La disciplina IVA degli enti del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore non ha previsto una particolare disciplina per gli enti del Terzo Settore (ETS) in merito all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) di cui al DPR 633/1972.

Il legislatore con l’art.89 co.7 del  D.lgs 117/2017  si è limitato ad inserire una modifica in tema di prestazioni esenti ai sensi dell’art.10  DPR 633/1972.

 

Enti del terzo settore non commerciali

Ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 117/2017, sembrerebbe che gli enti del Terzo Settore non commerciali che si iscriveranno al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS) saranno soggetti alle regole ordinarie in materia di IVA.

Il condizionale è d’obbligo perché il Titolo X del Codice del Terzo Settore non è ancora entrato in vigore e dovranno essere emanati decreti correttivi e integrativi.

Tuttavia, si deve considerare un’altra questione: il legislatore non ha apportato modifiche all’art.4 del DPR 633/1972.

L’articolo sopra citato definisce i criteri per considerare un’attività come esercizio di impresa o meno.

Per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell’esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali.

Questo significa che le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, sono considerate non commerciali e quindi non tassate da IVA.

Inoltre l’art.89 co.4 D.lgs. 117/2017 è intervenuto sull’art.148 co.3  TUIR  limitando la de-commercializzazione dei corrispettivi ai fini IRES alle sole associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche.

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente la discrepanza tra l’art.4 del DPR 633/1972 e l’art.148 co.3 del TUIR.

Mi spiego meglio: quando sarà operativo il RUNTS, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, un ETS non commerciale avrà un diverso trattamento sui corrispettivi erogati dagli associati a fronte dell’attività svolta dall’associazione, avendo uno squilibrio tra le disposizioni IRES previste dal Codice del Terzo Settore e quelle da IVA dettate dall’art.4 co.4 del DPR 633/72.

Per quanto riguarda gli adempimenti, gli ETS sono tenuti al rispetto degli obblighi di fatturazione, registrazione e versamento dell’IVA, nonché agli altri obblighi previsti dal DPR 633/1972.

L’art.87 co.5 CTS esonera gli ETS dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale per:

  • le attività di interesse generale (art.5 del CTS);
  • le  attività diverse  (art.6 del CTS) purché queste ultime siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

 

ODV e APS

Di diversa natura è il trattamento IVA nei confronti delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozioni Sociali).

Le ODV e le APS potranno optare per il regime forfetario introdotto dall’art. 86del D.lgs 117/2017, il quale ai fini delle imposte dirette prevede delle agevolazioni negli adempimenti IVA.

In particolare:

  • non applicano l’IVA sulle operazioni attive (cessioni di beni, prestazioni di servizi);
  • sono esonerate dagli obblighi di versamento e da tutti gli altri obblighi previsti dalla disciplina IVA, inclusa la presentazione della dichiarazione annuale;
  • sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili a condizione che ai fini delle imposte dirette optino per l’applicazione del regime fiscale forfettario (art.86 CTS), fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Sono comunque tenute agli obblighi di:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
  • certificazione dei corrispettivi;
  • conservazione dei relativi documenti.

Inoltre, per le sole APS, l’art.85 co.1 del D.lgs.117/2017 prevede che “non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale”.

 

ONLUS

Attualmente gli enti ONLUS beneficiano di esenzioni dall’applicazione IVA per alcune attività contenute nei numeri 15), 19), 20) e 27ter) dell’art.10 DPR 633/1972 riguardanti le prestazioni assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie.

Con la piena operatività della riforma del Terzo Settore, la normativa ONLUS verrà abrogata e gli enti aventi tale qualifica dovranno iscriversi al RUNTS.

Ma prima  dovranno trasformarsi in un’altra tipologia di ente  rientrante negli ETS, pena lo scioglimento e l’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale.

Il comma 7, lett. b) dell’art. 89 del Codice del Terzo Settore, di conseguenza, prevede che all’art.10, co.1 ai numeri 15, 19, 20 e 27-ter del D.P.R. 633/1972 la parola “ONLUS” sia sostituita da “Enti del Terzo Settore di natura non commerciale”.

Quanto sopra esposto entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo all’avvio dell’operatività del RUNTS e all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea ai nuovi regimi fiscali degli ETS di cui al Titolo X del CTS (articoli da 79 a 89).

È importante, quindi, stabilire se le attività che saranno svolte dall’ETS possano essere esenti da IVA.

Per fare questo occorre valutare:

  • la natura delle attività svolte (l’art.79, co.2 CTS sancisce che le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi);
  • la natura commerciale o non commerciale dell’ente (l’art.79 co.5 CTS sancisce che l’ETS è considerato “non commerciale” quando svolge in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale con modalità non commerciali.

 

Conseguenze per le imprese sociali

Analizzando quanto espresso sopra è evidente che la riforma avrà un impatto notevole sulle ONLUS che, in futuro, potrebbero rimanere escluse dal beneficio dell’esenzione IVA.

La ONLUS che, in base alle proprie caratteristiche gestionali, decide di assumere la qualifica di impresa sociale in forma di società commerciale, svolgendo attività d’impresa (commerciale) seppure di “interesse generale”, anche se si iscrive al RUNTS come ETS non può beneficiare delle predette esenzioni IVA previste per le ONLUS.

Di conseguenza, perdendo l’esenzione IVA, gli ETS di natura non commerciale vedrebbero aggravate le proprie prestazioni dell’aliquota IVA al 22%, con evidente rischio di penalizzare l’utenza.

 

Le risposte agli interpelli dell’Agenzia dell’Entrate – esenzione IVA imprese sociali

Interpello n. 388/2021

Con  l’interpello n.388/2021  l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non rientrano nel regime di esenzione IVA le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese dalle imprese sociali in favore di soggetti con disabilità.

Infatti non è sufficiente essere un ente del Terzo Settore perché ciò che conta è la natura commerciale dell’ente.

L’amministrazione finanziaria è entrata nel merito anche dell’esenzione IVA prevista dall’art.10, co.1 n.21 DPR 633/1972.

Il provvedimento prevede, tra l’altro, l’esenzione IVA per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

Nell’interpello è stato ribadito che tale norma ha natura oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si applica in base alla sola attività svolta ai beneficiari disagiati e degni di protezione sociale, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le effettua.

 

Interpello n. 475/2021

Nella  risposta n.475/2021  l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un ente privato che esercita stabilmente un’attività d’impresa di interesse generale, anche se svolge prevalentemente assistenza sociale, non può godere di agevolazioni proprie di enti non commerciali.

Protagonista del caso in questione è una fondazione ONLUS che riteneva di possedere i requisiti per assumere la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D.lgs. 117/2017.

La fondazione perseguiva, in via esclusiva, finalità di solidarietà sociale, attuate tramite la promozione e lo svolgimento di attività rivolte a soggetti in stato di svantaggio, nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza e della formazione.

L’ente chiedeva spiegazioni:

  • sul trattamento fiscale;
  • nel caso di assunzione della qualifica di impresa sociale ai sensi del D.lgs 112/2017, se potesse ricondursi tra gli “enti aventi finalità di assistenza sociali” di cui all’articolo 10, comma 1, n.27-ter DPR 633/1972 e beneficiare della relativa esenzione IVA.

Secondo l’amministrazione finanziaria la fondazione non può usufruire dell’esenzione IVA di cui all’art.10, co.1, n.27-ter DPR n. 633/1972, nell’ipotesi in cui dovesse assumere la qualifica di impresa sociale.

In quanto per espressa previsione normativa non può rientrare nell’ambito degli “enti del Terzo Settore di natura non commerciale” in base al comma 1 e al comma 5 dell’art.79 del CTS.

Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, una volta assunta la qualifica di impresa sociale la fondazione non potrà rientrare neppure tra gli enti aventi finalità di assistenza sociale che effettuano prestazioni di cui art.10 co1 n.27 DPR 633/1972.

L’Agenzia continua affermando che “ il citato articolo 89, comma 7, lettera b) del CTS, sostituendo la parola “ONLUS” con “enti del Terzo settore di natura non commerciale” ha evidenziato la volontà del legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono applicare la disposizione contenuta nell’art. 10, comma 1, n. 27-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972, tutti gli enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali che per definizione sono enti di carattere commerciale.

 

Interpello n. 400/2021 – il caso di una cooperativa sociale

In riferimento alle prestazioni rese da una cooperativa sociale presso una struttura RSA, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato  nell’interpello n.400/2021  che è necessario che la cooperativa effettui, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dell’art. 10 DPR. 633/1972, tra cui sono riconducibili anche “gli anziani e inabili adulti” per beneficiare dell’aliquota IVA del 5%.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.