La riforma dello sport ha modificato i requisiti statutari per far sì che l’ente sportivo non profit possa definirsi associazione sportiva dilettantistica (ASD).
Come sappiamo tale definizione è indispensabile per poter godere dei benefici fiscali previsti dalla normativa, quindi è importante avere chiare le modifiche da apportare e la tempistica.
Premessa: lo statuto
I documenti alla base della costituzione di qualsiasi ente non profit sono due: l’atto costitutivo e lo statuto.
L’atto costitutivo rappresenta la volontà dei soci promotori di costituire una associazione senza fine di lucro con determinati scopi e finalità, provvedendo anche alla nomina dei primi organi dirigenti.
Lo statuto è la legge dell’associazione e stabilisce con precisione:
- le finalità del sodalizio,
- la composizione,
- il funzionamento ed i poteri degli organi sociali,
- i diritti ed i doveri degli associati,
- la gestione patrimoniale.
La normativa prima della riforma dello sport
L’art.90 della L.289/2002 prescrive una serie di requisiti che devono essere obbligatoriamente presenti nello statuto e/o atto costitutivo della ASD al fine del godimento delle agevolazioni fiscali:
- denominazione con la dizione “associazione sportiva dilettantistica”;
- oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
- attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza degli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali (fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o le cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile);
- obbligo di redazione di rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento dell’associazione.
Poi ci sono altri requisiti obbligatori per beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici incassati dall’ente per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di iscritti, associati e tesserati (come ad esempio le quote di abbonamento o le quote di partecipazione a corsi).
Si tratta delle clausole indicate dall’art.148 co.8 TUIR, ossia:
- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, co.2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni sopra elencate sono in parte sovrapponibili, ma tutte vanno adottate e rispettate nel concreto dall’associazione sportiva dilettantistica per beneficiare delle agevolazioni fiscali, unitamente alla trasmissione del modello EAS.
La normativa dopo la riforma dello sport
Nell’ambito della riforma dello sport, le norme di riferimento per l’adeguamento dello statuto sono:
- D.lgs. n.36/2021 nella parte di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi;
- D.lgs. n.39/2021 in tema di semplificazioni degli adempimenti per gli organismi sportivi.
In estrema sintesi le novità riguardano:
- l’esercizio in via principale di attività sportiva dilettantistica e la possibilità di effettuare attività secondarie e strumentali;
- il nuovo registro nazionale delle attività sportive;
- l’assenza di fine di lucro;
- l’incompatibilità degli amministratori.
Discorso a parte va fatto per il diritto di voto degli associati minorenni: la riforma dello sport non ne parla, ma è necessario tenere presenti i pronunciamenti in merito della Cassazione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Vediamo nel dettaglio ognuno di questi temi.
Esercizio in via principale di attività sportiva dilettantistica
Il D.lgs 36/2021 riprende in buona sostanza quanto già previsto dall’art.90 della L.289/2002 ma, in linea con quanto previsto dalla riforma del Terzo settore, introduce anche per l’ambito sportivo dilettantistico la nozione di attività principale e di attività secondarie e strumentali.
L’oggetto sociale resta l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Alle attività sportive si possono affiancare attività diverse a condizione che:
- l’atto costitutivo o lo statuto le consentano;
- siano secondarie e strumentali alle attività istituzionali dell’ente secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità politica ad esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’art.17, co.3, L.400/1988.
Il punto ristoro
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata agli associati è, da sempre, oggetto di accertamento da parte degli organi di controllo.
Per questo motivo è necessario che venga impostata, organizzata e realizzata con la massima attenzione.
In ambito statutario va chiarito che essa è funzionale al miglior svolgimento dell’attività associativa e alla convivialità degli aderenti.
Dal punto di fiscale però l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalla ASD, anche nei confronti dei propri soci e associati, resta sempre di natura commerciale.
Il nuovo Registro nazionale delle attività sportive
Il Registro nazionale delle Attività sportive (RAS) istituito presso il Dipartimento dello Sport ha sostituito il registro tenuto dal CONI.
Ne ho già scritto ampiamente, qui mi limito a ricordare che:
- l’iscrizione al nuovo registro certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica;
- le norme relative al funzionamento, alla struttura ed alle modalità di iscrizione sono disciplinate dal D.lgs. n.39/2021 e sono entrate in vigore il 31/08/2022.
Riguardo alle norme di iscrizione, va posta massima attenzione all’oggetto sociale descritto nello statuto dell’ente, che dovrebbe essere riconosciuto da Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto della definizione normativa e declinato come attività sportiva o didattica o formativa.
Assenza del fine di lucro
Il requisito dell’assenza del fine di lucro non è una novità della riforma.
Il concetto viene però rafforzato e si attua attraverso:
- il divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili;
- il vincolo di destinazione delle risorse.
L’art.8 del D.lgs. n.36/2021 prevede infatti che le ASD e SSD debbano destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
Conferma altresì l’obbligo di devolvere il patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento dell’ente.
Ritengo importante soffermarci sul principio di “distribuzione indiretta degli utili” perché è l’origine di molti contenziosi fiscali, quindi non va preso alla leggera.
Ad esempio: la presenza di operazioni di cessione del patrimonio come l’alienazione di beni e attrezzature potrebbe indurre in sede di verifica a contestare la finalità lucrativa, anche se tali operazioni non sono vietate.
Quindi, al di là dell’inserimento della formula nello statuto, è importante che in concreto venga posta attenzione ad operazioni come queste.
Incompatibilità degli amministratori
Nella stesura dello statuto va tenuto presente che l’art.11 D.lgs 36/2021 estende il regime delle incompatibilità degli amministratori, già previsto dall’art.90 L.289/2002, “a qualsiasi altra carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN,DSA o EPS”.
Diritto di voto dei soci minorenni
Altro argomento delicato da considerare nella definizione dello statuto riguarda la presenza di tesserati minorenni all’interno dell’ente.
La Cassazione ha affermato che i diritti partecipativi degli associati non possono essere limitati anche “se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori, ovvero dal responsabile genitoriale” (sentenza n. 23228/2017).
Tale principio è stato poi ripreso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n.1309 del 06.02.2019 dove ribadisce che sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in assemblea.
Tempistica
La riforma dello sport non prevede termini di adeguamento degli statuti per le associazioni che siano già iscritte al Registro CONI.
Per tali soggetti l’art.12 del D.Lgs.n.39/2021 si limita a disporre la trasmigrazione automatica, dal vecchio al nuovo registro, senza ulteriori specificazioni.
Dunque, ad oggi, le associazioni costituite in base alla normativa vigente non hanno obblighi di adeguamenti o modifiche immediate.
Ma va tenuto presente che le disposizioni del D.lgs. 36/2021 entreranno in vigore il 1° gennaio 2023, quindi è necessario pianificare le modifiche prima di tale data, anche in seguito alla riforma del lavoro sportivo – effettuata sempre dal D.Lgs 36/2021 – che entrerà in vigore nella stessa data.
A questo proposito ricordo che il decreto correttivo al D.lgs 36/2021 approvato recentemente ha fornito informazioni importanti per la gestione di volontari e lavoratori sportivi.
Iscrizione di ASD e SSD di nuova costituzione
Le ASD e SSD di nuova costituzione devono presentare la domanda di iscrizione al Dipartimento per lo sport attraverso una Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva con tutti i documenti richiesti dall’art.6 del D.Lgs. 39/2021.
Tali enti quindi devono già avere i documenti statutari in linea con i decreti attuativi della riforma dello sport.
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Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.