La SSD può retribuire un dipendente pubblico?

Barbara:

Uno degli allenatori della nostra società sportiva dilettantistica è anche dipendente pubblico.

Possiamo retribuire il suo lavoro?

 

tornaconto&c. risponde:

La collaborazione del dipendente pubblico in ambito sportivo è regolata dall’art.90 comma 23 della  Legge 289/2002.

La norma dice chiaramente che “I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’art.81 comma 1 lettera m del TUIR”.

Quindi, detta con parole semplici, il vostro allenatore può svolgere attività sportiva per la vostra SSD, ma deve farlo fuori dall’orario di lavoro e a titolo gratuito.

Ciò significa che non è possibile stipulare alcun tipo di contratto con lui né riconoscergli una retribuzione.

Però la norma consente l’erogazione di compensi sportivi che, per espressa disposizione normativa, sono considerati “redditi diversi” e non “redditi da lavoro” (art.81 – ora 67 – comma 1, lettera m del TUIR).

Attenzione: l’attività svolta dal dipendente pubblico deve riguardare direttamente una  attività sportiva riconosciuta  dal CONI.

Qualora si tratti di collaborazione relativa ad una attività non compresa nell’elenco delle discipline riconosciute dal CONI – quindi non considerata sportiva – non potrà percepire neanche il compenso sportivo.

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