Lorenza:
Sono presidente di un comitato che organizza una manifestazione culturale annuale nella nostra città.
In quale sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dobbiamo iscriverci?
tornaconto&c. risponde:
Sia il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) che il decreto contenente le regole di funzionamento del RUNTS non nominano espressamente il comitato tra le forme associative che possono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Questo aveva indotto a ritenere che non potesse iscriversi al RUNTS e assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) demandando la valutazione, di fatto, agli Uffici regionali che gestiscono il RUNTS.
Finalmente la circolare n.5 del 26/03/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito se e come il comitato possa iscriversi al RUNTS e richiedere la personalità giuridica.
Il comitato può iscriversi al RUNTS
Per iniziare la circolare ministeriale dichiara esplicitamente che il comitato può iscriversi al RUNTS, se ne ha i requisiti ovviamente.
La conferma poggia sulle seguenti argomentazioni:
- già oggi alcuni Uffici regionali RUNTS hanno accolto positivamente le domande di iscrizione da parte di comitati;
- il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, è un’organizzazione con finalità altruistiche e di interesse generale che non persegue scopo di lucro, quindi equiparabile alle altre forme associative che possono iscriversi al RUNTS;
- la natura “tendenzialmente temporanea e transitoria” del comitato non preclude la sua iscrizione al RUNTS poiché anche le altre forme associative possono avere una vita limitata nei propri documenti statutari.
La sezione del RUNTS idonea è quella dedicata agli “altri enti di carattere privato diversi dalle società”.
Attenzione: non tutti i comitati sono comitati
La circolare precisa che il comitato sancito dall’art.39 del Codice civile non va confuso con i livelli territoriali delle strutture complesse come le reti associative.
Questi ultimi sono chiamati “comitati” ma in realtà sono costituiti come associazioni vere e proprie. Vedi ad esempio le basi provinciali e regionali delle grandi associazioni nazionali o della Croce Rossa o degli enti di promozione sportiva.
Personalità giuridica
La circolare dichiara che l’art.22 del Codice del Terzo Settore è applicabile anche al comitato.
Quindi il comitato che vuole iscriversi al RUNTS può avere già la personalità giuridica o può richiederla all’atto dell’iscrizione se ha i requisiti necessari.
Per quanto riguarda il patrimonio minimo necessario, la circolare ritiene che il parametro adeguato sia la soglia di 30.000€, alla pari di quanto richiesto per le fondazioni.
La cifra tiene conto dell’importanza che il patrimonio assume nella forma del comitato, in particolare rispetto alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi.
Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento del comitato la circolare sancisce che spetta all’Ufficio RUNTS territorialmente competente decidere sull’eventuale devoluzione del patrimonio residuo del comitato, diversa o ulteriore rispetto a quella originariamente contemplata nell’atto costitutivo o nello statuto, ove essa non sia più attuabile.
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