Cosa succede senza consiglio direttivo?

Vittoria:

Il nostro consiglio direttivo si è dimesso e non riusciamo a trovare candidati per effettuare nuove elezioni.

Siamo costretti a chiudere l’associazione o possiamo continuare ad operare senza consiglio direttivo?

Se dovessimo chiudere cosa succederebbe ai beni di proprietà dell’associazione?

 

tornaconto&c. risponde:

Le norme che regolano il funzionamento degli organi sociali dell’ente ed il funzionamento interno dovrebbero essere contenute nel vostro statuto.

L’impossibilità di operare da parte del consiglio direttivo potrebbe essere indicata come causa di scioglimento dell’associazione.

Sempre nello statuto dovrebbero essere fissati:

  • le modalità operative di scioglimento;
  • l’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell’ente.

Nella maggior parte dei casi gli statuti richiedono che venga indetta un’assemblea straordinaria con le relative modalità di convocazione e quorum costitutivi e/o deliberativi particolari.

L’assemblea ha il compito di decidere le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori.

In  questo articolo  trova maggiori dettagli sullo scioglimento di una associazione.

 

La devoluzione del patrimonio sociale

Precisiamo che l’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale vige per tutte le tipologie associative.

In particolare le associazioni generiche e quelle sportive devono attenersi a quanto previsto dall’art148 comma 9, lettera b) TUIR  (DPR 917/1986),  ovvero “in caso di scioglimento per qualunque causa di un ente non commerciale vige l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge”.

Per gli enti sportivi l’obbligo è ribadito nell’art.90 comma 18 lettera h)  L.289/2002,  il quale stabilisce l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Gli enti del Terzo Settore, cioè quelli che sono iscritti o  stanno trasmigrando  al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, devono attenersi all’art.9  D.Lgs 117/2017.

Quest’ultimo dispone che in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio sociale residuo venga devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie dell’organo sociale competente, o, in mancanza, alla  Fondazione Italia Sociale.

Vuoi farci anche tu una domanda?  Scrivici.

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