Società di Mutuo Soccorso: cos’è e come funziona

La Società di mutuo soccorso (SMS) è un ente senza fini di lucro che persegue finalità di interesse generale.

Ha come scopo la solidarietà sociale ed il mutuo soccorso fra soci, attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a favore degli associati e dei loro familiari.

Inoltre può promuovere attività di carattere educativo-culturale finalizzate alla prevenzione sanitaria e alla diffusione dei valori mutualistici.

 

Come si costituisce la Società di mutuo soccorso

La Società di mutuo soccorso è disciplinata dalla  Legge 3818/1886  e s.m.i. e per quanto non previsto e comunque non incompatibile con la disciplina speciale, dal Codice del Terzo Settore (artt. 42-44  D.Lgs 117/2017).

La SMS si costituisce per atto pubblico e acquisisce la personalità giuridica con l’iscrizione presso il registro imprese, nella sezione “Imprese sociali”.

Per le Società già esistenti alla data di entrata in vigore del DL 179/2012, è possibile conservare la forma senza personalità giuridica.

Le SMS senza personalità giuridica sono associazioni con le stesse finalità delle SMS riconosciute, oppure con le stesse finalità simili o parzialmente coincidenti.

Ad esse si applica la disciplina prevista per le associazioni dagli artt. 36–38 Codice Civile.

 

La Società di mutuo soccorso e la riforma del Terzo Settore

Abbiamo già chiarito in  questo articolo  che la SMS dovrà iscriversi al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (quando sarà operativo).

In caso contrario perderà la qualifica, con conseguente devoluzione del patrimonio:

  • ad altra SMS
  • o ad un fondo mutualistico
  • o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Il Codice del Terzo settore consente alla SMS di  trasformarsi in associazione di promozione sociale  (APS) o in altra associazione di Terzo settore mantenendo il patrimonio.

La delibera di trasformazione dovrà essere presa, salvo proroghe, entro il 2 agosto 2020.

Inoltre il Codice del Terzo Settore (art.44) prevede alcune deroghe alla disciplina in vigore applicabili alla SMS:

  • non si applica l’obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali;
  • la SMS con un volume di contributi annuali versati dai soci non superiore a 50 mila euro e che non gestisce fondi sanitari integrativi non ha l’obbligo d’iscrizione nel registro imprese. In questo caso la SMS si iscriverà nella sezione speciale dedicata all’interno del Registro Unico del Terzo Settore (quando sarà operativo).

 

Le attività ammesse

La Legge 3818/1886, modificata dall’art. 23 del DL 179/2012, è molto chiara riguardo le attività che possono essere svolte dalla SMS.

La SMS può erogare:

  • trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
  • sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
  • servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
  • contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni.

Attenzione: la Società di mutuo soccorso non può svolgere attività diverse da quelle tassativamente prescritte dalla L.3818/1886, né può svolgere attività d’impresa.

La violazione del divieto comporta la cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente cessazione della vita della SMS, con applicazione delle prescrizioni stabilite in materia di devoluzione del patrimonio.

 

I soci

Per quanto riguarda la base associativa, la L. 3818/1886 prevede che possono essere soci:

  • persone fisiche;
  • soci di altre SMS a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società;
  • fondi sanitari integrativi, in rappresentanza dei lavoratori iscritti;
  • persone giuridiche.

È ammessa la categoria dei soci sostenitori, che possono essere anche persone giuridiche.

Essi possono designare sino a un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Gli amministratori della SMS devono essere scelti tra i suoi soci.

 

Il bilancio

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di bilancio, le SMS fanno riferimento alla normativa degli ETS.

Possono compilare, pertanto, il rendiconto di cassa in caso di entrate annuali di gestione non superiori a 220 mila euro.

Saranno invece tenute al rendiconto ordinario (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) se conseguono proventi annuali pari o superiori al limite sopra specificato.

I bilanci dovranno essere depositati ogni anno nel registro di iscrizione.

 

Lo scioglimento

In caso di scioglimento o di perdita della natura di SMS, per obbligo di legge (art.8 L. 3818/1886) il patrimonio deve essere devoluto ad altra Società di mutuo soccorso.

In caso lo statuto non preveda nulla al riguardo, il patrimonio dovrà essere destinato a fondi mutualistici.

Eventuali operazioni straordinarie (per esempio: trasformazione, fusione, scissione) che danno origine, in tutto o in parte, ad un ente diverso dalla Società di mutuo soccorso, ai fini della devoluzione del patrimonio le sopra dette operazioni sono assimilate ad uno scioglimento della Società.

Di conseguenza la SMS sarà obbligata ad osservare quanto stabilito dalla norma in caso di scioglimento.

Parleremo anche delle Società di Mutuo Soccorso nel nostro seminario gratuito del 12/12/2019. Leggi la  pagina  con tutte le informazioni.

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