Alfio:
Può darmi maggiori informazioni rispetto alle procedure di liquidazione dei rimborsi spese autocertificati del volontario sportivo?
tornaconto&c. risponde:
La figura del volontario sportivo è stata introdotta dal decreto correttivo al D.lgs 36/2021.
La norma indica chiaramente che il volontario sportivo non può percepire compensi di qualsiasi tipo dall’ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria opera sportiva.
Può invece ricevere il rimborso di spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune della propria residenza.
Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché:
- le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili (successivamente innalzato a 400 euro dal D.lgs 71/2024);
- l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Quindi è fondamentale che l’organo competente, di solito il Consiglio direttivo, disponga quali spese e per quali attività possono essere rimborsate con l’autocertificazione.
Non è possibile prescindere dalla mansione svolta e accordare il rimborso sulla base dello status di tesserato del volontario.
Attenzione: la soglia mensile di 150 euro mensili si riferisce esclusivamente alle somme autocertificate.
Il rimborso spese può essere anche maggiore se è documentato, cioè se il volontario sportivo presenta i documenti giustificativi (fatture, scontrini, ricevute, ecc.).
Il pagamento del rimborso spese può essere effettuato anche in contanti poiché l’obbligo di pagamento tracciato riguarda il lavoratore sportivo.
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