Nuovo regolamento del RAS: cosa cambia?

Lo scorso 29 gennaio il Dipartimento per lo sport ha pubblicato una nuova versione del Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il nuovo regolamento comprende:

  • la disciplina della tenuta, della conservazione e della gestione del  Registro delle attività sportive dilettantistiche  (RAS);
  • l’elenco delle attività/discipline riconosciute dal CONI e dal CIP;
  • i requisiti e le modalità di iscrizione al RAS;
  • la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI o dal CIP;
  • la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le delle associazioni sportive dilettantistiche.

Gli ultimi due punti dell’elenco costituiscono le novità più importanti del nuovo regolamento. Vediamole nel dettaglio.

 

Riconoscimento della natura sportiva dell’attività

La novità assoluta introdotta dal Regolamento è la possibilità per l’ente sportivo di richiedere il riconoscimento ai fini sportivi anche nel caso in cui non sia affiliato ad un organismo sportivo e che l’attività dichiarata, seppur non compresa tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, rientri nella definizione di “sport”.

La definizione di “sport” da prendere a riferimento è contenuta nel  D.lgs.36/2021  art.2 lett. nn), ossia: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

 

Procedura da seguire

L’ente sportivo deve presentare domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta direttamente al Dipartimento per lo Sport, a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il  modulo  firmato dal rappresentante legale dell’ente.

È opportuno che nel modulo venga descritta con particolare cura l’attività svolta dal punto di vista sportivo, tenendo ben presente la definizione di sport sopra riportata.

Il Dipartimento per lo Sport esamina la documentazione ricevuta e si confronta con il CONI o il COP per l’eventuale valutazione di possibili profili di carattere tecnico dell’attività.

Successivamente, in caso di esito positivo, sottopone l’istanza all’Autorità politica delegata in materia di sport per l’aggiornamento annuale dell’elenco delle attività sportive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP.

In caso di esito negativo il Dipartimento ne dà notizia all’ente sportivo richiedente motivando il diniego.

A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, gli enti sportivi possono presentare direttamente domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, secondo le modalità indicate nel Regolamento del RAS.

 

Riconoscimento della personalità giuridica

L’art.11 del nuovo Regolamento del RAS definisce la procedura da seguire per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente, che può essere richiesta con la domanda di iscrizione al RAS.

L’ente sportivo oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l’iscrizione al Registro (art.5 e 6 del Regolamento) deve presentare:

  • il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
  • entro 30 giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante;
  • i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante;
  • documentazione attestante il possesso o la disponibilità di una somma liquida non inferiore a 10.000 euro (patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica). Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata.

Attenzione: le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro.

 

Il ruolo del notaio

L’art.11 co.2 sancisce che è compito del notaio:

  • redigere l’atto costitutivo e lo statuto o il verbale dell’assemblea straordinaria dei soci che approva il nuovo statuto;
  • verificare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della personalità giuridica.

Oltre a ciò il notaio deve:

  • trasmettere la documentazione (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affilianti (indicati nella documentazione medesima per l’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi);
  • depositare la documentazione entro 20 giorni presso il Registro, in modalità telematica attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell’allegato 1 del nuovo Regolamento.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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