La relazione di missione è stata introdotta dal Codice del Terzo Settore.
Facciamo il punto su questo documento, considerato che siamo in pieno periodo di assemblee per l’approvazione del bilancio o rendiconto degli enti non profit e molti di questi si ritrovano a scriverlo per la prima volta.
Cos’è la relazione di missione?
La relazione di missione è il documento che integra le informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.
Serve a descrivere sia gli aspetti economici che le scelte gestionali assunte rispetto alle attività e al perseguimento dello scopo sociale dichiarato nello statuto.
Deve quindi fornire informazioni in merito a:
- la situazione dell’ente;
- l’andamento complessivo della gestione;
- eventuali rapporti con altri enti e/o con la rete associativa di appartenenza.
Inoltre deve evidenziare eventuali complessità e peculiarità dell’ente, anche attraverso l’utilizzo di indicatori di natura finanziaria e non finanziaria.
Quali enti devono redigere la relazione di missione?
L’art.13 del Codice del Terzo Settore prevede che gli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali con proventi superiori a 220 mila euro debbano redigere il bilancio di esercizio.
Quest’ultimo è formato da:
- stato patrimoniale;
- rendiconto gestionale;
- relazione di missione.
Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220 mila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Tuttavia, nel caso in cui l’ente decidesse di predisporre il bilancio d’esercizio, dovrebbe produrre anche la relazione di missione.
Gli ETS di grande dimensione (comprese le imprese sociali) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro sono tenuti a redigere, oltre alla relazione di missione, anche il bilancio sociale.
Cosa deve contenere?
Il contenuto della relazione di missione è riportato nel Mod.C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 05/03/2020.
Il Modello C è strutturato sotto forma di schema ed è composto da 24 punti.
Tale schema è fisso, cioè non può essere modificato. L’ETS ha la possibilità di suddividere le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole, senza però eliminare la voce complessiva.
I 24 punti nel dettaglio
In base alle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 35 sui bilanci degli ETS (ne abbiamo parlato in questo articolo), le informazioni incluse nei 24 punti devono contenere:
- Informazioni generali sull’ente e le attività svolte e perseguimento delle finalità statutarie (punti 1-2);
- parametri adottati nella redazione del bilancio (punto 3)
- valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;
- illustrazione poste di bilancio, stato patrimoniale e rendiconto gestionale (punti 4-12);
- informazioni attinenti alla struttura e al funzionamento sociale
- informazioni sui lavoratori e i volontari iscritti nel registro dei volontari non occasionali (punto 13);
- l’importo dei compensi degli organi sociali (consiglio direttivo, organo di controllo, revisione dei conti). Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie (punto 14);
- un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art.10 del Codice del Terzo Settore (punto 15);
- le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente (punto 16);
- destinazione dell’avanzo d’esercizio (punto 17);
- situazione e andamento economico-finanziario (punti 18-19)
- spiegazione sulla situazione dell’ente, sul perseguimento degli scopi istituzionali, sul mantenimento in prospettiva degli equilibri economico-finanziari anche utilizzando indicatori (finanziari e non finanziari). L’analisi deve essere coerente con l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’ente e dell’andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. Inoltre per la comprensione dell’attività, dove è necessario, deve contenere un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l’organizzazione fa parte (punto 18);
- l’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari (punto 19);
- indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale (punto 20);
- informazioni e riferimenti al contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse (punto 21);
- prospetti rappresentativi
- costi e proventi figurativi (punto 22) se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro dei volontari; le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto;
- differenze retributive tra lavoratori dipendenti (punto 23);
- una descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall’art. 87, c. 6 del CTS dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente si sensi dell’art. 79, c. 4, lett. a) del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (punto 24).
L’ETS può riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle sopra elencate purché queste siano rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.
Revisione legale dei conti
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in conformità all’art.31 del Codice del Terzo Settore, deve redigere una relazione nella quale esprime un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 39/2010.
La relazione del revisore legale comprende anche:
- il giudizio di coerenza con il bilancio e per la parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico-finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi.
Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico? Scrivici.
Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.