Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in arrivo (forse)

Pochi giorni fa  Italia Oggi  ha pubblicato la notizia che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) potrebbe essere operativo dalla prossima primavera.

Il decreto attuativo sul funzionamento del registro unico sembra essere in dirittura d’arrivo e Italia Oggi ha pubblicato anche alcune anticipazioni contenute nella bozza del documento che sta circolando.

Questa bozza nelle prossime settimane dovrà essere vagliata dalla Conferenza Stato-Regioni, dal Consiglio di Stato ed infine dalla Corte dei Conti.

Solo al termine di questo percorso, il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore.

 

Cosa contiene il decreto sul Registro unico?

La bozza di decreto attuativo che sta circolando in questi giorni contiene:

  • le norme di funzionamento del RUNTS;
  • le direttive che gli enti del Terzo Settore (ETS) dovranno osservare per iscriversi al RUNTS;
  • le istruzioni per l’eventuale richiesta della personalità giuridica.

Alcune regole le conosciamo già e le avevo descritte in due articoli, nei quali avevo analizzato il  funzionamento del registro unico  in base agli artt.45-54 del  Codice del Terzo Settore  (CTS).

In base alle anticipazioni della stampa, nel decreto elencate anche le informazioni obbligatorie che gli enti dovranno trasmettere all’ufficio del registro competente territorialmente per iscriversi al RUNTS.

Oltre a quanto previsto dall’art.48 del CTS (che ho già descritto negli articoli sopra citati), gli enti dovranno fornire:

  • l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
  • un indirizzo di posta certificata (PEC);
  • gli ultimi due bilanci consuntivi approvati;
  • l’eventuale ente o enti a cui è affiliato, con relativo codice fiscale;
  • l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5×1000.

Nel caso in cui gli enti avessero i requisiti e fossero obbligati ai sensi dell’art.31 del CTS a nominare un revisore legale dei conti, dovranno presentare l’informativa antimafia dietro richiesta dell’ufficio del RUNTS.

Ritengo importante ricordare, ancora una volta, che solo dopo l’avvenuta iscrizione al RUNTS un ente potrà definirsi tecnicamente “ente del Terzo Settore”.

Di conseguenza, solo dopo l’iscrizione al registro unico l’ente potrà:

  • godere dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore;
  • utilizzare la locuzione ETS.

 

Alcune considerazioni a caldo

Stiamo parlando di una bozza di lavoro, peraltro non pubblica, quindi le considerazioni che seguono sono dettate dal contenuto delle anticipazioni di stampa.

Detto questo, il primo elemento che mi salta agli occhi è l’obbligo di aprire una posta certificata (PEC) per gli enti che vorranno iscriversi al registro unico.

L’obbligo si desume sia dalla richiesta di indicare una PEC all’atto dell’iscrizione al registro unico, sia dalla disposizione che tutte le richieste e le comunicazioni rivolte al RUNTS dovranno avvenire telematicamente tramite un indirizzo di posta certificata.

Altra nota, ma più marginale, è la richiesta di presentare gli ultimi due bilanci consuntivi approvati dall’ente.

Fino ad oggi si pensava di dover depositare solo l’ultimo bilancio, ma doverne depositare due non dovrebbe essere un grosso problema, visto che tutti gli enti non profit hanno l’obbligo di redigerlo, approvarlo e conservarlo ogni anno.

 

In conclusione: cosa fare in attesa del Registro unico?

La riforma del Terzo Settore non si conclude con il RUNTS, anzi: il registro unico rappresenta solo la fase di avvio della riforma.

L’altra colonna portante della riforma sarà la parte fiscale indicata dal titolo X del D.Lgs. 117/2017, per la quale dobbiamo attendere l’autorizzazione da parte dell’Unione Europea.

Cosa è importante fare nel frattempo?

 

Per gli enti che hanno deciso di iscriversi al RUNTS

Innanzitutto verificare che tutti i documenti obbligatori siano presenti, ben tenuti e aggiornati:

  • libri sociali (libro soci, libro dei verbali, ecc.);
  • rendiconti o bilanci consuntivi approvati;
  • statuto adeguato alle disposizioni previste dal CTS.

Avere la documentazione conservata con cura e aggiornata periodicamente sarà ancora più importante quando sarà operativo il RUNTS.

Noi possiamo aiutarvi sia controllando i libri sociali ed i rendiconti, sia aggiornando lo statuto in base alle vostre necessità (basta  chiederci una consulenza).

 

Per gli enti che sono ancora in alto mare

Agli enti che ancora non hanno deciso se iscriversi o meno al RUNTS consiglio di fare le proprie valutazioni in base:

  • allo scopo sociale;
  • alle attività svolte;
  • al tipo di entrate (corrispettivi specifici, contributi da enti pubblici, ecc.);
  • alla struttura organizzativa.

Sul nostro sito c’è una intera  sezione  dedicata alla riforma del Terzo Settore, con articoli, risposte e slide. Approfittatene e studiate.

Partite dall’elenco che ho scritto sopra, perché nessuno sa meglio di voi chi siete e cosa volete fare.

Solo dopo aver chiarito questi aspetti sarà possibile valutare quale forma associativa è più adatta per raggiungere i vostri scopi associativi.

Noi possiamo aiutarvi a trovare la strada giusta grazie all’esperienza maturata in tanti anni di lavoro dentro e a fianco del mondo non profit.

Per avere il nostro aiuto basta  scriverci qui.

Torneremo ad analizzare il decreto attuativo sul registro unico quando sarà pubblicato e potremo valutarne il testo ufficiale.

Germana Pietrani Sgalla

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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