Riforma Terzo Settore: a che punto siamo?

Il  decreto correttivo  del Codice del Terzo Settore, approvato il 2 agosto scorso, ha prorogato i termini per l’aggiornamento degli statuti e molto altro.

In questo articolo elencheremo i punti salienti del documento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri.

 

Riforma Terzo Settore: le puntate precedenti

Per capire bene dove siamo ora è necessario fare un breve riepilogo delle puntate precedenti: dove eravamo rimasti?

Tutto iniziò a luglio 2017, con l’approvazione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017).  Quel testo prevedeva la possibilità per il Governo di correggere e/o integrare il Codice entro un anno dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 2 agosto 2018.

Durante quell’anno di tempo i Ministeri competenti avrebbero dovuto preparare e presentare in Parlamento una quarantina di decreti attuativi necessari a rendere operativo il Codice del Terzo Settore.

I decreti riguardavano questioni molto importanti e delicate. Giusto per fare degli esempi:

Inoltre, durante quell’anno il Governo avrebbe dovuto chiedere alla Comunità europea l’autorizzazione ad applicare il nuovo  regime fiscale  sancito dal Codice del Terzo Settore.

A dicembre 2017 noi facemmo il quadro di  tutte le scadenze  in maniera che ogni ente potesse prepararsi ai cambiamenti.

Arriviamo al 2 agosto 2018, quando è stato approvato il decreto correttivo di cui scrivevamo all’inizio di questo articolo.

 

Cosa prevede il decreto correttivo

Aggiornamento degli statuti

La cosa più rilevante del decreto è la proroga dei termini entro i quali gli enti non profit esistenti devono adeguare i loro statuti alla riforma alla riforma del Terzo Settore (da 18 a 24 mesi).

Il nuovo termine per aggiornare gli statuti diventa quindi il 3 agosto 2019.

Il decreto conferma inoltre che le modifiche statutarie di cui sopra possono essere deliberate con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

Chi è “Ente del Terzo Settore”

Il decreto correttivo ha specificato che sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni che svolgono attività di interesse generale in maniera esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Inoltre, nell’elenco delle attività considerate di interesse generale, è stata inserita la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della  Legge n.281/1991.

Numero minimo soci per APS e OdV

Il decreto chiarisce che il numero minimo di soci per APS e OdV sancito dal Codice del Terzo Settore riguarda non solo la costituzione dell’associazione, ma è indispensabile per il mantenimento dell’iscrizione alla relative sezione del RUNTS.

L’associazione che dovesse perdere il requisito ha un anno di tempo per reintegrare il numero dei soci o richiedere la migrazione ad altra sezione del RUNTS, pena la cancellazione.

Trasparenza sui compensi erogati

Il decreto ha innalzato da 100.000 a 220.000 annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati.

In questo modo il parametro è stato uniformato a quello previsto per la nomina obbligatoria di un organo di controllo (art.30 del Codice del Terzo Settore).

Norme fiscali

  • gli enti filantropici vengono aggiunti alla platea degli enti destinatari delle misure agevolative previste dal Codice del Terzo Settore;
  • viene reintrodotta l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato;
  • viene estesa l’esenzione dall’IRES per alcuni tipi di immobili delle organizzazioni di volontariato che si trasformeranno in enti filantropici e si iscriveranno al RUNTS.

Adempimenti contabili

Sono state precisate le modalità con cui deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale all’interno delle tre forme di bilancio richieste agli enti del Terzo Settore:

  • nella relazione di missione, o
  • in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o
  • nella nota integrativa al bilancio.

 

In conclusione

L’approvazione del decreto correttivo è arrivata sul fotofinish, proprio l’ultimo giorno utile.

Probabilmente ciò è avvenuto grazie anche alle sollecitazioni arrivate da molte reti associative nazionali.

La proroga è un bene o un male? Diciamo entrambi.

Avere 6 mesi di tempo in più per aggiornare gli statuti potrebbe essere un bene se a breve venissero pubblicate le linee guida per effettuare questi aggiornamenti.

Altrimenti ci ritroveremo tra 6 mesi ancora qui a chiederci se e cosa scrivere nei documenti.

Resta il fatto di essere costretti ad altri 6 mesi (minimo) di incertezze e confusione rispetto ad una serie di questioni. Tanto per fare degli esempi:

  • sulla gestione delle attività commerciali;
  • sul metodo per calcolare i compensi del personale (al fine di non essere accusati di distribuzione indiretta degli utili);
  • sui principi e le valutazioni che guideranno le verifiche degli enti accertatori in questa delicata fase di passaggio.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

 

 

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