L’adeguamento degli statuti non profit – 3° parte

Continua la nostra analisi della circolare n.20 del 27/12/2018 con le istruzioni per l’adeguamento degli statuti non profit.

La  circolare n.20 del 27/12/2018  del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è molto dettagliata e tocca moltissimi argomenti.

Questo studio che sto pubblicando a puntate permette ad ogni singolo ente non profit di dare la giusta attenzione ad ognuno di questi argomenti e di soffermarsi sulle parti di maggiore interesse.

Per gli enti non profit non sarà facile effettuare le modifiche, proprio perché le regole da tenere presente sono molte.

Ma niente paura: in caso di bisogno ci siamo noi, basta chiederci una  consulenza specifica.

 

Riassunto delle puntate precedenti

Per non perdere il filo del discorso, ecco gli argomenti che ho trattato nelle puntate precedenti di questo studio sull’adeguamento degli statuti:

1° parte

  • la tempistica e gli enti obbligati all’adeguamento degli statuti;
  • le modalità e le maggioranze previste per le assemblee dei soci;
  • il futuro delle ONLUS.

2° parte

  • la denominazione sociale;
  • le finalità e le attività di interesse generale;
  • le attività diverse;
  • la raccolta fondi.

In questa 3° parte tratterò:

  • la destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro;
  • il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale;
  • il lavoro dei volontari;
  • i diritti ed i doveri dei soci;
  • l’assemblea dei soci.

 

La destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro

Il  Codice del Terzo Settore  (CTS) dice chiaramente che lo statuto deve obbligatoriamente prevedere la destinazione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell’ente non profit ed il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili (art.8 commi 1 e 2).

Per quanto riguarda l’assenza del fine lucrativo la circolare stabilisce che “costituisce un preciso elemento caratterizzante degli ETS“. Ne deriva quindi la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del CTS. L’adeguamento è quindi obbligatorio.

 

Bilancio d’esercizio e bilancio sociale

Tra le competenze degli organi sociali, lo statuto deve prevedere obbligatoriamente la predisposizione, l’approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio (art.13 CTS) – anche sotto forma di bilancio di cassa – e al  bilancio sociale  (art.14 CTS), nei casi e con le modalità previste dalla normativa.

Attenzione: non è obbligatorio per tutti gli enti non profit redigere il bilancio sociale (vedi pag.36  delle nostre  slides  sulla riforma del Terzo Settore).

Lo statuto deve anche prevedere obbligatoriamente la possibilità per gli associati e gli aderenti di esaminare i libri sociali (art.15 comma 3 CTS), esponendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato.

 

Il lavoro dei volontari

Le disposizioni relative al volontariato contenute nell’art.17 del CTS sono già in vigore. (vedi pag.21 delle nostre  slides  sulla riforma del Terzo Settore).

Di conseguenza, gli enti che si avvalgono di volontari sono obbligati ad adeguare lo statuto con le disposizioni dettate dagli artt.17 e 18 del CTS e a rimuovere eventuali incongruenze.

Per avere un quadro generale della “nuova” definizione di volontario consiglio di leggere il nostro articolo  sull’identikit del volontario  dopo la riforma del Terzo Settore.

 

Diritti e doveri dei soci

Per l’organizzazione interna degli Enti del Terzo Settore il legislatore ha previsto norme aventi natura derogabile, in presenza di specifica clausola statutaria (vedi  1° parte  di questo studio).

Rientrano in questo tipo di tipologia:

  • le modalità di ammissione dei soci (art.23 commi 1, 2 e 3 CTS);
  • il diritto di voto ai soci con anzianità minima di tre mesi (art.24, comma 1). La norma non è derogabile in forme peggiorative;
  • l’esercizio del diritto di voto a mezzo delega (art.24 comma 3).

Detta in parole semplici: se nello statuto oggi in vigore sono contenute norme che riguardano i punti sopra elencati, tali norme possono essere modificate con la procedura “semplificata”, ossia dall’assemblea ordinaria dei soci.

Gli adeguamenti che seguono sono invece facoltativi, quindi ogni ente non profit può valutarli e decidere se inserirli o meno nel “nuovo” statuto. Tali disposizioni possono essere inserite con procedura non “semplificata”, ovvero attraverso l’assemblea straordinaria dei soci:

  • l’esercizio del diritto di voto in modalità telematica o per corrispondenza (art.24 comma 4);
  • l’attribuzione del voto “plurimo” agli eventuali enti associati fino ad un massimo di 5 voti (art.24 comma 2 CTS).

 

L’assemblea dei soci

È obbligatorio inserire nello statuto le competenze dell’assemblea dei soci, che sono elencate nell’art.25 del Codice del Terzo Settore.

Per le associazioni che hanno più di 500 associati: le competenze dell’assemblea possono essere disciplinate in deroga, purché siano rispettati i diritti fondamentali dei soci (pari opportunità, democraticità, uguaglianza, elettività delle cariche).

La disposizione, essendo derogatoria, può essere inserita con la procedura “semplificata”.

Attenzione però: la procedura “semplificata” non può essere applicata alle fondazioni, in ragione del carattere facoltativo della previsione relativa all’art.25 comma 3 del CTS.

È sottoposta invece alla procedura ordinaria la facoltà di istituire assemblee separate (art.24 comma 5 CTS).

 

Nella prossima puntata…

Nella  4° parte  (l’ultima) di questo studio analizzerò i seguenti argomenti trattati dalla circolare n.20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

  • l’organo di amministrazione;
  • l’organo di controllo;
  • ulteriori disposizioni specifiche per alcune categorie di ETS;
  • le mie riflessioni su tutta la circolare.

Germana Pietrani Sgalla

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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