In quale sezione del RUNTS iscriviamo il comitato?

Lorenza:

Sono presidente di un comitato che organizza una manifestazione culturale annuale nella nostra città.

In quale sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dobbiamo iscriverci?

 

tornaconto&c. risponde:

Innanzi tutto bisogna precisare che il  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  non è ancora operativo.

Ma sia il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) che il decreto contenente le  regole di funzionamento del RUNTS   non nominano espressamente i comitati.

Questo indurrebbe a pensare che il comitato non possa iscriversi al RUNTS e diventare ente del Terzo Settore.

Le motivazioni di questa esclusione potrebbero essere due:

  1. le attività specifiche dei comitati potrebbero non essere state ritenute riconducibili alle attività “di interesse generale” tipiche degli ETS;
  2. la durata tendenzialmente limitata di vita del comitato, che si scioglie una volta raggiunto lo scopo per il quale è stato costituito (salvo casi particolari) o se lo scopo non sia più attuabile.

Tuttavia esistono comitati che nascono per realizzare finalità dilazionate nel tempo, come ad esempio:

  • quelli promotori di mostre o esposizioni permanenti;
  • quelli creati per realizzare scopi benefici e assistenziali in favore di soggetti che versano nelle condizioni previste per fruire delle prestazioni assistenziali. Questo tipo di ente esisterà fino a che perdurerà lo scopo in vista del quale è stato costituito.

Nei casi sopra elencati il comitato ha scopi perduranti e stabili che non si esauriscono in un periodo di tempo determinabile in anticipo, ma addirittura sono obiettivi permanenti.

Per questo motivo è auspicabile un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro prima che il RUNTS diventi operativo.

 

Se non interverranno chiarimenti o correzioni

Ad oggi il vostro comitato ha tre possibilità:

  • iscriversi al RUNTS – ammesso che ne abbia i requisiti – nella sezione dedicata agli “altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”;
  • non iscriversi al RUNTS e continuare ad operare in base alle norme del Codice Civile  (artt.39-42 bis);
  • trasformarsi in una associazione (modificando lo statuto) ed iscriversi al RUNTS nell’apposita sezione.

Ognuna di queste strade ovviamente ha dei pro e dei contro che devono essere valutati attentamente, anche alla luce delle norme fiscali che regolano le diverse tipologie associative.

 

Per approfondire

Per maggiori informazioni le consigliamo di visitare la sezione del sito   dedicata alla riforma del Terzo Settore.

Sulla differenza tra comitato e associazione può leggere  la storia di un’associazione  che abbiamo aiutato.

Se dopo aver letto aveste bisogno di una consulenza specifica, ci scriva e vi aiuteremo a scegliere la strada migliore per voi.

Vuoi farci anche tu una domanda?  Scrivici.

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