La trasformazione da Società di mutuo soccorso a APS

Abbiamo già spiegato in  questo articolo  che le Società di mutuo soccorso (SMS) potranno mantenere tale qualifica solo se si iscriveranno al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS), quando questo sarà operativo.

Ma per registrarsi, dovranno adeguare il proprio statuto e decidere quale tipo di ente del Terzo Settore vorranno diventare: impresa sociale? Ente del Terzo Settore? Associazione di Promozione Sociale?

Prendo spunto dallo studio che ho effettuato per una SMS nostra cliente per cercare di rispondere a questa domanda.

Inoltre spiegherò perché, in linea di massima, l’associazione di promozione sociale (APS) è la forma associativa più congruente con le finalità delle SMS.

Spero che questi elementi aiutino i dirigenti delle società di mutuo soccorso a valutare la scelta con maggiore consapevolezza.

Poi, per esigenze specifiche o dubbi, è sempre possibile chiederci una consulenza specifica,  scrivendoci qui.

Prima di partire però, facciamo un quadro riassuntivo delle norme in vigore oggi per le SMS.

 

Società di mutuo soccorso: tra vecchie e nuove norme

Non inizio dalle origini delle SMS, poiché abbiamo già spiegato  cos’è una società di mutuo soccorso e come funziona.

Da allora e in particolare negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un costante aumento degli adempimenti amministrativi richiesti, nonché alla diminuzione delle attività esercitabili.

L’art.23  D.Lgs 179/2012  prevede che le Società di mutuo soccorso di cui alla  L.3818/1886  debbano essere iscritte:

  • nella sezione speciale delle imprese sociali tenuta presso il Registro Imprese;
  • in un’apposita sezione  dell’Albo delle società cooperative  tenuto dal MISE, gestito con modalità telematiche dalle Camere di Commercio.

Poi il Codice del Terzo Settore  (D.Lgs 117/2017)  ha apportato numerose novità per tutti gli enti non profit, comprese le Società di mutuo soccorso.

In primo luogo l’art.44 comma 2 ha sancito che non sono soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali tenuta dal Registro Imprese le SMS che:

  • hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro;
  • non gestiscono fondi sanitari integrativi.

Perciò le Società di mutuo soccorso di minori dimensioni sono sollevate dall’iscrizione al Registro Imprese.

In secondo luogo, l’art.43 ha previsto che: “Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio”.

Quindi, per poter conservare il patrimonio sociale, le SMS sono obbligate a fare una scelta tra:

  • diventare un ente del Terzo Settore generico;
  • diventare una associazione di promozione sociale (APS).

L’articolo fissa anche il limite temporale entro il quale tale scelta va fatta: il 2 agosto 2020.

 

Perché una Società di mutuo soccorso dovrebbe trasformarsi in APS?

Le riflessioni che mi portano a preferire l’APS rispetto ad altri enti del Terzo Settore sono di diversa natura.

Le riporto qui di seguito, ma ovviamente la scelta va fatta valutando caso per caso (se hai bisogno di una consulenza  scrivici).

 

Il corpo sociale

La prima affinità tra SMS e APS è la composizione del corpo sociale.

La Società mutuo soccorso ha come scopo la solidarietà sociale ed il mutuo soccorso fra soci attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a favore degli associati e dei loro familiari.

L’associazione di promozione sociale svolge attività di utilità sociale a favore di associati e dei loro familiari (attività a scopo mutualistico) o di terzi (attività a scopo solidaristico).

 

La personalità giuridica

Entrambi gli enti hanno la possibilità di conseguire la personalità giuridica.

Opportunità rilevante per gli enti che hanno un patrimonio sociale considerevole e che vogliono preservarlo.

 

Le attività sociali

La SMS trasformata in APS potrebbe svolgere tutte le attività di interesse generale, sia con modalità commerciali sia non commerciali, come previsto dall’art.5 D.Lgs 117/2017.

Tra queste, per l’ex società di mutuo soccorso che ha abbandonato le prestazioni mutualistiche previste dalla L.3818/1886, potrebbero essere interessanti:

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L’SMS potrebbe svolgere anche le attività diverse, di natura commerciale, indicate dall’art.6 D.Lgs. 117/2017.

Attenzione però: siamo ancora in attesa che venga emanato il decreto con la specifica dei criteri e delle modalità di svolgimento delle  attività diverse.

 

Le agevolazioni fiscali

Dal punto di vista fiscale, il regime agevolato previsto dall’art.148 comma 1 TUIR per le APS, in vigore finché non si avrà la piena operatività del Codice del Terzo Settore, è stato confermato quasi letteralmente dal Codice stesso.

Infatti l’art.79 comma 6 D.Lgs. 117/2017 dispone che: “Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi”.

Il Codice del Terzo Settore riprende anche altre disposizioni agevolative previste dal TUIR, esclusivamente per le APS.

In dettaglio:

  • nell’art.85 comma 1 viene riprodotto quanto previsto dall’art.148 comma 3 TUIR: ”non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m)”.
  • nell’art.85 comma 4 viene ripreso quanto sancito dall’148 comma 5 TUIR: “per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), L. 287/1991, iscritte nell’apposito Registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
    • a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
    • b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati”.

Per quanto riguarda le attività commerciali svolte dall’ente, ricordo che devono essere marginali e non prevalenti, pena la perdita della qualifica di ente non commerciale.

Tale limitazione infatti è contenuta:

  • sia nella normativa ad oggi vigente (art.149 commi 1, 2 e 3 TUIR),
  • sia nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (art.79 comma 5 D.Lgs 117/2017).

 

Cosa non potranno più fare le SMS?

Deve essere chiaro che, una volta effettuata la trasformazione, tutte le attività proprie del mutualismo non potranno essere più svolte.

In primo luogo non si potrà più erogare sussidi o contributi economici ai soci, a causa del divieto previsto dall’art.148 comma 8 lettera a) TUIR e dell’art.8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Quest’ultimo infatti vieta: “la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali”.

In secondo luogo, non potranno essere portate in deduzione dal reddito dei soci le quote associative versate, considerata la condizione posta dall’art.83 comma 5 Codice Terzo Settore, che ha sostituito quella precedente dettata dall’art.15 comma 1 lettera i-bis, TUIR.

Germana Pietrani Sgalla

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