Le associazioni nel 2023 possono adottare il regime agevolato L.398/1991?

Benedetta:

Nel 2023 le associazioni culturali come la nostra possono continuare ad adottare il regime fiscale agevolato L.398/1991?

L’associazione di cui sono tesoriera è un ente non commerciale e non è iscritta ad alcun registro.

 

tornaconto&c. risponde:

Il legislatore, per mezzo del Titolo X (artt.79 a 89) del  D.lgs 117/2017  (Codice del Terzo Settore), ha revisionato la normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente non commerciale.

In particolare:

  • l’art.89 co.4 ha modificato l’art.148 co.3 del TUIR stabilendo che la previsione di decommercializzazione contenuta nella disposizione fiscale può essere adottata dalle “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche”;
  • l’art.102 co.2 lettera e) restringe il campo di applicazione della Legge 398/1991 riportandolo ai soggetti destinatari originari per cui era nata, ossia gli enti sportivi dilettantistici.

 

Il Titolo X CTS è in vigore?

Attenzione: gli artt.89 e 102 CTS troveranno applicazione solo nel momento in cui il Titolo X entrerà definitivamente in vigore.

Infatti l’art.104 co.2 CTS prevede che “Le disposizioni del titolo X, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea”.

Nonostante il Ministero del Lavoro abbia inviato la richiesta, ad oggi la Commissione europea non ha rilasciato l’autorizzazione (art.101 co.10 D.lgs 117/2017 – Codice Terzo Settore) per dare avvio al regime fiscale dettato dal Codice Terzo Settore previsto nel Titolo X.

 

La L.398/1991 è ancora fruibile?

Alla luce di quanto sopra, per l’anno 2023 i seguenti enti:

possono continuare ad adottare i regimi fiscali previgenti la riforma, ovvero:

  • il regime forfettario L.398/1991;
  • la previsione di decommercializzazione contenuta nell’art.148 co.3 TUIR.

Quando entrerà definitivamente in vigore la disciplina fiscale di cui al Titolo X CTS, le disposizioni fiscali agevolate sopra elencate potranno continuare ad essere adottare solo dagli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore.

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