Legge di conversione del decreto “Cura Italia”: novità per il non profit

La  legge di conversione del Decreto “Cura Italia” ha aggiunto nuove misure di interesse per il Terzo Settore.

Considerato che le novità della  legge di conversione  sono parecchie, le riporto qui di seguito dividendole per argomenti.

Ma prima di continuare ti consiglio di leggere l’articolo dove ho elencato  gli interventi per gli enti non profit  già stabiliti dal precedente Decreto “Cura Italia”.

In questo modo avrai un quadro complessivo della situazione.

 

Disposizioni per APS, OdV e ONLUS (art.35 c.3)

 

5×1000

Le attività correlate ai fondi del 5×1000 per l’anno 2017 possono essere svolte entro il 31/10/2020.

Inoltre il comma 3 bis prevede, solo per il 2020, la possibilità per i beneficiari del riparto del 5×1000 di redigere il rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme, invece dei dodici previsti dall’art.8 del  D.Lgs 111/2017.

 

Rendicontazione progetti

Prorogati al 31/10/2020 i termini per la rendicontazione di progetti assegnati in base a leggi regionali o nazionali scadenti entro il 31/07/2020.

 

Cooperazione allo sviluppo

Modificato il periodo entro il quale effettuare il rinnovo delle verifiche delle competenze e dell’esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo: da “almeno biennale” a “almeno triennale”.

La novità riguarda le organizzazioni e soggetti senza scopo di lucro per la cooperazione allo sviluppo di cui all’art.26 c.2,I  L.125/2014.

 

Approvazione dei bilanci degli enti non commerciali (art.35 c.3 ter)

Viene estesa a tutti gli enti non commerciali la possibilità, solo per quest’anno, di approvare i propri bilanci entro il 31/10/2020.

Quindi tutti gli enti non profit possono beneficiare di questa proroga (associazioni riconosciute e non riconosciute, associazioni sportive dilettantistiche, comitati, fondazioni, ecc.).

Anche quelli che non sono iscritti nei rispettivi registri.

 

Norme per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti (art.106)

Il titolo dell’articolo 106 è stato integrato inserendo la parola “enti” senza ulteriore specificazione.

Inoltre è stato inserito il comma 8 bis che estende la possibilità e le regole di utilizzo della videoconferenza anche alle associazioni e alle fondazioni che non sono ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociali.

Queste tre tipologie di enti potevano già utilizzare la videoconferenza in base al Decreto “Cura Italia”.

 

Invio modello EAS

Con la  circolare 11/E/2020  l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dai decreti:

  • “Cura Italia” convertito in legge,
  • “Liquidità”.

Nella prima parte la circolare chiarisce che l’invio del modello EAS rientra tra gli adempimenti tributari sospesi fino al 31/05/2020 (quindi da effettuare entro il 30/06/2020).

 

Incentivi fiscali per erogazioni liberali per lotta al COVID-19 (art.66)

Aggiornata la lista degli enti beneficiari delle erogazioni liberali che danno diritto a godere degli incentivi fiscali previsti per il contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Ora sono ammessi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Le erogazioni liberali possono essere in denaro o in natura.

 

Erogazioni liberali in denaro o in natura (art.71 bis)

Ampliato l’elenco delle erogazioni liberali in natura nella cosiddetta  “Legge antispreco”  che sono escluse da IVA.

Rientrano tra le nuove erogazioni che per il donatore sono escluse da IVA:

  • prodotti tessili,
  • prodotti per l’abbigliamento e l’arredamento,
  • giocattoli,
  • materiali per l’edilizia ed elettrodomestici,
  • personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico,

non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

Inoltre, il donatore o l’ente ricevente possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto.

 

Sostegno ai volontari della protezione civile (art.35 bis)

Viene garantito ai volontari impegnati nelle attività di protezione civile nell’emergenza sanitaria da COVID-19:

  • il mantenimento del posto di lavoro (pubblico o privato) e del trattamento economico e previdenziale;
  • la copertura assicurativa.

Tali garanzie sono assicurate fino a un massimo di 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno.

I volontari in questione devono essere autorizzati da apposita comunicazione del  Dipartimento della protezione civile.

 

Progetti di accoglienza per immigrati (art.86 bis)

I progetti di accoglienza attualmente in corso e aventi scadenza al 30/06/2020 sono prorogati al 31/12/2020.

La misura riguarda:

  • gli enti locali,
  • le organizzazioni gestori dei progetti affidati dagli enti locali.

 

Sospensione dei termini dell’attività di accertamento (art.67)

La legge di conversione del Decreto “Cura Italia” ha abrogato i termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l’anno 2015.

Di conseguenza non opera più la proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, in forza della quale i termini di accertamento per l’anno 2015 scadevano nel 2022.

Germana Pietrani Sgalla

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