L’adeguamento degli statuti non profit – 2° parte

L’adeguamento degli statuti degli enti non profit richiede molte modifiche da apportare. Vediamo insieme cosa prevede la circolare n.20 del 27/12/2018.

Prima però facciamo un rapido ripasso delle puntate precedenti, in maniera da non perdere tasselli importanti. Nella  1° parte  di questo studio sull’adeguamento degli statuti ho illustrato:

  • quali enti sono obbligati ad aggiornare il proprio statuto;
  • con quale tempistica;
  • quale sarà il futuro delle ONLUS.

In questa 2° parte entrerò nel dettaglio della tabella riepilogativa allegata alla  circolare n.20/2018  del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nella tabella sono elencate le norme stabilite dal  Codice del Terzo Settore  (CTS) che sono oggetto di modifica, con la relativa natura di adeguamento (obbligatorio, derogatorio o facoltativo) e le modalità (semplificata o non semplificata) per deliberare le modifiche statutarie.

La tabella è molto dettagliata e tocca moltissimi argomenti. Li vedremo un po’ alla volta, per dare la giusta attenzione ad ognuno di essi.

Oggi affronteremo le modifiche richieste su:

  • la denominazione sociale;
  • le finalità e le attività di interesse generale;
  • le attività diverse;
  • la raccolta fondi.

 

Denominazione sociale

Gli enti devono obbligatoriamente inserire la sigla “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo ETS nella denominazione sociale e devono farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ma attenzione: l’utilizzo di tale denominazione è condizionato all’iscrizione al  Registro Unico Terzo Settore  (RUNTS), che ad oggi non è ancora operativo.

Di conseguenza è possibile prevedere nello statuto un’apposita clausola che acquisti efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS.

Le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici sono obbligati all’utilizzo della denominazione “tipica” (APS, OdV, ecc.); quindi l’uso di queste sigle è prioritario rispetto a quello di ETS.

Tali enti possono aggiungere anche l’acronimo ETS alla denominazione sociale in via facoltativa. In questo caso, devono inserire nel proprio statuto una clausola che preveda l’integrazione automatica alla data di iscrizione al RUNTS.

Le ONLUS devono continuare a qualificarsi come tali fino a quando non sarà operativo il RUNTS. Devono anch’esse inserire nello statuto l’utilizzo dell’acronimo ETS prevedendo una clausola di integrazione automatica alla data di iscrizione al RUNTS.

Le  reti associative  devono utilizzare la sigla della singola sezione del RUNTS alla quale si iscriveranno. Nel caso in cui volessero iscriversi a più sezioni, dovranno utilizzare la sigla ETS.

Gli enti costituiti secondo le norme del CTS dopo il 3 agosto 2017 devono inserire una clausola automatica integrativa per l’uso della sigla ETS.

 

Finalità e attività di interesse generale

Le finalità di interesse generale (art.4 CTS) sono quelle che costituiscono l’oggetto sociale, ovvero gli scopi dell’ente.

Le attività di interesse generale (art.5 CTS) sono le attività che l’ente realizzerà per raggiungere gli scopi sociali.

La circolare stabilisce che le finalità e le attività di interesse generale devono essere obbligatoriamente scritte nello statuto.

Attenzione: le attività devono essere di “immediata riconducibilità” alle finalità.

Cioè le attività elencate devono essere attinenti e coerenti con gli scopi dell’associazione e con le attività elencate nell’art.5 comma 1 del CTS.

 

Attività diverse

L’esercizio di queste attività è facoltativo ed è subordinato a due condizioni elencate nell’art.6 del CTS:

  • che le attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (criteri e limiti saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);
  • che tale esercizio sia consentito (cioè previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto).

Quindi, qualora l’ETS volesse esercitare attività diverse, lo deve scrivere nel proprio statuto.

Non è necessario inserire un elenco dettagliato, a meno che tali attività non siano già effettuate.

La loro individuazione potrà infatti essere operata successivamente da parte degli organi dell’ente, cui lo statuto dovrà attribuire la relativa competenza.

 

Raccolta fondi

Il legislatore concede facoltà di fare raccolta fondi (art.7 CTS) agli enti iscritti al RUNTS, a prescindere dell’esistenza di una specifica disposizione dello statuto.

L’inserimento di quest’ultima attività non sembra pertanto necessaria affinché un ETS possa legittimamente effettuare raccolta fondi.

 

Nella prossima puntata…

Nella  3° parte  di questo studio analizzerò i seguenti argomenti con le corrispondenti modifiche richieste dalla circolare n.20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

  • la destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro;
  • il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale;
  • il lavoro dei volontari;
  • le modifiche riguardanti i diritti/doveri dei soci;
  • le modifiche alle norme riguardanti l’assemblea dei soci.

Germana Pietrani Sgalla

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