Come scegliere la sezione del RUNTS più adatta?

Ad oggi ci sono molti enti non profit che devono ancora decidere:

L’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria, ma in alcuni casi potrebbe essere opportuna o necessaria.

Le domande più frequenti che mi rivolgono gli enti che chiedono la mia consulenza riguardano proprio questo dilemma.

Subito dopo arrivano a ruota:

  • quale forma di ETS è più adatta alla mia associazione?
  • quali modifiche  devo apportare allo statuto?

Le risposte non sono mai semplici perché dipendono da molti fattori.

I più importanti li riporto in questo articolo, per fornire un quadro d’insieme agli enti non profit che non hanno ancora scelto la strada da prendere.

 

Le ONLUS sono un caso a parte

Come sappiamo la situazione delle ONLUS è diversa rispetto agli altri enti non profit.

Infatti, la disciplina civilistica e fiscale delle ONLUS è stata abrogata dal  Codice del Terzo Settore,  ma resterà in vigore fino al periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS e all’autorizzazione della Commissione europea del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo Settore (Titolo X, D.lgs 117/2017).

Quindi le ONLUS dovranno necessariamente iscriversi nel RUNTS per evitare lo scioglimento, che comporterebbe l’obbligo di devolvere il patrimonio acquisito nel periodo in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle ONLUS.

Per approfondire l’argomento consiglio di leggere  la risposta  alla domanda diretta postaci da una ASD ONLUS.

 

Quale sezione del RUNTS: gli elementi da valutare

Per Agli enti e alle ONLUS che sono ancora in alto mare, consiglio di fare le proprie valutazioni in base ai seguenti elementi:

  • scopo sociale;
  • attività sociali svolte;
  • destinatari delle proprie attività sociali;
  • tipo di entrate (corrispettivi specifici, contributi pubblici e/o privati derivanti da partecipazione a bandi, ecc.);
  • struttura organizzativa;
  • presenza o meno di volontari.

Ecco degli esempi pratici, ovviamente generici, per aiutare gli enti non profit a valutare la struttura associativa più idonea (e di conseguenza la sezione del RUNTS).

 

Associazione di promozione sociale

È adatta all’ente che svolge attività di utilità sociale (sportiva, culturale, ricreativa, assistenziale, educativa) in favore dei soci, dei familiari o di terzi.

Tali attività possono essere finanziate anche attraverso il  versamento di corrispettivi  da parte dei soci.

 

Organizzazione di volontariato

È efficace quando le finalità dell’ente sono di solidarietà sociale verso terzi (aiuto, sostegno in situazioni di svantaggio) e le attività sono svolte in modo gratuito,  finanziate  attraverso raccolta fondi, contributi liberali o convenzioni e accreditamenti con pubbliche amministrazioni.

L’ente si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri soci.

 

Società di mutuo soccorso

È indicata se l’ente opera esclusivamente a beneficio dei soci e relativi familiari ed eroga trattamenti e prestazioni sociosanitarie, sussidi, servizi di assistenza familiare così come definite dalla L. 3818/1886.

 

Fondazione

È idonea se l’ente è un’organizzazione non lucrativa, che viene costituita per gestire un patrimonio finalizzato ad un preciso scopo di utilità sociale.

 

Impresa sociale

Possono essere imprese sociali tutti gli enti privati (quindi anche le associazioni) incluse le società e le cooperative disciplinate dal libro quinto del Codice Civile che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale.

È opportuna per l’ente che ha entrate considerevoli derivanti:

  • da attività commerciali;
  • da corrispettivi provenienti da attività istituzionali che superano i relativi costi.

È indicata anche nel caso in cui l’ente è caratterizzato dalla presenza significativa di personale dipendente rispetto al numero dei soci.

 

Ente filantropico

È adatta all’ente che ha come scopo l’erogazione di denaro, beni o servizi – anche di investimento – a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale.

 

La base associativa ed i volontari

Oltre agli elementi elencati nel capitolo precedente, ce ne sono altri due da considerare:

  • la composizione della  base associativa,  cioè l’insieme dei soci (persone od enti) che fanno parte dell’ente. Il dato è rilevante perché le varie forme associative hanno regole diverse sull’argomento;
  • la presenza di  volontari  all’interno dell’ente. Il Codice del Terzo Settore impone la presenza di volontari nelle OdV e nelle APS, ma non negli altri enti del Terzo Settore (ETS generici e imprese sociali).

 

Cambio di sezione del RUNTS

In caso l’ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS dovesse perdere i requisiti per poter rimanere nella sezione scelta, ha la possibilità di migrare in altra sezione del Registro senza dover devolvere il patrimonio.

Nel caso in cui l’ETS venga cancellato dal RUNTS per mancanza dei requisiti, pur rimanendo esistente, dovrà devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 11/2017, limitatamente all’incremento del patrimonio avuto nel periodo in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS.

 

In conclusione

Solo dopo aver valutato attentamente tutti gli aspetti sopra esposti è possibile scegliere la forma giuridica più adatta all’ente.

Bisogna quindi scegliere bene, con un occhio anche agli sviluppi futuri delle attività sociali.

In parole povere: scegliere una forma associativa piuttosto che un’altra solo il base ai vantaggi fiscali che offre può diventare un boomerang, perché non tiene conto di molti altri aspetti fondamentali nello sviluppo di un ente non profit.

Come dico spesso agli enti che chiedono la mia consulenza, la forma associativa è come un vestito fatto su misura:

  • deve calzare a pennello (cioè deve rappresentare esattamente ciò che siamo);
  • ci dobbiamo stare comodi (cioè deve darci la possibilità di svolgere tutte le attività sociali che vogliamo e vorremo realizzare);
  • deve essere di buona qualità per durare a lungo (cioè deve essere scritto con attenzione e competenza).

Quindi non è saggio affidarsi a documenti standard trovati online o copiare lo statuto dell’ente “amico” senza avere consapevolezza di cosa si sta facendo.

I peggiori statuti che ho dovuto sistemare nella mia vita professionale derivano proprio da questo comportamento.

Ai dirigenti non profit arditi che vogliono affrontare l’adeguamento dello statuto in completa autonomia, consiglio due cose prima di iniziare il lavoro:

  • leggere i materiali pubblicati nella  sezione  di questo sito dedicata alla riforma del Terzo Settore;
  • guardare attentamente i  video  dei webinar che abbiamo realizzato sull’argomento.

Noi restiamo sempre a disposizione per aiutarvi a trovare la strada giusta, grazie all’esperienza maturata in tanti anni di lavoro dentro e a fianco del mondo non profit.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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