Decreto Semplificazioni: novità per il non profit

Lo scorso 19 agosto è stata pubblicata in Gazzetta la  L.122/2022  di conversione del DL 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) che contiene novità di grande interesse per il Terzo settore.

Vediamole nel dettaglio.

 

Più tempo per adeguamento statuti e trasmigrazione nel RUNTS di APS e ODV

Dal 1° luglio al 15 settembre 2022 sono sospesi i termini per il computo dei 180 giorni previsti dall’art.54 co.2 del  Codice del Terzo Settore  entro i quali gli uffici del  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS) devono richiedere agli enti iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.

La procedura di verifica dei dati per la trasmigrazione delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV) nel RUNTS riprenderà il 16 settembre (art.25 bis D.L. 73/2022).

Inoltre, in attesa della piena operatività del RUNTS, è prorogato al 31/12/2022 il termine per l’adeguamento degli statuti di APS, ODV e ONLUS alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore con la procedura semplificata di approvazione in assemblea ordinaria.

 

Nuovi criteri per la determinazione della non commercialità degli ETS

Il Decreto Semplificazioni con la modifica dell’art.79 del Codice del Terzo Settore (CTS) definisce nuovi criteri di non commercialità degli enti del terzo settore (ETS).

Il CTS nella versione previgente considerava le attività di interesse generale di natura non commerciale se “svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi”.

La nuova formula del co.2 art.79 sancisce che “i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.

In aggiunta viene modificata la soglia dei ricavi (co.2-bis art.79 CTS) per l’accesso all’esercizio commerciale.

Inoltre il Decreto Semplificazioni prevede che le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi (nella versione previgente il limite era il 5%) per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi (in precedenza erano due).

Ulteriori modifiche all’art.79 D.lgs 117/2017 contenute nel decreto:

  • al co.5-bis si precisa che sono considerate entrate derivanti da attività non commerciali anche i proventi non commerciali relativi ai regimi fiscali delle organizzazioni di volontariato (art.84 CTS) e delle associazioni di promozione sociale (art.85 CTS);
  • al co.5-ter viene previsto che nel caso in cui i ricavi dovessero superare i costi del 6% per tre periodi di imposta consecutivi, il mutamento di qualifica da ente del Terzo settore non commerciale ad ente del Terzo settore commerciale opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica;
  • il co.6 modificato prevede che si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.

Inoltre “si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo Settore anche quando essa è svolta verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”, salvo che le relative attività siano svolte nel rispetto dei criteri di cui commi 2 e 2-bis art.79.

È doveroso ricordare che le disposizioni in materia di imposte sui redditi ed i regimi fiscali previsti dal Titolo X del CTS (art.104 CTS) non sono ancora entrati in vigore poiché il Governo italiano non ha ancora l’autorizzazione della Commissione europea.

 

Agevolazioni in materia di imposte indirette

Il Decreto modifica il co.3 art.82 del CTS specificando che “per tutti gli ETS comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti e alle convenzioni relativi alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche anche straniere, con l’Unione europea o con altri organismi pubblici di diritto internazionale”.

Inoltre introduce il co.5-bis all’art.82, il quale prevede che “i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli ETS sono esenti dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214”.

 

Detrazioni e deduzioni fiscali per erogazioni liberali a favore di tutti gli ETS

Il Decreto Semplificazioni modifica l’art.83 CTS prevedendo che le erogazioni che determinano le  agevolazioni fiscali a favore dei donatori  possono essere effettuate nei confronti degli ETS comprese le cooperative sociali (escluse le imprese sociali costituite in forma di società) e non più solo in favore degli ETS non commerciali.

Per quanto riguarda le deduzioni, il decreto prevede che “l’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare”.

Inoltre il decreto sancisce che le detrazioni e deduzioni sono possibili solo se le liberalità in questione sono utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

Il co.2-bis art.84 CTS è sostituito in modo da specificare che l’esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale si applica anche agli enti filantropici.

 

Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso

Il Decreto Semplificazioni interviene aggiungendo il co.7-bis all’art.85 in modo da applicare alle società di mutuo soccorso quando disposto dal comma 1 dello stesso articolo.

Di conseguenza il regime fiscale delle APS diventa accessibile anche alle SMS.

Inoltre il decreto estende la platea di soggetti a favore dei quali l’APS può svolgere l’attività istituzionale grazie alla modifica del co.1 art.85 CTS.

Nella nuova formulazione viene specificato che non si considerano commerciali le attività svolte delle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti “degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.

Le attività di:

  • somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la sede dell’APS in cui viene svolta l’attività istituzionale,
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

sono considerate non commerciali se strettamente complementari alle attività istituzionali e se sono effettuate nei confronti dei soggetti elencati al co.1. In precedenza, la non commercialità valeva solo nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi.

Infine il decreto modifica gli artt 84 e 85 CTS stabilendo che i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV, delle APS e delle SMS sono esenti dall’imposta sul reddito delle società (nella precedente formulazione del comma la destinazione in via esclusiva faceva riferimento agli immobili e non ai redditi da essi derivanti).

 

Tenuta delle scritture contabili

Il co.1 lettera b) viene modificato aggiungendo alle attività svolte con modalità commerciali quelle relative alla raccolta fondi (art.7 CTS).

Queste ultime vanno a sommarsi a quelle già previste nel testo previgente ossia:

  • le attività di interesse generale (art.5 CTS),
  • le attività diverse (art.6 CTS).

Inoltre il decreto rielabora il co.5 esentando gli enti del Terzo settore non commerciali dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, al fine di estendere l’esenzione anche agli obblighi previsti dall’art.2 del  D.lgs. 127/2015  in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infine il legislatore conferma la modifica al co.1 art.104 garantendo agli enti iscritti a seguito di trasmigrazione (ODV e APS), agli enti di nuova iscrizione (ONLUS), agli enti di nuova costituzione che in precedenza non erano iscritti ad alcun registro e che si iscrivono per la prima volta al RUNTS, l’accesso alle seguenti agevolazioni:

  • titoli di solidarietà (at.77);
  • regime fiscale del “Social Lending” (art.78);
  • Social Bonus  (art.81);
  • disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art.82);
  • detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art.83);
  • esenzione da imposta dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (art.84 co.2 e art.85 co.7);
  • abrogazione delle disposizioni del  TUIR  relative a detrazioni d’imposta e deduzioni dal reddito previgenti al Codice del Terzo Settore (art.102 co.1 lettere e, f e g).

 

Proroga presentazione dichiarazione IMU

L’art.35 co.4 DL 73/2022 aveva introdotto la proroga della dichiarazione IMU in scadenza al 30/06/2022, ma a causa di un incompleto richiamo normativo non vi rientravano gli enti non commerciali.

In sede di conversione è stata inserita la correzione del richiamo, quindi il differimento vale anche per la dichiarazione IMU 2021 degli enti non commerciali, la quale va presentata entro il 31/12/2022.

 

In conclusione

Le novità apportate dal Decreto Semplificazioni non rispondono a tutte le esigenze, ma tutto sommato la valutazione sull’intervento è positiva poiché corregge certe lacune presenti nella formulazione precedente di alcuni articoli del Codice del Terzo Settore.

Ora è indispensabile e urgente che il Governo italiano invii alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione per l’attuazione del Titolo X CTS, in modo da portare a compimento – finalmente – la riforma del Terzo Settore.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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