Titolare effettivo: nuova incombenza per le persone giuridiche

La  normativa antiriciclaggio  prevede l’obbligo di comunicare le informazioni sul titolare effettivo cioè la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Il 9 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto direttoriale  che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati dei titolari effettivi nell’apposito registro.

Vediamo nel dettaglio:

  • quali enti non profit sono obbligati all’invio;
  • quali dati vanno comunicati e la scadenza;
  • come deve essere effettuata la comunicazione.

 

Soggetti interessati

I soggetti interessati dalla comunicazione, in base a quanto definito dall’art.4  D.Lgs 55/2022  sono i seguenti:

  • imprese dotate di personalità giuridica (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative);
  • persone giuridiche private tra cui associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni di carattere privato che hanno personalità giuridica;
  • trust e gli istituti giuridici affini.

Le  associazioni non riconosciute  invece non devono effettuare alcuna comunicazione, anche nel caso in cui siano iscritte al Rea (Repertorio economico amministrativo) tenuto dalle Camere di Commercio.

Per quanto riguarda le persone giuridiche private, sono titolari effettivi:

  • i fondatori, se ancora in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione, con preferenza per quest’ultima categoria qualora non fosse possibile un’individuazione univoca e certa.

 

Dati da comunicare e scadenze

Entro l’11/12/2023 le  associazioni e le fondazioni riconosciute devono comunicare:

  • codice fiscale;
  • denominazione dell’ente;
  • sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
  • indirizzo di posta elettronica certificata.

Successivamente i dati sul titolare effettivo dovranno essere:

  • modificati entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione;
  • confermati a cadenza annuale ossia entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma.

La consultazione del registro comporta un costo di segreteria pari a 30 euro.

 

Modalità di comunicazione

La comunicazione deve avvenire telematicamente attraverso il servizio  DIRE  delle Camere di Commercio.

Per la trasmissione dei dati è necessario:

  • registrarsi al servizio  Telemaco;
  • disporre di un’identità digitale (CNS, CIE o SPID di livello 2);
  • disporre della firma digitale dell’amministratore del soggetto interessato all’obbligo (nel caso di un’associazione del rappresentante legale);
  • avere una PEC (posta elettronica certificata).

 

Sanzioni

In caso di mancata comunicazione i soggetti obbligati saranno tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’art.2630 c.c., che variano da 103 a 1.032 euro.

Se la comunicazione avviene entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta ad un terzo.

Eventuali comunicazioni di dati falsi possono invece esporre i soggetti obbligati alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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