Le organizzazioni di volontariato dopo la riforma

Il  Codice del Terzo Settore  (CTS) riserva una particolare attenzione ad alcune tipologie di Enti del Terzo Settore: le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (OdV).

Dopo aver descritto  quali caratteristiche  devono avere le associazioni di promozione sociale per definirsi tali, oggi analizzerò le organizzazioni di volontariato.

Anche in questo caso è doveroso sottolineare che il Codice del Terzo Settore ha ripreso molti contenuti delle norme previgenti, ma ha anche introdotto alcune novità rilevanti.

 

Premessa

Ho scritto più volte che il Codice del Terzo Settore ha abrogato le leggi di riferimento delle APS  (L.383/2000)  e delle OdV  (L.266/1991).

Però tali norme resteranno in vigore fino all’operatività del  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS).

Quindi se un’associazione vorrà mantenere la qualifica di APS o OdV dovrà necessariamente iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Altrimenti diventerà un’associazione generica, perdendo molte agevolazioni di cui gode oggi (ne abbiamo elencate alcune in  questa risposta).

I dirigenti di APS e OdV devono essere consapevoli di questa importante novità e devono valutare attentamente:

  • cosa sia più opportuno fare, in base alla specificità del proprio ente e alle attività svolte;
  • decidere se e come adeguare lo statuto del proprio ente al Codice del Terzo Settore.

Non sarà semplice decidere perché spesso gli enti non profit svolgono attività diverse, sia culturali che sportive, oppure hanno una sezione ONLUS. Quindi utilizzano norme e agevolazioni diverse per ognuna di queste attività.

Per questo è fondamentale informarsi e chiedere supporto a consulenti esperti di Terzo Settore (se avete bisogno di una mano  scriveteci).

 

Le organizzazioni di volontariato: chi sono?

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art.32 CTS:

  • sono enti del Terzo Settore costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
  • sono costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Le OdV possono prevedere l’ammissione come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato;
  • svolgono una o più attività di cui all’art.5, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’art.32 c.3 CTS stabilisce l’utilizzo obbligatorio nella denominazione sociale dell’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo OdV.

Come per le APS, anche per le OdV vale la regola che solo gli enti iscritti alla sezione dedicata del RUNTS potranno definirsi organizzazione di volontariato, utilizzare l’acronimo OdV o parole/locuzioni equivalenti.

 

Il numero minimo dei soci

Nel caso in cui successivamente alla costituzione dell’ente il numero degli associati dovesse scendere a meno di 7 unità, esso deve essere integrato entro un anno.

Trascorso un anno senza integrazione, l’OdV viene cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore, a meno che non formuli richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro.

 

Le entrate: anche di tipo commerciale?

L’art.33 CTS elenca quelle che potranno essere le entrate tipiche delle OdV:

  • quote associative,
  • contributi pubblici e privati,
  • donazioni e lasciti testamentari,
  • rendite patrimoniali,
  • raccolta fondi,
  • attività diverse” di cui all’art.6 CTS.

Il CTS introduce una novità importante per le OdV, ossia la possibilità di svolgere anche attività commerciale vera e propria e di usufruire di un regime fiscale di favore disciplinato dall’art.86 (approfondiremo il discorso nelle prossime settimane).

Ma attenzione: questa parte del CTS entrerà in vigore quando sarà possibile utilizzare il regime fiscale di favore previsto nel D.lgs 117/2017, cioè quando il Governo italiano riceverà il via libera dalla Commissione Europea (alla quale a maggio scorso non aveva ancora inviato la documentazione necessaria).

Fino ad allora resterà in vigore la regola che le OdV non possono svolgere attività commerciale, pena la perdita della qualifica di ONLUS.

 

Il lavoro: soci o non soci?

Ai sensi dell’arti.33 CTS le OdV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

Ma attenzione: a differenza di quanto avviene per le APS, i soci delle OdV non possono mai essere retribuiti perché sono configurati come volontari.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Infine il CTS riprende quanto previsto dalla norma previgente in tema di assicurazione. I volontari dovranno essere assicurati obbligatoriamente:

  • contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato,
  • per la responsabilità civile verso terzi.

Germana Pietrani Sgalla

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