L’adeguamento degli statuti non profit – 4° parte

Ultima puntata del nostro studio della  circolare n.20 del 27/12/2018  sull’adeguamento degli statuti non profit.

Siamo arrivati al termine di questa lunga analisi della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che fornisce indicazioni pratiche per adeguare gli statuti degli Enti non profit al  Codice del Terzo Settore  (CTS).

 

Riassunto delle puntate precedenti

Per non perdere il filo del discorso, ecco gli argomenti che ho trattato nelle puntate precedenti di questo studio:

1° parte

  • la tempistica e gli enti obbligati all’adeguamento degli statuti;
  • modalità e maggioranze previste per le assemblee dei soci;
  • il futuro delle ONLUS.

2° parte 

  • la denominazione sociale;
  • le finalità e le attività di interesse generale;
  • le attività diverse;
  • la raccolta fondi.

3° parte 

  • la destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro;
  • il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale;
  • il lavoro dei volontari;
  • le modifiche riguardanti i diritti/doveri dei soci;
  • le modifiche alle norme riguardanti l’assemblea dei soci.

In questa 4° parte analizzerò i seguenti argomenti:

  • l’organo di amministrazione;
  • l’organo di controllo;
  • ulteriori disposizioni specifiche per alcune categorie di ETS;
  • le mie conclusioni su tutta la circolare.

 

L’organo di amministrazione

L’adeguamento è obbligatorio quando riguarda le funzioni, la composizione ed il funzionamento (se collegiale) dell’organo di amministrazione (art.26 CTS).

Queste modifiche si possono adottare con procedura semplificata.

Attenzione: per le fondazioni è necessario inserire la previsione di un organo di amministrazione.

 

L’organo di controllo e revisione legale

Le associazioni sono obbligate ad avere l’organo di controllo e il revisore legale nel caso in cui superino i limiti previsti dall’art.30 e dall’art.31 del CTS.

Le associazioni possono prevedere nello statuto una clausola per cui le indicazioni diventino operative solo al verificarsi di determinate condizioni.

L’attribuzione all’organo di controllo dei compiti di revisore legale dei conti è obbligatoria in primo luogo per le fondazioni e per tutti gli enti con patrimonio destinato ad uno specifico affare (art.10 CTS).

 

Ulteriori disposizioni per alcune categorie di ETS

La circolare fornisce una serie di ulteriori disposizioni generiche che elenco di seguito.

Le OdV devono conformare i propri statuti alle disposizioni dettate dall’art.32 comma 1 del CTS per le finalità e modalità di svolgimento delle attività specifiche (apporto prevalente di volontari) e dall’art.34 sull’ordinamento e l’amministrazione.

Le APS devono specificare negli statuti i destinatari delle attività di interesse generale svolte (associati, loro familiari o terzi) e le modalità di svolgimento.

Inoltre le APS devono obbligatoriamente recepire nel proprio statuto i principi elencati nell’art.35 comma 2 CTS, garantendo l’ammissione di nuovi soci senza discriminazioni e la partecipazione alla vita associativa in condizioni di uguaglianza e democraticità.

Attenzione: gli statuti delle APS non possono contenere norme in contrasto con tali principi.

Gli enti filantropici devono indicare nello statuto i principi ai quali attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione e alle modalità di erogazione delle risorse.

Le  reti associative  devono indicare obbligatoriamente nello statuto l’allineamento con la loro missione prevista dalla legge, le modalità di ordinamento interno nel rispetto di democraticità, pari opportunità, uguaglianza ed elettività e le eventuali deroghe in tema di diritto di voto, deleghe e competenze dell’assemblea.

Altre disposizioni

La circolare segnala l’art.98 CTS, che ha inserito nel Codice Civile un nuovo articolo (42- bis), al fine di favorire i processi di trasformazione, fusione o scissione delle associazioni e fondazioni.

Attenzione: questa disposizione non riguarda i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, per i quali si applica la disciplina ordinaria.

Lo statuto, tuttavia, può derogare a tale previsione, prevedendone esplicitamente la non applicabilità. In questi casi, l’eventuale delibera di adeguamento statutario è sottoposta a procedura semplificata (norma derogatoria).

Infine, gli adeguamenti che riguardano i seguenti argomenti rimangono facoltativi, quindi soggetti a procedura “non semplificata”:

  • patrimonio destinato ad uno specifico affare;
  • eventuali deroghe al potere di rappresentanza in assemblea;
  • competenze dell’assemblea delle fondazioni;
  • indicazioni sugli amministratori (requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori).

 

In conclusione

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ci ha fornito sicuramente degli elementi concreti per effettuare le modifiche statutarie. Ma ahinoi non basta.

Viviamo il paradosso di dover adeguare gli statuti senza avere, per esempio, degli statuti standard o delle linee guida che permetterebbero agli enti associativi di produrre documenti statutari conformi alle norme vigenti.

Non sappiamo neanche come funzionerà il  RUNTS,  con il rischio che i decreti attuativi del Registro vadano in contrasto con le norme fin qui emanate.

Ecco quindi che la confusione regna sovrana.

Sarebbe stato più sensato e semplice adeguare gli statuti a RUNTS istituito e operativo, con i relativi decreti correttivi e/o integrativi in vigore.

Ma siamo in pista e dobbiamo ballare, cercando di adeguare gli statuti con criterio e molta attenzione, dopo aver studiato bene tutti i decreti e le circolari fin qui emanati.

Non sarà facile effettuare le modifiche, proprio perché:

  • le norme da tenere presente sono molte;
  • ogni ente fa caso a sé, non esistono regole generali che valgono per tutti.

Ma niente paura: in caso di bisogno potete sempre  chiederci una consulenza specifica.

Speriamo davvero che il Ministero e l’Amministrazione finanziaria producano ulteriori norme utili a fare chiarezza prima della fatidica data del 3 agosto 2019, in maniera da evitare al massimo errori e malintesi, anche non voluti.

Germana Pietrani Sgalla

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