Organizzare un evento: le regole di base

Un controllo della Polizia Municipale, la segnalazione di un vicino per il rumore, un socio che chiede conto di come viene gestito l’ingresso alle serate: sono situazioni che capitano più spesso di quanto si pensi, anche ad associazioni che agiscono in perfetta buona fede.

Quasi sempre la causa è la stessa: non sapere che organizzare uno spettacolo, una festa danzante o una serata musicale comporta regole precise, diverse da quelle che si applicano alla normale attività associativa.

Questa guida contiene le informazioni di base da conoscere prima di organizzare eventi, anche solo occasionali.

 

Serve un’autorizzazione?

Il criterio di fondo per capire se servono delle autorizzazioni non è la forma giuridica dell’associazione, ma la natura dell’attività: è imprenditoriale o no?

Uno spettacolo organizzato fuori da una logica imprenditoriale, cioè senza l’obiettivo di ricavarne un profitto, non richiede in linea di principio un’autorizzazione.

Questo vale sia per gli eventi riservati ai soli soci sia per quelli aperti al pubblico, a condizione che non emergano elementi tipici di un’attività d’impresa.

Sono indizi di imprenditorialità, tra gli altri:

  • il pagamento di un biglietto d’ingresso,
  • la pubblicità dell’evento su giornali o locandine,
  • un numero elevato di partecipanti,
  • caratteristiche del locale che fanno pensare a un’attività commerciale vera e propria.

Quando invece l’evento assume questi tratti, si applica l’art.68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza  (TULPS),  che disciplina feste da ballo, spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Per eventi fino a 200 partecipanti che si concludono entro la mezzanotte del giorno di inizio, la licenza è sostituita da una comunicazione più semplice, la SCIA, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune.

Su questo punto l’art.7 co.5 del  D.lgs 215/2023  ha allargato le maglie: oggi è possibile usare la SCIA anche per spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza, cinema) fino a 2.000 partecipanti, se si svolgono tra le 8 e l’1 di notte.

In tutti gli altri casi resta l’obbligo della licenza vera e propria.

 

Accesso di nuovi soci

Un punto molto delicato che genera spesso equivoci riguarda la richiesta di ammissione di nuovi soci nel caso in cui l’evento si svolga all’interno dei locali dell’ente non profit.

Alcune associazioni pensano che accettare nuovi soci all’ingresso metta al riparo da ogni obbligo, ma non è così.

L’ammissione di nuovi soci  contestuale  all’evento potrebbe essere consentita dallo statuto dell’ente in alcuni casi particolari, ma non può diventare la prassi. Se lo diventa, è solo uno stratagemma per eludere le norme.

Se l’accesso è di fatto aperto a chiunque e la richiesta di ammissione dell’aspirante socio viene accettata sul momento senza alcuna reale selezione, quel locale è considerato a tutti gli effetti un luogo aperto al pubblico, non un circolo privato.

In questi casi si applica la disciplina degli spettacoli pubblici, comprese le relative autorizzazioni.

È una distinzione che gli enti accertatori (Polizia Municipale, ASL, SIAE, Vigili del Fuoco) verificano concretamente, anche intervistando le persone presenti all’interno del locale.

 

Sede associativa o luogo pubblico: cosa cambia

Organizzare un evento nella propria sede non esonera automaticamente dalle autorizzazioni, ma cambia il quadro normativo di riferimento.

Se il locale è già dotato di agibilità per pubblico spettacolo e l’evento non richiede strutture aggiuntive né un uso diverso da quello già autorizzato, spesso non serve una nuova pratica.

Se invece si allestisce un palco, si installano impianti audio importanti o si supera una certa capienza, occorre la verifica prevista dall’art.80 del TULPS.

Per gli eventi in spazi pubblici (piazze, parchi, cortili comunali) o in luoghi privati non abitualmente adibiti a spettacolo, la richiesta va presentata al Comune insieme alla documentazione su sicurezza statica, impianti elettrici e mezzi antincendio.

Va valutata separatamente anche l’eventuale occupazione di suolo pubblico, che segue una procedura propria.

 

Chi rilascia le autorizzazioni e chi controlla

Le due autorizzazioni chiave sono:

  • licenza ex art.68 TULPS: riguarda l’attività di spettacolo o intrattenimento in sé. Viene rilasciata dal Comune previa istruttoria;
  • agibilità ex art.80 TULPS: riguarda la sicurezza del locale o dello spazio. La verifica spetta alla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ma per eventi sotto una certa capienza la verifica può essere sostituita da una relazione firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, perito industriale o geometra).

I controlli sul campo sono affidati principalmente a Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e ASL, ciascuno per il proprio ambito di competenza (sicurezza pubblica, prevenzione incendi, requisiti igienico-sanitari).

L’assenza delle autorizzazioni necessarie non è solo un rischio amministrativo: oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi più gravi può comportare la sospensione immediata dell’attività.

 

Il bar durante l’evento

Somministrare alimenti e bevande durante un evento richiede un’autorizzazione distinta da quella per lo spettacolo.

Molte associazioni aderiscono a  reti associative  o enti nazionali che consentono loro di utilizzare la propria licenza di somministrazione bevande per fini non commerciali, cioè solo per la mescita ai tesserati all’interno della sede dell’ente.

Di conseguenza, la licenza di cui sopra non è valida se l’evento è organizzato in qualsiasi altro luogo che non sia la sede dell’ente.

In questi casi il Comune può concedere un’autorizzazione temporanea per la durata della manifestazione, valida solo per quel luogo e quel periodo, se:

  • ritiene che l’iniziativa sia meritevole di supporto;
  • chi gestisce il servizio è iscritto al registro degli esercenti commerciali o comunque in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Le associazioni di promozione sociale (APS) hanno una possibilità in più: in occasione di eventi particolari, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione anche in deroga ai criteri ordinari, sempre a condizione che la persona incaricata sia iscritta al registro esercenti commerciali.

Se la somministrazione è invece gratuita e occasionale, restano da rispettare solo le norme igienico-sanitarie di base.

 

Diritto d’autore e imposta sugli intrattenimenti

Se durante l’evento si diffonde musica protetta da diritto d’autore – dal vivo o registrata – l’associazione deve prendere contatti con la SIAE o con altre  società di gestione collettiva dei diritti d’autore  per:

  • ottenere il permesso d’uso,
  • corrispondere i diritti dovuti, calcolati su parametri diversi a seconda che l’ingresso sia gratuito o a pagamento.

In caso di esecuzione di repertorio misto è obbligatorio dotarsi delle licenze di tutte le società coinvolte.

Molte reti associative o enti di rilevanza nazionale hanno stipulato convenzioni con la SIAE quindi, se l’associazione è affiliata ad un ente nazionale, vale la pena verificare l’esistenza di accordi di questo tipo.

Al diritto d’autore si aggiunge l’imposta sugli intrattenimenti, dovuta per le attività a carattere ludico in cui il pubblico partecipa attivamente (diversa quindi dallo spettacolo in senso stretto, dove il pubblico assiste passivamente).

È prevista un’esenzione per gli enti del Terzo settore quando l’attività è occasionale e legata a ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, a condizione che venga comunicata preventivamente all’ente competente.

 

In conclusione

Prima di organizzare un evento è necessario avere ben chiaro il tipo di evento ed il luogo:

  • l’evento è complementare all’attività principale svolta dell’ente? È coerente con le finalità statutarie?
  • L’ingresso è riservato ai soci o aperto al pubblico?
  • Il luogo scelto è all’aperto o al chiuso?
  • Serve l’agibilità/licenza di pubblico spettacolo?
  • Servono strutture per l’allestimento?
  • Sono necessari pareri di terzi (Soprintendenza, demanio, ecc.)?

Le risposte a queste domande determineranno i passaggi da compiere per essere in regola.

Inoltre bisogna tenere presente che le soglie, le percentuali e le procedure cambiano nel tempo.

Prima di organizzare un evento con musica, ballo o spettacolo dal vivo, vale sempre la pena verificare la situazione specifica con il proprio Comune o con un professionista, per evitare di scoprire un problema il giorno stesso della manifestazione.

Foto di Magnus Lunay su Unsplash

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