Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: si parte (forse)

Lo scorso 15 settembre il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il  Decreto ministeriale n.106 ed i relativi allegati, con le regole di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il documento concretizza quanto previsto dall’art.53 co.1 del  D.Lgs 117/2017  (Codice del Terzo Settore).

Nel Decreto sono descritte:

  • procedure di iscrizione e di cancellazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • modalità di deposito degli atti;
  • regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

Dato che il Ministero ha pubblicato il testo del Decreto sul proprio sito, possiamo analizzarne il contenuto e valutarne l’impatto, anche se il documento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Prima di partire con l’analisi però ritengo importante ribadire ancora una volta che l’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria.

Però l’ente non commerciale che decide di non iscriversi:

  • non può acquisire la qualifica di ETS (ente del Terzo Settore);
  • non ha accesso ai benefici fiscali previsti dalla riforma del Terzo Settore.

 

Le regole di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Già l’anno scorso erano trapelate  alcune indiscrezioni  sul contenuto del Decreto, allora in lavorazione, che sono state confermate dal documento finale pubblicato dal Ministero delle Politiche Sociali.

Ai sensi dell’art.46 del Codice del Terzo Settore, il RUNTS sarà suddiviso in sette sezioni:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • enti filantropici;
  • imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri enti del terzo settore.

Ad eccezione delle  reti associative,  tutti gli altri enti del Terzo Settore non potranno essere iscritti contemporaneamente in due o più sezioni.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sostituirà tutti i registri di settore attualmente vigenti (nazionali, regionali o provinciali).

Verrà gestito territorialmente dalle Regioni o Province autonome in cui l’ETS ha sede legale, salvo che per le reti associative, la cui competenza per la gestione è sempre dell’ufficio statale.

Sarà un registro pubblico e accessibile ad ogni singolo cittadino.

Le comunicazioni e la trasmissione dei documenti avverranno esclusivamente in via telematica.

Di conseguenza ogni ETS dovrà necessariamente munirsi di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di strumenti che consentano la trasmissione dei documenti in formato elettronico (statuti, delibere, ecc.).

L’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo della qualifica di ente del Terzo Settore e, nei casi previsti dall’art.22 del Codice del Terzo Settore, anche del riconoscimento della personalità giuridica.

 

Come andrà compilata la domanda?

La domanda di iscrizione al RUNTS può essere presentata dal rappresentante legale dell’ente, o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

Nel secondo caso il mandato va allegato alla domanda unitamente all’attestazione di adesione dell’ente alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima.

 

Gli allegati

Alla domanda di iscrizione si dovrà allegare:

  • l’atto costitutivo (gli enti che hanno difficoltà a ricavare l’atto costitutivo, ad esempio perché la costituzione è molto risalente nel tempo, potranno ovviare con una dichiarazione di atto di notorietà);
  • lo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
  • in caso di affiliazione ad una rete associativa, l’attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Se l’ente dichiarerà di essere affiliato a più reti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete.

 

La domanda

La domanda dovrà contenere le informazioni generali dell’ente:

  • indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
  • denominazione;
  • codice fiscale;
  • eventuale partita IVA;
  • forma giuridica;
  • sede legale;
  • indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
  • almeno un contatto telefonico;
  • eventuali sedi secondarie;
  • data di costituzione dell’ente;
  • la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate;
  • previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art.6 del Codice del Terzo Settore;
  • soggetto o soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
  • generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste;
  • eventuale iscrizione al registro imprese;
  • eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5×1000;
  • dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’art.79 co.5 del D.lgs 117/2017;
  • indirizzo del sito internet, se disponibile.

Le APS e OdV dovranno inserire anche le seguenti informazioni:

  • numero dei soci distinti tra persone fisiche e non;
  • numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
  • numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
  • numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.

 

Tempistica di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Da quando entrerà in vigore il Decreto ministeriale 106/2020, le Regioni e le Province autonome avranno sei mesi entro i quali dovranno disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di cancellazione e di iscrizione degli enti.

Il Decreto sancisce inoltre che il Registro dovrà essere reso operativo non oltre il termine di sei mesi dalla realizzazione della struttura informatica che servirà a gestirlo.

 

Come funzionerà la trasmigrazione dagli attuali registri?

Inizialmente per le OdV e le APS la trasmigrazione dai precedenti Registri sarà automatica.

Per le ONLUS sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare al RUNTS i dati riguardanti gli iscritti nell’anagrafe (che resterà in vita fino alla entrata in vigore delle nuove misure fiscali al vaglio dell’UE).

Spetterà alle ONLUS fornire le informazioni circa la sezione del Registro nella quale intendono essere iscritte, allegando copia di atto costitutivo e statuto.

Le imprese sociali trasmigreranno automaticamente dal registro delle imprese.

La trasmissione dati potrà avvenire in maniera massiva o puntuale, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’allegato C del Decreto che riporta dettagliate istruzioni in merito.

Da un punto di vista prettamente pratico la trasmigrazione funzionerà nel modo che sintetizzo qui di seguito.

 

1° step

La Direzione generale del Ministero del Lavoro, presso la quale è istituito l’ufficio statale del RUNTS, individuerà la data utile per dare inizio alla procedura di trasmigrazione (vedi art.30 del Decreto ministeriale).

Dal giorno precedente la data stabilita, i dati degli attuali registri saranno definitivi, non più soggetti a variazioni; pertanto non potranno essere operate ulteriori iscrizioni presso gli attuali registri.

 

2° step

Dalla data stabilita gli uffici di Regioni e Province autonome avranno 90 giorni di tempo per comunicare le informazioni in loro possesso sugli enti iscritti.

I dati da trasmettere sono quelli relativi alle OdV e APS per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

Nell’ipotesi in cui ci siano procedimenti di iscrizione o cancellazione in corso e solo in caso di esito favorevole, gli uffici territoriali provvederanno a comunicare i dati al RUNTS.

Entro 90 giorni dalla comunicazione dei dati al RUNTS, gli uffici competenti delle Regioni e delle Province autonome dovranno anche trasmettere copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto di ogni singolo ente iscritto in loro possesso.

Per quegli enti per i quali è stata disposta la cancellazione, le informazioni resteranno invece nella disponibilità degli attuali registri regionali.

 

3° step

Nei successivi 180 giorni dalla ricezione delle informazioni, gli uffici competenti del RUNTS provvederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.

In caso di informazioni incomplete, potrà essere richiesta ulteriore documentazione sospendendo il procedimento fino alla ricezione degli atti e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta.

L’omessa trasmissione dei documenti integrativi comporterà la mancata iscrizione della APS o OdV nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

Cosa succede in caso di mancata iscrizione al RUNTS?

In fase di trasmigrazione, la mancata iscrizione verrà comunicata all’ente tramite PEC e pubblicata sul portale del RUNTS, in un’apposita lista degli enti non iscritti.

In caso di motivi ostativi all’iscrizione, l’ente avrà 10 giorni di tempo per formulare eventuali contestazioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione.

Saranno poi concessi ulteriori 60 giorni per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione.

Fino al perfezionamento della procedura, l’OdV o APS potrà continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Il Decreto ministeriale stabilisce che, in caso di mancata pronuncia da parte degli uffici del RUNTS entro i tempi previsti, l’ente dovrà essere iscritto comunque.

 

Iscrizione al RUNTS dopo la fase di avvio

Successivamente alla fase di trasmigrazione, gli enti che intendono iscriversi in una delle sezioni del RUNTS dovranno presentare la domanda di iscrizione, per via telematica, al competente ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS.

Il Registro verificherà la sussistenza delle condizioni richieste dal Decreto e, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte del rappresentante legale dell’ente, potrà:

  • iscrivere l’ente;
  • rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
  • invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Trascorsi i 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o della documentazione integrativa, l’istanza si intenderà accolta.

I tempi di attesa per l’iscrizione si accorciano a 30 giorni nel caso in cui atto costitutivo e statuto dell’ente sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati e la restante documentazione risulta regolare da un punto di vista formale.

Successivamente all’iscrizione al RUNTS eventuali aggiornamenti delle informazioni potranno essere trasmessi:

  • dal rappresentante legale dell’ETS;
  • da uno o più degli amministratori, se a tal fine autorizzati;
  • dal rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce;
  • da un commercialista (ma limitatamente al deposito atti).

È prevista la responsabilità personale degli amministratori nel caso in cui, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta, non comunichino la perdita della natura non commerciale dell’ente.

Ogni tre anni il RUNTS provvederà ad una revisione per ogni singolo ETS, per verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione al Registro.

La verifica potrà riguardare anche il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS.

 

In conclusione: quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

Aspettiamo il RUNTS da diversi anni ed ora cominciamo ad intravvedere l’arrivo a questa meta fondamentale della riforma del Terzo Settore.

La pubblicazione in Gazzetta del Decreto ministeriale contenente le informazioni sul funzionamento del Registro dovrebbe avvenire entro la fine di ottobre 2020.

A decorrere da tale data, seguirà una serie di adempimenti da espletarsi nei mesi successivi, pertanto il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrebbe essere operativo per l’estate prossima.

Considerato che il termine per adeguare gli statuti degli enti non commerciali già iscritti ai registri di settore scadrà il 31 ottobre 2020 non c’è più tempo per rimandare scelte e azioni conseguenti.

Ogni singolo ente deve decidere in fretta se diventare ETS o meno, in base:

  • alla propria struttura,
  • alle attività realizzate,
  • alla tipologia di entrate,
  • ai piani di sviluppo che ha ideato per il prossimo futuro.

Per aiutare i dirigenti non profit a scegliere, noi di tornaconto&c. abbiamo:

Scegliere consapevolmente li aiuterà a governare questa importante fase di transizione anziché subirla passivamente.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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