Lavoro sportivo: novità su rimborsi, contratti, elezioni e controlli

Il  D.lgs 71/2024  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/05/2024 è diventato legge. Infatti lo scorso luglio è stata pubblicata la legge di conversione del decreto.

Il  testo coordinato del DL 71/2024  contiene novità che cambiano alcune regole del lavoro sportivo.

In particolare il provvedimento interviene sui seguenti aspetti:

  • terzo mandato degli organi sportivi;
  • rimborsi spese dei volontari in ambito sportivo;
  • prestazioni di lavoro sportivo remunerate da parte di dipendenti pubblici;
  • lavoro autonomo sportivo;
  • commissione per il controllo dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche.

Vediamo di seguito nel dettaglio tutte queste novità.

 

Terzo mandato degli organi sportivi

L’elezione di presidenti e componenti dei consigli direttivi (nazionali e territoriali) di Federazioni sportive, Discipline sportive ed enti di promozione sportiva (anche paralimpici), finora era disciplinata da:

Tale normativa prevedeva che i suddetti soggetti, se avevano già ricoperto tre mandati consecutivi, potevano essere rieletti solo se ottenevano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi.

La regola andava applicata a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale.

L’art.1 D.lgs 71/2024 lascia intatto l’obbligo di ricevere almeno 2/3 dei voti validamente espressi per i presidenti nazionali e regionali.

Ma lo fa decadere per i presidenti territoriali e per tutte le persone che compongono i vari direttivi nazionali e regionali.

Sempre l’art.1 D.lgs 71/2024 disciplina le regole da osservare se i presidenti non raggiungono il numero minimo di voti richiesto (ossia i 2/3 dei voti validamente espressi):

  • in caso di mancata elezione non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato;
  • in caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra le altre persone candidate bensì si indicono nuove assemblee elettive anche per i componenti degli organi direttivi. In questo caso il presidente e l’organo direttivo uscenti restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

Attenzione: per essere concretamente operative, le nuove disposizioni dettate dal D.lgs 71/2024 dovranno essere recepite dal Consiglio nazionale del CONI e dai vari Federazioni/Discipline/Enti di promozione sportiva nazionali.

 

Rimborsi spese dei volontari sportivi

L’art.3 comma 3 lettera b) D.lgs 71/2024 sostituisce completamente l’art.29 D.lgs 36/2021 che finora regolava i  rimborsi spese dei volontari sportivi.

La nuova norma, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, introduce la possibilità di riconoscere a questi ultimi dei rimborsi a forfait fino ad un massimo di 400,00 euro mensili per le spese sostenute in relazione alle attività svolte da ciascun volontario, anche all’interno del proprio Comune di residenza.

Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

  • i rimborsi devono essere inerenti ad attività svolte durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, DSA ed EPS – anche paralimpici – dal CONI, dal CIP e dalla società  Sport e Salute;
  • la ASD o SSD deve adottare preventivamente una delibera che definisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
  • la ASD o SSD deve obbligatoriamente comunicare i nominativi dei volontari interessati – con relativi importi percepiti – tramite il  Registro delle Attività sportive dilettantistiche  entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state svolte le prestazioni. Queste informazioni saranno immediatamente rese disponibili all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL.

I rimborsi forfettari, come anche quelli a più di lista, non concorrono alla formazione del reddito, ma incidono sull’eventuale superamento della franchigia di 5.000 euro e 15.000 euro annui stabiliti rispettivamente ai fini previdenziali e fiscali.

 

Dubbi da dissipare

Questa modifica dei rimborsi spese forfetari ai volontari lascia molte perplessità operative per le quali si auspicano chiarimenti.

Ne segnalo alcune:

  • in precedenza potevano essere rimborsate a fronte di autocertificazione solo le spese relative al viaggio, vitto e alloggio sostenute durante le trasferte. La nuova norma consente il rimborso di spese sostenute anche “nel proprio Comune di residenza”, quindi è lecito supporre che possano essere rimborsate anche altre tipologie di spesa;
  • il rimborso spese forfetario non impedisce di utilizzare anche il rimborso spese analitico (cioè basato su documenti di spesa allegati). Quindi sembrerebbe che il volontario possa ricevere contemporaneamente entrambe le tipologie di rimborso;
  • il rimborso spese forfetario sembrerebbe precluso agli enti che hanno anche la qualifica di ente del Terzo settore (come ad esempio le  ASD-APS)  poiché per tali soggetti dovrebbe prevalere la disciplina del Codice del Terzo Settore.

 

Lavoro sportivo e dipendenti pubblici

Finora la materia era disciplinata dall’art.25 comma 6  D.lgs 36/2021.

Tale norma prevedeva che i pubblici dipendenti avessero sempre bisogno dell’autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione di competenza per percepire un compenso da lavoro sportivo mentre era sufficiente una semplice comunicazione per svolgere attività di volontariato.

L’art.3 comma 2 D.lgs 71/2024 modifica la procedura:

  • per le prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui è sufficiente effettuare la comunicazione preventiva all’Amministrazione di appartenenza;
  • per le prestazioni di lavoro sportivo di importo superiore a 5.000 annui è necessario ottenere l’autorizzazione preventiva da parte della Pubblica Amministrazione di appartenenza in base alle regole fissate dall’art.25 comma 6 D.lgs 36/2021.

Gli enti sportivi che corrispondono compensi ai pubblici dipendenti sono tenuti a comunicarli all’Amministrazione di appartenenza degli stessi “entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente”.

 

Lavoro autonomo sportivo

Il D.lgs 71/2024 abroga la lettera a) dell’art.53 comma 2, il quale prevedeva l’inclusione tra i redditi di lavoro dei “redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.lgs 36/2021”.

In sostanza, dopo questa abrogazione, tali modalità di prestazione non sembrano oggi più possibili.

Comunque è necessario che intervenga l’Agenzia delle Entrate per fornire maggiori chiarimenti sull’argomento.

 

Commissione verifica equilibrio economico-finanziario delle società sportive

L’art.2 D.lgs 71/2024 istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

I compiti della Commissione sono:

  • controllare e vigilare sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni;
  • certificare la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche e di ogni altro provvedimento conseguente.

La Commissione deve presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell’attività svolta nell’anno precedente e sull’andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive dilettantistiche.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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