Lavoro sportivo: le novità del decreto correttivo bis

Lo scorso 26 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto correttivo bis, il quale introduce disposizioni integrative e correttive alla  riforma dello sport  entrata in vigore definitivamente dallo scorso 1° luglio.

Il decreto è stato  pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 4 settembre, quindi oggi è pienamente in vigore.

Il decreto correttivo bis composto di 6 articoli interviene sui seguenti temi, già oggetto di precedenti decreti:

Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal decreto legislativo.

 

Adeguamento statuto

Per effettuare le  modifiche statutarie  necessarie per adeguarsi alle nuove norme, le ASD e SSD già iscritte al  RAS  godono dell’esenzione dall’imposta di registro.

Le modifiche devono essere approvate dall’assemblea straordinaria dei soci, con i relativi quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto dell’ente.

La scadenza per effettuare l’aggiornamento statutario è il 31/12/2023, ma io sconsiglio di aspettare l’ultimo momento (qui le prime tre cose da fare  per adeguarsi alla riforma dello sport).

 

Destinazione d’uso dei locali

Le sedi delle ASD e SSD in cui si svolgono le attività sportive dilettantistiche previste dallo statuto sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Questo significa che gli enti sportivi dilettantistici possono utilizzare immobili a destinazione urbanistica diversa da quella sportiva per lo svolgimento della propria attività sportiva, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme regionali e dai regolamenti sportivi.

 

Acquisizione della personalità giuridica e patrimonio minimo

Come già accade per il Terzo settore, anche per le ASD è stata attivata una procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica.

È compito del notaio verificare la documentazione (atto costitutivo e statuto) ed i requisiti per l’acquisizione della personalità giuridica.

Attenzione: per richiedere la personalità giuridica l’ASD deve avere un patrimonio minimo di 10.000 euro.

In caso il patrimonio non sia costituito da denaro, il valore dello stesso deve risultare da una perizia giurata da un revisore legale o da una società di revisione.

Nell’eventualità in cui il patrimonio minimo si riduca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo deve convocare l’assemblea dei soci per deliberare:

  • la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro da parte dei soci);
  • oppure la trasformazione dell’ente in associazione priva di personalità giuridica;
  • oppure lo scioglimento dell’ente.

 

Lavoratore sportivo

Viene considerato lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

È considerato lavoratore sportivo chi esercita le mansioni indicate nel D.lgs 36/2021:

  • atleta,
  • allenatore,
  • istruttore,
  • direttore tecnico,
  • direttore sportivo,
  • preparatore atletico,
  • direttore di gara.

Inoltre, il correttivo bis precisa che è inquadrabile come lavoratore sportivo chi esercita una mansione indicata come necessaria allo svolgimento dell’attività sportiva nei regolamenti tecnici della federazione sportiva o della singola disciplina sportiva.

A questo riguardo, il 21/02/2024 è stato pubblicato dal Dipartimento per lo Sport il  primo mansionario  aggiuntivo rispetto alle sette figure tipizzate dal D.lgs 36/2021.

I soggetti che svolgono tali mansioni sono lavoratori sportivi a tutti gli effetti, quindi godono delle agevolazioni previste dal suddetto decreto.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

 

Lavoratori pubblici e sportivi

I dipendenti pubblici possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell’ambito delle ASD e SSD, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva – anche paralimpici – del CONI, del CIP e della società Sport e salute, fuori dall’orario di lavoro, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Se l’amministrazione pubblica, trascorsi i 30 giorni, non interviene con l’autorizzazione o il rigetto, la norma prevede il meccanismo del silenzio-assenso e l’autorizzazione è da ritenersi concessa.

Non sono tenuti all’autorizzazione gli appartenenti ai corpi civili e militari dello Stato distaccati presso gli enti sportivi affilianti.

Infine la norma prevede che il lavoratore pubblico sportivo ha diritto di percepire il trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.

Inoltre, in qualità di volontario o di lavoratore sportivo, può percepire premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali fornisce le proprie prestazioni sportive.

 

Direttori di gara

Per i direttori di gara ed i soggetti atti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Ai direttori di gara possono essere riconosciute le spese sostenute – nei limiti previsti dall’art.29 co.2 – anche per attività svolte nel proprio Comune di residenza in occasione di manifestazioni sportive riconosciute.

I rimborsi non concorrono a formare il reddito.

L’organo sociale competente dell’ente sportivo delibera sulle tipologie di spese e sulle attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La corretta gestione burocratica e amministrativa dei direttori di gara consiste nei seguenti passaggi obbligatori:

  • comunicazioni al centro per l’impiego, le quali possono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
  • entro dieci giorni dalle singole manifestazioni le FSN, DSA, o EPS competenti provvedono alla comunicazione all’interno del RAS, anche per conto delle proprie affiliate, dei soggetti convocati e dei compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all’ispettorato nazionale del lavoro, INPS e INAIL;
  • l’iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche a causa della fine del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

 

Collaborazioni coordinate continuative sportive

Viene innalzato il limite di orario settimanale che passa da 18 a 24 ore su base settimanale, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, fermo restando che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Inoltre:

  • le co.co.co. sportive sono escluse dagli obblighi INAIL, dato che sono già soggette alla tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art.51 L.289/2002. Tuttavia l’esonero INAIL non vale per le co.co.co. amministrativo-gestionali;
  • innalzata a 85.000 euro annui la soglia entro la quale i compensi delle co.co.co. sportive dilettantistiche sono esclusi dalla base imponibile IRAP.

Dal punto di vista del trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi il correttivo bis conferma:

  • l’esenzione fiscale per i compensi sportivi fino al limite di 15.000 euro annui. Da precisare che per il 2023 per stabilire il limite esente di cui sopra si deve tenere conto anche dei compensi percepiti nei primi sei mesi (30 giugno) ai sensi dell’abrogata disposizione art.67, c.1, lett. m) del T.U.I.R.;
  • l’esenzione da contribuzione INPS (gestione separata) per i compensi da lavoro sportivo (co.co.co e P.IVA e non per gli occasionali) fino al limite di 5.000 euro annui.

 

Co.co.co sportive e comunicazioni obbligatorie

Introdotto l’obbligo di comunicare al RAS l’avvio di tutti i rapporti di co.co.co. sportive, senza alcuna fascia di esenzione.

Ogni ente ha facoltà di decidere se utilizzare il RAS anche ai fini dell’obbligatorietà del Libro Unico del Lavoro (LUL) o meno.

In caso scelga di tenerli entrambi, l’iscrizione nel libro unico del lavoro (LUL) può avvenire in un’unica soluzione, anche in caso di scadenza del contratto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31/10/2023.

Viene posticipato il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni obbligatorie per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive (RAS).

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

 

Volontari sportivi

Il correttivo bis interviene anche nella disciplina dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari sportivi.

Infatti prevede che per le loro attività possano essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, purché:

  • le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili;
  • l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

 

Sicurezza sul lavoro e controlli medici

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive e la competenza è del medico specialista in medicina dello sport.

L’idoneità all’attività, non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico sportivo competente in conformità alle disposizioni contenute nell’art.41 del D.lgs. 81/2008.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni agevolate dell’art.21 c.2 del D.lgs. 81/2008.

Da precisare, infine, che gli enti sportivi dilettantistici sono obbligati all’applicazione della disciplina in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della salute anche nel caso in cui ci sia la presenza di un solo lavoratore subordinato, o di un solo co.co.co amministrativo-gestionale, o anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 euro.

 

L’attività a titolo gratuito degli amministratori

Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di ASD e SSD.

 

Credito d’imposta

Le ASD e SSD con volume di ricavi nel 2022 non superiore a 100.000 euro possono godere di un credito d’imposta pari ai contributi previdenziali che devono versare relativamente al periodo luglio-novembre 2023.

Possono accedere all’agevolazione gli enti:

  • che sono iscritti nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS);
  • che depositano nel RAS i bilanci attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

I criteri e le modalità di concessione verranno stabiliti con apposito decreto.

 

Abolizione modello EAS

Le ASD e SSD iscritte al Registro delle Attività Sportive non sono più obbligate alla presentazione del  modello EAS.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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