Avvio del RUNTS: come funzionano la trasmigrazione e le nuove iscrizioni

L’avvio del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è stato fissato al 23 novembre 2021.

La data è riportata nel  Decreto direttoriale 561/2021  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Di seguito ho stilato la sintesi delle modalità di trasmigrazione:

  • dagli attuali registri regionali e provinciali dedicati a APS e ODV;
  • dal registro nazionale delle APS tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • dal registro delle ONLUS tenuto dall’Agenzia delle Entrate.

Infine ho inserito:

  • un consiglio spassionato alle ONLUS (per aiutarle in questo periodo assai complicato);
  • le regole per le nuove iscrizioni al RUNTS.

Ma andiamo con ordine.

 

Cos’è il RUNTS

Ho già spiegato  cos’è il RUNTS  (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e  come scegliere la sezione del RUNTS  più adatta.

Inoltre in questo sito trovi molte  risposte  che in questi anni abbiamo dato alle domande posteci da enti non profit di ogni tipo (ti consiglio di dare un’occhiata, magari ci sono informazioni che interessano anche il tuo ente).

Qui mi limito a ricordare che l’istituzione del RUNTS era prevista dal Codice del Terzo Settore  (D.Lgs 117/2017)  e che sostituirà tutti i registri oggi esistenti (nazionali,regionali, provinciali, comunali, ecc.).

Infatti, dalla data di avvio del RUNTS – cioè il 23/11/2021 – non sarà più possibile iscriversi nei registri preesistenti.

 

La trasmigrazione dati dai registri regionali e provinciali APS e ODV

Dal 23 novembre, ai sensi dell’art.54 del Codice del Terzo Settore, avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti:

  • nei registri delle APS e delle ODV tenuti dalle Regioni e Province autonome,
  • nel registro nazionale delle APS tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La trasmigrazione avverrà con le modalità previste dal  D.M. 106/2020  (Decreto RUNTS).

L’invio dei dati e dei documenti dovrà concludersi entro il 21/02/2022.

Gli attuali registri delle ODV e delle APS rimarranno operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al 22 novembre; a conclusione della procedura, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS.

 

La trasmigrazione dati dal registro nazionale delle APS – APS nazionali

Entro il 23/12/2021 l’ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che gestisce il registro deve provvedere:

  • a comunicare i dati relativamente alle APS nazionali, alle loro articolazioni territoriali e ai circoli ad esse affiliati iscritti alla data del 22/11/2021;
  • allo stesso modo, successivamente all’esito dei procedimenti pendenti, nei confronti degli ulteriori enti iscritti oltre la data del 22/11/2021.

La procedura di trasferimento dovrà concludersi entro il 21/02/2022.

 

Verifica dell’esistenza dei requisiti

Ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, dovrà verificare le posizioni dei singoli enti.

Tali verifiche dovranno essere effettuate entro 180 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal D.M. 106/2020 (ossia il 21/02/2021).

In caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego all’iscrizione entro i suddetti 180 giorni, vale il principio del silenzio assenso.

La fase di verifica di tutti gli enti dovrà concludersi entro il 20/08/2022.

 

Il caso delle ONLUS

La procedura per l’accesso delle ONLUS al RUNTS è regolata dall’art.34 del D.M. 106/2020.

Il decreto prevede che:

  • l’Agenzia delle Entrate dal 22/11/2021 comunichi al RUNTS i dati relativi degli enti iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS;
  • dal 23/11/2021 per le ONLUS non sarà più possibile iscriversi all’Anagrafe, che da quel momento si limiterà a gestire i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data;
  • l’Agenzia delle Entrate dal 22/11/2021 dovrà pubblicare sul sito istituzionale l’elenco delle ONLUS, dopodiché darne comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con una successiva comunicazione verranno pubblicate:

  • le modalità attraverso cui l’Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti sopra esposti;
  • le modalità di presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS.

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sarà data sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Tempistica e modalità di iscrizione delle ONLUS

A partire dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, ciascuna ONLUS inserita nell’elenco potrà presentare apposita domanda per iscriversi al RUNTS, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul portale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’ente dovrà indicare la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto allegando:

  • copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
  • gli ultimi due bilanci approvati.

L’ufficio del RUNTS verificherà per ciascun ente la sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione.

In caso di esito positivo, disporrà l’iscrizione al Registro nella sezione prescelta.

Entro lo stesso termine l’ufficio del RUNTS potrà:

  • richiedere all’ente informazioni e documenti mancanti,
  • comunicare eventuali motivi ostativi all’iscrizione,
  • proporre l’iscrizione in una diversa sezione del RUNTS rispetto a quella richiesta.

Le ONLUS che conseguiranno l’iscrizione nel RUNTS saranno cancellate dall’anagrafe unica delle ONLUS, ma tale cancellazione non comporta lo scioglimento dell’ente.

Le ONLUS che non presenteranno domanda di iscrizione al RUNTS, entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, avranno l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio.

 

Cosa devono fare le ONLUS ora

Ad oggi non risulta che il Governo abbia ancora inviato la richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea ad attivare il nuovo regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice del Terzo Settore.

Senza questa autorizzazione e senza eventuali ulteriori specifici provvedimenti, consiglio alle ONLUS di usare prudenza e non farsi prendere dall’ansia di iscriversi immediatamente al RUNTS.

La prudenza è dettata dal fatto che, una volta iscritto al RUNTS e cancellato d’ufficio dall’anagrafe delle ONLUS, l’ente:

  • perde le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs 460/1997,
  • ma non può ancora accedere ai benefici fiscali dettati dal Titolo X del CTS per le differenti tipologie di enti del Terzo Settore, poiché tali benefici saranno operativi solo a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà dato l’autorizzazione.

 

Avvio del RUNTS: come richiedere una nuova iscrizione

Gli enti non profit che non sono iscritti ai registri preesistenti di cui ho scritto nei precedenti capitoli, ma che intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo Settore, possono presentare le istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS dal 24/11/2021, ai sensi di quanto previsto dall’art.38 co.1 del D.M. 106/2020.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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