Riforma dello sport: come modificare lo statuto

Il 1° luglio si avvicina e, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, la riforma dello sport diventerà del tutto operativa.

Di conseguenza gli enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD) devono iniziare a pensare alla  modifica dello statuto  per adeguarlo alle disposizioni del  D.lgs 36/2021.

In realtà la norma non prevede una scadenza per l’adeguamento statutario, ma per prudenza consiglio di procedere alla variazione entro il 1° luglio o almeno prima dell’inizio della nuova stagione sportiva.

 

La procedura per modificare lo statuto

Per l’adeguamento statutario richiesto dalla riforma dello sport l’iter da seguire varia in base alla forma giuridica:

  • le ASD senza personalità giuridica devono convocare l’assemblea straordinaria dei soci con le modalità previste dal proprio statuto vigente;
  • le SSD a responsabilità limitata, cooperative e ASD con personalità giuridica devono procedere tramite atto pubblico (cioè redatto da un notaio).

Le ASD costituite tramite notaio che non hanno richiesto la personalità giuridica possono effettuare la variazione con scrittura privata registrata, salvo che lo statuto vigente non disponga diversamente.

Una volta aggiornato, lo statuto delle ASD senza personalità giuridica deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate.

Per fare questo è possibile prendere appuntamento online e consegnare la  documentazione richiesta  dall’Agenzia.

A questo proposito ricordo che gli enti sportivi dilettantistici sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della  L.145 del 30/12/2018  co.646.

Infine lo statuto registrato deve essere inoltrato all’organismo sportivo affiliante.

 

Le clausole da modificare e/o integrare

Gli enti sportivi dilettantistici, a prescindere dalla forma giuridica adottata, hanno l’obbligo di indicare nello statuto:

  • la denominazione sociale dilettantistica;
  • l’oggetto sociale e la definizione dell’attività principale facendo riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  • le attività diverse. Ai sensi dell’art.9 D.Lgs. 36/2021 l’ente sportivo può svolgere le attività diverse a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali sportive. Nelle attività diverse rientrano tutte quelle attività di natura commerciale che la ASD svolge per il sostegno dell’attività istituzionale sportiva come la sponsorizzazione e la pubblicità, il bar sociale e/o  punto ristoro,  la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo, ecc. Siamo in attesa che il Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport definiscano con decreto i criteri e limiti delle attività diverse;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile. I concetti di democrazia interna, uguaglianza e partecipazione non vanno sottovalutati perché sono i cardini dell’associazionismo e vengono espressamente richiesti dalle normative di settore per poter accedere alle agevolazioni fiscali. Inoltre questi principi vengono accuratamente e puntualmente verificati dagli organi di controllo fiscali in sede di accertamento;
  • l’assenza di fine di lucro ed il divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili;
  • le regole della vita associativa, le quali forniscono  un prezioso aiuto al Consiglio direttivo (o Consiglio di amministrazione) per risolvere casi di contrasto tra associati. In particolare le norme che regolano
    • l’ammissione dei nuovi soci con attenzione alla presenza di minori. La norma non ne parla, ma è necessario tenere presenti i pronunciamenti in merito delle sentenze giuridiche e del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
    • i diritti, doveri e cause di decadenza dei soci;
  • le norme di incompatibilità. A tal proposito ricordo che è fatto divieto per gli amministratori degli enti enti sportivi dilettantistici di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

In ultimo, ma non per importanza, vanno inserite nello statuto le regole di funzionamento, convocazione e partecipazione degli organi sociali.

Di norma gli organi sociali sono:

  • assemblea dei soci;
  • presidente (se eletto dall’assemblea);
  • consiglio direttivo;
  • collegio dei revisori dei conti.

 

Sport e Terzo settore

La riforma dello sport interviene profondamente nell’organizzazione e definizione stessa di ente sportivo dilettantistico.

Quindi è necessario ripensare l’ente dalle basi (statuto e finalità) e rinnovare l’organizzazione interna (dipendenti, collaboratori e volontari) per adeguarsi alle nuove norme.

Contemporaneamente la riforma del Terzo settore offre delle opportunità degne di nota anche al settore sportivo.

Penso ad esempio alle ASD che svolgono attività che non rientrano nelle discipline sportive riconosciute dal CONI.

Oppure a quelle che realizzano, oltre alle attività sportive, anche attività ludiche, ricreative o sociali.

Per approfondire questo argomento segnalo i seguenti articoli:

 

In conclusione

In questo momento è fondamentale agire con attenzione partendo da due elementi:

  • conoscenza approfondita della normativa;
  • chiarezza sui bisogni dell’ente.

Ne aggiungo un terzo, strategico per non uscirne malconci: l’affiancamento di consulenti esperti di sport e Terzo settore che abbiano l’esperienza necessaria per trovare soluzioni efficaci.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi una consulenza specifica?  Scrivici.

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