Associazione sportiva dilettantistica: la disciplina fiscale

L’associazione sportiva dilettantistica (ASD) può accedere a molte agevolazioni fiscali, alcune delle quali di esclusiva pertinenza degli enti sportivi.

Ma per godere di tali benefici l’ASD deve rispettare rigorosamente le norme civilistiche e fiscali.

Allora è bene fare un riepilogo delle regole, in modo che i dirigenti delle associazioni sportive dilettantistiche possano lavorare tranquillamente.

In questo articolo elencherò:

  • le norme civilistiche;
  • le agevolazioni fiscali per l’ente e per eventuali sostenitori;
  • le regole sull’attività commerciale;
  • alcuni consigli per controllare subito se l’ente ha tutti i documenti a posto.

 

Associazione sportiva dilettantistica: cosa richiede il Codice Civile

L’associazione sportiva dilettantistica è un ente associativo senza scopo di lucro.

Come tutti gli altri enti non profit, il suo scopo è il perseguimento delle finalità istituzionali ed il soddisfacimento diretto di bisogni in ambito sportivo, sociale e ricreativo.

La ASD deve innanzitutto rispettare le seguenti regole sancite nel Libro primo del  Codice Civile:

  • associazioni riconosciute (artt.14 e segg.);
  • associazioni non riconosciute (artt.36 e segg.).

In base ai suddetti articoli, l’associazione sportiva dilettantistica può assumere la forma di:

  • associazione priva di personalità giuridica;
  • associazione con personalità giuridica di diritto privato.

 

Associazione sportiva dilettantistica: la disciplina di settore

Oltre alle norme del Codice Civile bisogna ottemperare anche alla legge di riferimento degli enti sportivi, cioè l’art.90 della  Legge 289/2002.

Il comma 18 dell’art.90 L.289/2002 stabilisce che “le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale”.

L’atto costitutivo e statuto deve essere redatto in una delle seguenti forme:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata;
  • scrittura privata registrata.

Il comma 18 sancisce, inoltre, che lo statuto deve prevedere espressamente:

  • la denominazione sociale che deve avere la locuzione di associazione sportiva dilettantistica;
  • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro o la previsione che i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali e cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico–finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • le modalità di scioglimento dell’associazione;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Il comma 18-bis vieta agli “agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva”.

Infine, ricordo che l’art.90 L.289/2002 si applica anche alle  società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

 

Associazione sportiva dilettantistica: cosa richiede il TUIR

I requisiti che deve avere lo statuto per consentire l’accesso ai benefici fiscali non sono finiti.

Oltre a rispettare le disposizioni del Codice Civile e della L.289/2002, lo statuto della ASD deve contenere anche le regole ed i principi dettati dall’art.148 c.8 del  TUIR  (Testo Unico Imposte sui Redditi).

Li riporto qui di seguito:

  • divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 L.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art.2532 comma 2 del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art.2532 ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

 

Lo statuto è in regola…e adesso?

Se lo statuto è stato stilato con tutti i crismi, restano due adempimenti da svolgere per poter usufruire dei benefici fiscali.

Il primo è iscriversi al  registro CONI  tramite l’affiliazione:

  • ad una federazione nazionale sportiva,
  • oppure ad un ente nazionale di promozione sportiva,
  • o ad una disciplina sportiva associata.

Il secondo è inviare il  modello EAS  all’Agenzia delle Entrate.

A questo punto l’associazione sportiva dilettantistica ha tutti i requisiti per accedere ai benefici fiscali.

Ma quali sono questi benefici?

 

Le agevolazioni fiscali per l’ente e per i sostenitori

Le agevolazioni a beneficio della ASD sono le seguenti:

  • detassazione di quote e contributi associativi (art.148 c.1);
  • defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati alla federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva di affiliazione (art.148 c.3 TUIR);
  • solo per le ASD: esclusione dall’applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale (art.149 TUIR);
  • esclusione dalla formazione del reddito e dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino a 10 mila euro annuali di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati da ASD e SSD, CONI, federazioni ed enti di promozione sportiva “nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica” (artt.67 c.1 lettera m e 69 del TUIR). Rientrano nell’agevolazione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni sportive effettuate fuori dal territorio comunale. L’agevolazione è stata estesa dall’art.90 L.289/02 anche ai rapporti di “collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale”;
  • esclusione dall’applicazione della tassa sulle concessioni governative;
  • applicazione dell’imposta di registro a tassa fissa;
  • riduzione dell’accisa gas metano;
  • accesso al riparto del 5×1000.

Le agevolazioni fiscali per chi sostiene gli enti sportivi dilettantistici sono le seguenti:

  • per sponsorizzazioni fino a € 200.000, le aziende sponsor possano dedurre integralmente come spesa l’investimento promozionale-pubblicitario fatto dal proprio reddito;
  • detrazioni dall’imposta per contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di € 1.500 annui;
  • detrazione delle spese di iscrizione ai corsi degli associati/tesserati fino a € 210 annui.

 

L’attività commerciale

L’associazione sportiva dilettantistica che esercita in via secondaria attività commerciale può usufruire del regime fiscale agevolato della L.398/1991.

Ma a condizione che l’ente:

  • invii alla SIAE una comunicazione dell’eventuale esercizio dell’opzione per il regime fiscale di cui alla L.398/1991;
  • abbia conseguito proventi commerciali non superiori a € 400.000 per periodo d’imposta precedente.

Attenzione: la  Circolare n.18 del 01/08/2018  dell’Agenzia delle Entrate prevede che il regime di favore della L.398/1991 si applichi soltanto ai proventi commerciali derivanti da attività direttamente “connesse agli scopi istituzionali” dell’ASD.

La Legge 398/1991 prevede inoltre le seguenti facilitazioni per le ASD, le società di capitali e le cooperative che svolgono sempre attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro:

  • esonero dagli obblighi delle scritture contabili;
  • esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrini o ricevute fiscali (l’obbligo rimane, anche se con alcune semplificazioni, nel caso di vendita di titoli di ingresso laddove il sodalizio sportivo abbia organizzato una manifestazione sportivo con la presenza del pubblico);
  • esonero dall’obbligo della dichiarazione annuale ai fini IVA;
  • reddito imponibile ai fini IRES calcolato applicando un coefficiente del 3% sui proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali;
  • determinazione forfetaria dell’IVA e versamento dell’imposta con cadenza trimestrale;
  • annotazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi e di ogni provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali entro il 15 del mese successivo a quello di conseguimento, con riferimento quindi al mese precedente, nell’apposito prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (registro IVA minori);
  • in caso di manifestazioni sportive dilettantistiche obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alle somme corrisposte dal pubblico, in alternativa a biglietterie automatizzate o a misuratori fiscali con rilascio di titoli d’ingresso o abbonamenti;
  • obbligo di effettuare tutti i pagamenti sopra € 1.000 e tutti gli incassi sopra € 1.000 esclusivamente con strumenti di pagamento “tracciati”;
  • non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi, realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, per un importo non superiore a € 51.645,69 e per un numero di eventi complessivamente non superiori a due per anno (art.25 c.2 L.133/1999);
  • decommercializzazione (esente IRES) della somministrazione in occasione di eventi sportivi (circolare n.18/2018 Agenzia delle Entrate).

 

Consigli per controllare se l’ente ha i documenti a posto

Le agevolazioni fiscali sono collegate alla natura non profit dell’ente.

Quindi quest’ultimo può applicarle in maniera legittima solo se dimostra in caso di  controlli  degli organi preposti (amministrazione finanziaria, ispettori INPS e del lavoro, ecc.):

  • l’esistenza di un’effettiva vita sociale;
  • il rispetto degli adempimenti richiesti dalle normative in vigore.

E come può dimostrarli? Conservando con cura e tenendo aggiornati i documenti sociali, ossia:

  • atto costitutivo e statuto;
  • libro dei soci;
  • libro dei verbali  (riunioni del consiglio direttivo e assemblee dei soci);
  • copia degli avvisi delle convocazioni delle assemblee.

Dai libri sociali l’ASD deve essere in grado di dimostrare il rapporto associativo, l’assenza di lucro ed il rispetto dei principi:

  • di democraticità interna;
  • della partecipazione dei soci;
  • dell’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

 

L’ASD deve inoltre:

  • essere in regola con l’iscrizione nel registro del CONI e con l’ulteriore documentazione che attesti la partecipazione alle attività federali (gare, tornei, corsi di formazione ed aggiornamento, ecc.);
  • predisporre le scritture contabili e i rendiconti o bilanci consuntivi dai quali deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
  • tenere apposita contabilità separata dove vengono evidenziate le attività istituzionali da quelle commerciali (in particolare devono essere chiare le attività sportive svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali).

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso particolare?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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