La destinazione d’uso locali degli ETS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali torna ad occuparsi della destinazione d’uso dei locali degli enti del Terzo Settore (ETS).

Lo fa con la  Nota n.17314 del 17/11/2022,  rispondendo ad una richiesta di chiarimenti sull’applicabilità della destinazione d’uso degli spazi e locali impiegati dagli ETS ai sensi dell’art.71 co.1  D.lgs 117/2017  (Codice del Terzo Settore).

Tale norma prevede che: “le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.

 

Gli enti che beneficiano dell’agevolazione

La nota ministeriale ribadisce che gli enti interessati sono:

  • enti del Terzo Settore secondo la definizione dettata dall’art.4 co.1 CTS e che sono iscritti al  RUNTS;
  • enti già iscritti nei pregressi registri speciali delle ODV e delle APS, i cui dati sono stati comunicati al RUNTS e la cui iscrizione è in attesa di perfezionamento;
  • enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS.

Non possono beneficiare dell’agevolazione le ASD, le SSD e gli altri enti iscritti nel registro CONI – sostituito dal  Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche  – se non in possesso della qualifica di Ente del Terzo settore come sopra definita.

 

Destinazione d’uso locali: in cosa consiste l’agevolazione?

Nella nota sopra citata il Ministero precisa che l’art.71 del Codice del Terzo Settore tutela gli spazi utilizzati dagli ETS per lo svolgimento delle attività di interesse generale contro possibili scelte urbanistiche degli enti locali che potrebbero incidere negativamente su tali attività.

Il legislatore riconosce la superiorità del valore sociale dell’utilizzo degli spazi pubblici da parte degli ETS rispetto alle decisioni in merito alla loro destinazione urbanistica.

Di conseguenza gli ETS possono utilizzarli senza dover chiedere e ottenere il cambio di destinazione.

Attenzione però: la norma non è estendibile alle nuove costruzioni prive del  titolo edilizio.

La nota ministeriale, infatti, pone una limitazione in quanto “l’applicabilità dell’art.71 co.1 CTS appare difficilmente estendibile fino a consentire nuove costruzioni in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio. Contrariamente opinando, il comma 1 in parola verrebbe interpretato in modo non conforme alla sua finalità in quanto opererebbe come norma derogatoria generalizzata della disciplina urbanistica. In altri termini, estendere l’applicabilità dell’art.71 co.1 CTS fino a consentire nuove costruzioni in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio potrebbe implicare un allontanamento dalle sue finalità peculiari e non sarebbe conforme alla sua natura di norma speciale, in quanto volta a introdurre un favor per determinate categorie di soggetti rispetto alle strutture esistenti nella disponibilità di quest’ultimi, e non a disciplinare l’uso del territorio con effetti generalizzati e permanenti”.

 

In conclusione

Gli enti del terzo settore (ETS) non sono tenuti a modificare la destinazione d’uso dei locali utilizzati per svolgere le proprie attività istituzionali.

L’agevolazione però non include le nuove costruzioni, le quali restano vincolate alle norme urbanistiche vigenti poiché l’art.71 co.1 CTS è una norma derogatoria.

In caso l’ente dovesse perdere la qualifica di ETS, o qualora i locali dovessero essere utilizzati per altro fine o da altro soggetto non qualificato, è espressamente confermata l’applicabilità della normativa urbanistica.

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