Le quote associative differenziate sono legali?

Dante:

Il consiglio direttivo dell’associazione di cui sono presidente ha deliberato delle quote associative differenziate per soci ordinari, soci disoccupati e soci minorenni.

Vorrei sapere se è legittimo prevedere quote associative diverse o se andiamo incontro a problemi legali.

 

Tornaconto&c. risponde:

Sia il  Codice del Terzo Settore  che le norme previgenti non contengono disposizioni riguardo l’ammontare delle quote associative.

Il principio che deve essere garantito, anche in presenza di quote associative differenziate, è quello dell’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Ciò vuol dire che tutti i soci devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, a prescindere dall’importo pagato per la quota associativa.

Per esempio il diritto di:

  • prendere parte alle assemblee,
  • eleggere gli organismi dirigenti ed essere eletti,
  • partecipare alle attività sociali,
  • avere accesso agli atti.

I principi di uguaglianza e di democraticità interna devono essere previsti nel vostro statuto e devono essere applicati concretamente nella vita associativa.

Tali principi derivano  dall’art.148 comma 8 lettera c) del TUIR,  il quale sancisce che per beneficiare della de-fiscalizzazione dei corrispettivi specifici, lo statuto deve prevedere la “disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”.

Discorso a parte va fatto per i soci minorenni, i quali non godono del diritto di elettorato attivo e passivo fino al compimento della maggiore età.

Sulla gestione del diritto di voto e sulle regole di tesseramento dei minorenni abbiamo scritto un  articolo  che le consigliamo di leggere.

Le segnaliamo inoltre che la  circolare 18/E del 01/08/2018  ha confermato che a presenza di quote associative differenziate o di categorie di soci diverse di per sé non costituisce una violazione degli obblighi legali.

Purché a quote associative differenziate o a categorie di soci diverse non corrispondano diritti e prerogative diversi.

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