Decreto Crescita: gli effetti per gli enti non profit

Il primo maggio scorso è entrato in vigore il Decreto Crescita  D.L. 34/2019,  un provvedimento che ha parzialmente corretto quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Vediamo insieme quali sono le novità per gli enti non profit, con particolare riguardo:

  • alla proroga per l’adeguamento degli statuti degli enti non profit;
  • agli enti assistenziali;
  • agli obblighi di pubblicità;
  • alle modifiche apportate alla norma “Spazzacorrotti”.

 

La proroga per adeguare gli statuti

In un emendamento al Decreto Crescita, approvato definitivamente dal Parlamento il 27/06/2019, è contenuta la proroga per adeguare gli statuti degli enti non profit alla riforma del Terzo Settore (art.43 comma 4-bis).

La scadenza quindi passa dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 per i seguenti enti:

  • bande musicali;
  • ONLUS;
  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • imprese sociali.

Nell’emendamento non è scritto chiaramente, ma il rimando all’art.101 del Codice del Terzo Settore fa intendere che la proroga valga anche per:

  • le modalità e le maggioranze “agevolate” previste dal Codice;
  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e delle marche da bollo per la registrazione dello statuto aggiornato.

Sorvolo sul fatto che il termine per adeguare gli statuti delle imprese sociali era scaduto il 28/02/2019 (quindi il 99% di esse avrà assolto l’obbligo da un pezzo).

Sorvolo anche sul fatto che le bande musicali non sono un’entità a sé, bensì associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato o associazioni culturali generiche. Quindi il testo dell’emendamento tecnicamente è scritto male.

Attenzione però: quando sarà operativo il  RUNTS,  per potersi iscrivere gli enti dovranno avere gli statuti aggiornati. E ad oggi non è dato sapere se sarà realtà prima del 30/06/2020.

Quindi non conviene prendersela comoda, ma pianificare fin da ora i lavori di adeguamento e l’assemblea dei soci per approvare il nuovo statuto (per questo possiamo aiutarvi noi, basta  chiederci una consulenza).

 

Gli enti assistenziali

Il legislatore, attraverso l’art.14, ha voluto reintrodurre gli enti assistenziali tra quelli che possono usufruire della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati, ai sensi dell’art.148 comma 3 del  TUIR.

Attenzione però: questo provvedimento è riservato solo agli enti assistenziali che per loro natura non possono approdare nel mondo del Terzo Settore (ad esempio gli enti che gestiscono fondi assistenziali).

Per tutti gli altri enti valgono le disposizioni apportate dal Codice del Terzo Settore, che abbiamo già descritto in  questo articolo.

 

Gli obblighi di pubblicità

Abbiamo già parlato degli obblighi di pubblicazione online dei contributi pubblici ricevuti spiegando  chi deve pubblicare, cosa e quando.

L’art.35 del Decreto Crescita ha modificato gli adempimenti di pubblicità previsti dalla L.124/2017 per gli organismi che ricevono contributi pubblici.

Il termine per procedere alla pubblicazione, a partire dall’esercizio finanziario 2018 (quindi dal 2019) è stato posticipato dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno.

È stato chiarito, inoltre, che dovranno essere pubblicate sui propri siti internet o analoghi portali digitali le entrate tipo: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o natura il cui importo totale superi 10.000 euro.

Invece le entrate di natura corrispettiva non dovranno essere pubblicate.

Per quanto riguarda le sanzioni dovute al mancato adempimento, a partire dal 01/01/2020 è previsto:

  • l’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro;
  • l’obbligo di adempiere alla pubblicazione entro 90 giorni.

Decorsi i 90 giorni si procede al recupero integrale del contributo.

Le sanzioni sono condotte dall’amministrazione che ha erogato il contributo o competente per materia.

 

Rettifica della norma “Spazzacorrotti”

All’inizio di quest’anno aveva destato molto scalpore la norma che aveva esteso la disciplina dei partiti politici alle fondazioni, associazioni e comitati nei cui direttivi partecipano persone che hanno o hanno avuto incarichi politici  (D.L. 149/2013).

Ora il Decreto Crescita interviene, ma risolve il problema solo in maniera parziale.

Infatti l’art.43 esclude dagli obblighi della “Spazzacorrotti” solo:

  • gli enti del Terzo Settore iscritti nel  Registro Unico Nazionale;
  • le fondazioni, le associazioni, i comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Finché il RUNTS non sarà operativo potranno godere di tale agevolazione le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le Onlus iscritte in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell’ art.101 comma 3 del  D.lgs 117/2017.

E tutti gli altri?

Tutti gli altri enti, se hanno organi direttivi o di gestione composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale nei Comuni con più di 15.000 abitanti per ciò che riguarda la materia degli obblighi di trasparenza dovranno dare accesso “anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità” alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti.

Non è un onere da poco, che va a sommarsi alle mille incombenze e scadenze alle quali gli enti non profit devono già adempiere.

Germana Pietrani Sgalla

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