Come scrivere o adeguare lo statuto nel periodo transitorio

Cosa deve contenere lo statuto di un ente non profit che nasce oggi? Come deve essere modificato lo statuto di un ente già esistente che vuole iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

Ormai tutti gli enti non profit dovrebbero sapere che  la riforma del Terzo Settore è iniziata  e che alcune   norme sono già in vigore.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma, oggi risponderò a due domande che riguardano lo statuto delle organizzazioni non profit:

  • come devono comportarsi quegli enti che vogliono costituirsi ora?
  • quali modifiche devono apportare al proprio statuto le organizzazioni che vogliono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)?

Attenzione: riguardo alle scadenze indicate di seguito è opportuno leggere  gli aggiornamenti sullo stato della riforma,  che abbiamo pubblicato successivamente.

 

Quali norme sono in vigore adesso?

Lo scorso dicembre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la  circolare n.12604 del 29/12/2017,  dove ha fornito le indicazioni per gestire il periodo transitorio.

Per periodo transitorio si intende il lasso di tempo che va dall’approvazione del  Codice del Terzo Settore   (agosto 2017) a quando sarà operativo il  RUNTS  (in teoria entro agosto 2018).

Nella circolare si ribadisce quanto previsto dall’art.101 comma 2 del Codice: “fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.

In pratica fino all’operatività del RUNTS si continuerà ad applicare le norme previgenti, ai fini dell’iscrizione dei registri del volontariato, della promozione sociale e delle ONLUS.

Il Codice poi specifica che il requisito dell’iscrizione si intende soddisfatto da parte delle  reti associative   e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di riferimento (art.101, comma 3).

 

L’iscrizione ai registri

Come ho spiegato sopra, in attesa del nuovo sistema di registrazione degli enti del Terzo Settore, i procedimenti di iscrizione agli attuali registri continuano ad essere regolati dalle norme preesistenti.

Ma c’è una novità apportata dalla circolare, che riguarda i criteri da adottare per verificare che gli enti abbiano i requisiti necessari per l’iscrizione ai registri.

Per gli enti costituiti prima del 3 agosto 2017

Per gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore la verifica dei requisiti per l’iscrizione ai registri “dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione della organizzazione; qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto”.

In parole povere vuol dire che gli enti preesistenti alla data del 3 agosto 2017 dovranno essere valutati in base alla normativa precedente alla riforma.

Se dall’analisi dei documenti risulterà che lo statuto risponde solo in parte alle disposizioni contenute nella riforma, questa motivazione – di per sé – non sarà sufficiente a rifiutare la registrazione, poiché il Codice prevede che gli enti abbiano 18 mesi di tempo per adeguare il proprio statuto.

Per gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017

Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore dovranno adeguarsi fin da subito alle disposizioni del Codice, purché queste siano applicabili in via diretta e immediata.

Vuol dire che gli statuti degli enti nati dopo il 3 agosto 2017 devono già contenere le norme sancite dal Codice.

In particolare:

  • l’acronimo da associare alla denominazione sociale dell’ente (OdV o APS; l’acronimo ETS potrà essere usato solo dopo l’attuazione del Registro Unico del Terzo Settore);
  • il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all’art.5;
  • l’eventuale esercizio di attività diverse, ai sensi dell’art.6;
  • l’attività di volontariato;
  • il numero minimo di 7 soci per la costituzione dell’associazione (dato che  può essere sanato  a posteriori);
  • i requisiti dettati dagli art.32 e 35 per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
  • la procedura di ammissione dei nuovi soci;
  • gli organi sociali (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, organi di controllo);
  • il patrimonio sociale e la redazione di un bilancio d’esercizio secondo i criteri dettati dall’art.13 commi 1 e 2;
  • le norme di scioglimento.

 

Lo statuto della ONLUS

Per quanto riguarda le ONLUS, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è ancora possibile costituire una nuova ONLUS e iscriverla all’Anagrafe delle ONLUS, sulla base delle condizioni previste dal  Dlgs 460/1997.

Però la valutazione per l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS avverrà con gli stessi criteri che ho elencato per gli enti non profit in genere.

Invece per l’iscrizione al RUNTS le ONLUS devono attendere in apposito decreto che ne chiarisca le modalità operative (ne abbiamo parlato in  questo articolo).

 

In conclusione

Ci aspettano mesi densi di novità e decreti.

Sappiamo che i Ministeri competenti stanno lavorando in questi giorni ai decreti su:

  • modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  • linee guida per la redazione dei bilanci/rendiconti annuali;
  • criteri e limiti per l’esercizio di attività diverse;
  • modalità di accreditamento e riparto del 5×1000;
  • individuazione dei beni in natura che danno diritto a deduzione/detrazione di imposta e criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità;
  • definizione disposizioni sul credito di imposta e procedure per la concessione di contributi.

La tabella di marcia dei lavori però potrebbe subire un cambio di velocità dovuta alle imminenti elezioni e all’eventuale cambio di governo.

Nuovi ministri e dirigenti potrebbero avere un’idea diversa di Terzo Settore e di conseguenza potrebbero bloccare o accelerare i lavori.

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Germana Pietrani Sgalla

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