Identikit del volontario dopo la riforma del Terzo Settore

La  riforma del Terzo Settore  ha modificato molte cose, anche nella definizione di volontario e nella sua gestione.

Vediamo insieme le novità, le opportunità e i rischi connessi.

Alla fine dell’articolo ho tirato le somme con le mie valutazioni in merito (dopo 20 anni di lavoro dentro e accanto agli enti non profit una certa idea di come funzionano me la sono fatta).

 

Chi è il volontario

Fino ad oggi abbiamo pensato al volontario come ad una persona che condivide gli scopi statutari dell’associazione “X” e presta la sua opera per aiutarla nella realizzazione degli stessi.

Quindi nel nostro immaginario il volontario è il “braccio” con il quale l’organizzazione non profit realizza i propri fini, connessi alla soddisfazione di un bisogno della comunità.

La riforma ha cambiato la prospettiva di questo schema, rendendo primario il legame tra il volontario e la comunità, che si realizza tramite l’ente del Terzo Settore (ETS).

Gli articoli dal 17 al 19 del  D.lgs 117/2017  trattano proprio di questo argomento.

In base al decreto il volontario è: “…una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

 

Chi non è considerato volontario

Non è considerato volontario:

  • chi ha un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o eventuali altri rapporti di lavoro retribuito con l’ente di cui è socio/associato o tramite il quale svolge la sua attività volontaria;
  • la persona socia/associata che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni;
  • gli operatori del servizio civile universale (che hanno una normativa a sé stante);
  • il personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo;
  • gli operatori che prestano le attività di cui alla  Legge 74/2001.

 

Le novità sulla gestione dei volontari

Il decreto ribadisce che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ma apporta novità importanti nell’ambito dei rimborsi spese.

Da un lato conferma:

  • la possibilità di rimborsare al volontario “le spese effettivamente sostenute e documentate” durante la sua attività (cioè con documenti di supporto);
  • il divieto di effettuare rimborsi spese forfetari (cioè senza documenti di supporto).

Dall’altro lato apre alla possibilità per gli enti del Terzo Settore di rimborsare le spese non documentate, dietro presentazione di una autocertificazione da parte del volontario, purché non superino l’importo di 10,00 € giornalieri e 150,00 € mensili.

Per fare questo è necessario che:

  • i rimborsi siano previsti dallo statuto dell’ente;
  • l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Modifica non da poco, che potrebbe essere utile a moltissime associazioni, ma che potrebbe esporle a contestazioni degli organi accertatori difficili da gestire (leggi le mie conclusioni in fondo all’articolo).

Infine, il decreto allarga a tutti gli ETS alcuni obblighi che fino ad oggi erano previsti solo per le Organizzazioni di Volontariato e le ONLUS, ossia:

  • la tenuta di un  registro  dove iscrivere tutti i volontari che svolgono la loro opera in modo non occasionale;
  • l’assicurazione dei volontari su infortuni, malattie connesse e responsabilità civile verso terzi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dello Sviluppo Economico dovranno emanare un atto contenente:

  • i meccanismi assicurativi semplificati per effettuare l’assicurazione ai volontari;
  • la definizione degli organi che eseguiranno i controlli.

 

La promozione del volontariato

Il decreto afferma l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di promuovere la cultura del volontariato attraverso:

  • attività scolastiche ed extra scolastiche da svolgere nelle scuole e nelle università, anche in collaborazione con gli enti del Terzo Settore;
  • crediti formativi da riconoscere ai volontari;
  • riconoscimento delle competenze acquisite dai volontari.

 

In conclusione

In sé il decreto contiene luci e ombre, entrambe con effetti consistenti.

Mi soffermo sulla questione dei rimborsi spese non documentati perché la ritengo molto delicata e facilmente oppugnabile.

La possibilità di rimborsare piccole spese senza documenti giustificativi semplificherà il lavoro delle associazioni che gestiscono grandi volumi di rimborsi.

Però mi chiedo: valeva la pena aprire una breccia nel principio di gratuità prestando così il fianco a facili contestazioni sul lavoro nero mascherato? Sinceramente io penso di no.

I consigli che posso dare ai dirigenti degli enti non profit, per evitare al massimo contestazioni e verbali di accertamento, sono:

  • non utilizzate questa possibilità a cuor leggero, bensì valutate attentamente i vostri documenti statutari, le deliberazioni assembleari e le ripercussioni su tutte le vostre attività;
  • mettete in atto le procedure di condivisione e trasparenza delle decisioni previste dal vostro statuto, come forma di autotutela.

Ogni caso andrà valutato a sé, in base alle attività svolte, all’organizzazione dell’ente, all’entità e quantità dei rimborsi e a molti altri fattori (se hai dubbi  scrivici  per chiederci un parere).

Ultimo aspetto che è importante chiarire: tutte le modifiche che ho esposto sopra, avranno valore solo per gli enti del Terzo Settore che si iscriveranno al  Registro Unico del Terzo Settore.

Quindi non varranno per:

  • le associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
  • le associazioni che non sono attualmente iscritte a registri locali/nazionale e che non si iscriveranno al Registro unico.

Cosa succederà a queste ultime?

Considerato che quasi tutte le norme di settore che utilizziamo ora verranno gradualmente abrogate, dovranno scegliere se restare fuori dall’ambito degli ETS o farne parte.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.