La legge di conversione del Decreto “Liquidità”: novità per il non profit

Ll Decreto “Liquidità”  (D.Lgs 23/2020)  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 e inizialmente prevedeva misure a sostegno:

  • delle imprese;
  • degli enti sportivi (attraverso il  credito sportivo  erogato dall’Istituto per il Credito Sportivo).

Ora la situazione è cambiata, poiché la  legge di conversione  ha aggiunto alcune novità per il Terzo Settore.

Sono poche ma significative; le riassumo qui di seguito.

 

Erogazioni liberali

La legge di conversione del Decreto “liquidità” ha ampliato il beneficio per le imprese che cedono a titolo gratuito beni o servizi ad enti non profit, al fine di contenere gli effetti dell’empidemia da COVID-19.

Il precedente Decreto “Cura Italia” aveva già previsto una detrazione dall’imposta lorda, ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, fino a 30.000 euro (ho elencato tutte le misure del “Cura Italia” in  questo articolo).

La legge di conversione del Decreto “Liquidità” ha aggiunto la detrazione IVA di tali acquisti.

Il risultato è che le imprese non dovranno portare a reddito il valore d’uso di questi beni né dovranno subire il costo dell’indetraibilità dell’IVA in sede di loro acquisto.

 

Accesso al credito garantito

Gli enti del Terzo Settore (ovvero le APS, OdV e ONLUS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività commerciali (quindi sono in possesso della partita IVA), possono richiedere la garanzia per i finanziamenti in misura pari al 100% dell’importo finanziato.

Gli enti possono richiedere la garanzia fino al 31/12/2020.

La somma erogata sarà pari al 25% delle entrate/proventi risultanti dal bilancio 2019, ma non potrà essere superiore a 30.000 euro.

Se il bilancio 2019 non è ancora disponibile (il “Cura Italia” ha prorogato i termini per l’approvazione al 31/10/2020), vanno presi a riferimento i dati del bilancio 2018.

In alternativa al criterio del 25% delle entrate/proventi annuali, l’ente può commisurare la richiesta al doppio della spesa annua per salari al 2019 o dell’ultimo anno disponibile.

Attenzione: se l’ente si è costituito dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Per accedere al finanziamento occorre:

  • che si tratti di un nuovo finanziamento (quindi non di finanziamento erogato in sostituzione di altri precedenti);
  • che il legale rappresentante dell’ente dichiari il danneggiamento dell’attività causato dalla pandemia.

Il finanziamento dovrà avere una durata massima di 120 mesi ed un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi.

In parole povere: la restituzione del finanziamento inizierà dopo due anni dall’erogazione.

 

Datori di lavoro

L’adozione dei protocolli di sicurezza da parte del datore di lavoro esime quest’ultimo da eventuali responsabilità circa la contrazione del COVID da parte dei lavoratori.

 

Acconti di imposta

Per venire incontro alle esigenze dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi dell’anno in corso, una eventuale differenza tra il dovuto (su base previsionale) ed il versato non darà luogo a sanzioni se contenuto entro il 20%.

La disposizione riguarda:

  • gli enti non profit con redditi da attività commerciali;
  • gli enti che hanno altri tipi di reddito (esempio: affitto o sub-affitto di immobili).

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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