’ultimo, dove abbiamo analizzato come gestire il dopo voucher.
Le forme contrattuali utilizzabili dalle organizzazioni sportive sono:
- contratto sportivo (quello dei 7.500 euro per intenderci);
- lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
- prestazione d’opera occasionale;
- collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
- prestazione professionale/di impresa (quando il collaboratore ha partita IVA);
- contratto PrestO.
Di seguito ci soffermeremo solo sulle tipologie contrattuali che presentano punti critici per le organizzazioni sportive.
La collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
Parliamo della disciplina “originaria” delle co.co.co., ossia quella sancita dall’art.409 c.p.c.
La norma prevede che la collaborazione debba essere:
- coordinata, cioè deve esserci un collegamento funzionale tra la prestazione e l’attività istituzionale dell’associazione;
- continuativa, cioè deve protrarsi nel tempo.
Qui cominciano le complicazioni, perché in sostanza abbiamo due norme che ci dicono cose diverse.
Da un lato la norma “originaria” delle co.co.co. la quale stabilisce che: “Qualora, sulla base dell’analisi concreta delle caratteristiche del rapporto lavorativo, dovesse essere verificata l’organizzazione delle modalità operative da parte del committente, il rapporto sarà riqualificato automaticamente in rapporto di lavoro subordinato”.
Dall’altro lato abbiamo l’art.2 del D.lgs 81/2015 che esclude la trasformazione automatica in rapporto di lavoro subordinato per le collaborazioni “rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall’art.90 L.289/2002“.
Su questo punto sono state presentate numerose interrogazioni da parte degli operatori del Terzo Settore, ma ad oggi né il Ministero del Lavoro né gli organismi ispettivi hanno chiarito ufficialmente il dilemma.
Questo comporta qualche incertezza nel classificare come co.co.co. alcune prestazioni che, in base ad una interpretazione restrittiva, potrebbero anche non essere considerate legate agli scopi istituzionali dell’ente. Per esempio le attività di pulizia, di taglio dell’erba e di custodia.
Oppure l’attività di gestione delle palestre, stadi e campi sportivi potrebbe essere classificata come attività commerciale accessoria.
Ecco quindi che prima di scegliere è fondamentale valutare attentamente caso per caso e affidarsi a consulenti esperti del Terzo Settore.
Il contratto PrestO
Il contratto PrestO e il libretto famiglia hanno sostituito i voucher, abrogati a marzo scorso.
Ne abbiamo già descritto le regole, i limiti ed i costi.
Qui ci focalizzeremo sull’impatto che tali caratteristiche avranno sulle organizzazioni sportive (ASD, SSD, cooperative sportive dilettantistiche, ecc.).
Le regole per utilizzare il PrestO sono le stesse che hanno le altre organizzazioni non profit, ossia:
- non deve esserci in corso un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra il collaboratore e l’associazione, né deve esserci stato negli ultimi 6 mesi;
- l’associazione non deve avere più di 5 lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (quindi non possono usarlo le organizzazioni di medie/grandi dimensioni).
Le limitazioni riguardano anche il tetto dei compensi e del monte ore perché:
- l’associazione può erogare massimo € 5.000,00 all’anno per tutti i collaboratori (quindi tetto complessivo generale);
- il collaboratore può ricevere massimo € 2.500,00 all’anno da ogni singolo committente;
- l’associazione può utilizzare i servizi di ogni singolo collaboratore fino ad un massimo di 280 ore all’anno.
Questi limiti possono essere superati nel caso in cui i collaboratori abbiano specifici requisiti, in quanto ai fini del computo economico contano il 75%. Si tratta di:
- pensionati per anzianità o malattia;
- disoccupati;
- studenti sotto i 25 anni (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
- persone disoccupate (ex art.19, D.Lgs. n.150/2015);
- chi percepisce prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In conclusione
L’utilizzo di pensionati e di giovani universitari è una caratteristica piuttosto comune nelle organizzazioni sportive, quindi ben venga il tetto massimo leggermente più alto.
Anche se è una magra consolazione se pensiamo che il limite massimo di utilizzo dei vecchi voucher era pari a € 7.000,00 e non esisteva un monte ore.
Le limitazioni quantitative, le difficoltà burocratiche e i costi maggiori di questo contratto lo rendono poco adatto al mondo sportivo. Soprattutto per le SSD di dimensioni medio/grandi.
Per mantenere i rapporti di collaborazione in un ambito di legalità è facile supporre che alla fine tutte quelle attività che non rientrano nei “compensi sportivi” saranno pagate un po’ con la vecchia prestazione occasionale e un po’ con il nuovo PrestO. Dopo avere effettuato una opportuna diversificazione.
Sempre che il legislatore non effettui una ulteriore revisione della materia, chiarendo che le vecchie prestazioni occasionali si intendono abolite.
E sperando che gli organi ispettivi non abbiano nulla da ridire in merito a questo “doppio binario” di inquadramento.
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