Come cambiano le fonti di finanziamento degli ETS dopo la riforma del Terzo Settore

Questo articolo fa parte del programma di formazione gratuita  Raccolta fondi no stress  ed è stato pubblicato sul sito  Fundraising km zero.  Lo pubblichiamo anche qui per far sì che ancora più enti non profit abbiano accesso alle informazioni.


 

Il  Codice del Terzo Settore  ha rivisto ed ampliato le forme di finanziamento degli enti del Terzo Settore senza scopo di lucro.

Per enti del Terzo Settore si intendono gli enti che si iscriveranno al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,  quando questo sarà operativo.

Le attività di finanziamento sono rappresentate in modo particolare dalle attività di raccolta fondi svolte unicamente per sostenere le ”attività istituzionali” dell’ente.

In questo articolo spiegherò:

  • cosa si intende per raccolta fondi;
  • la gestione fiscale della raccolta fondi;
  • la gestione contabile della raccolta fondi;
  • le agevolazioni per OdV e APS;
  • le altre agevolazioni su imposte indirette e tributi locali.

 

Cosa si intende per raccolta fondi?

Partiamo dalle basi, ossia chiarendo cosa si intende per raccolta fondi.

Ce lo spiega l’art.7 comma 1 del CTS: “Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.

Lo stesso articolo, al comma 2, ci dice che “Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art.97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore”.

In sintesi l’art.7 sostiene che la raccolta fondi:

  • è uno strumento di autofinanziamento degli enti non profit volto a sostenere l’attività di interesse generale da essi svolta,
  • comprende sia le attività volte a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, senza scambio di beni e servizi (comma 1), sia attività di “marketing sociale”, entrambe svolte “anche in forma organizzata e continuativa”, con scambio di beni di modico valore e servizi (comma 2).

Nell’attività di raccolta fondi, ai sensi dell’art.7 c.2, possiamo inserire anche le sponsorizzazioni.

In particolare, le sponsorizzazioni sono ritenute irrilevanti ai fini dell’inquadramento fiscale dell’ente, se effettuate secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 dell’art.79.

 

La gestione fiscale della raccolta fondi

L’art.79 comma 4 lett.a) del CTS ribadisce per gli ETS non commerciali lo stesso principio dettato in precedenza dall’art.143 c.3 lett.a) del  TUIR.

Vale a dire che non sono fiscalmente imponibili i “fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.

Quindi, in parole povere, le attività di raccolta fondi fiscalmente agevolate sono esclusivamente quelle occasionali.

Ma quando possiamo considerare un evento “occasionale”?

Purtroppo il requisito di “occasionalità” non è stato mai chiarito né dal punto di vista di prassi amministrativa né di normativa.

L’unico riferimento normativo che abbiamo è dato dall’art.25 c.2  L.133/1999,  con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche.

Tale norma prende a riferimento un numero di eventi non superiore a due all’anno.

Per quanto riguarda la “sollecitazione” al pubblico a donare, l’associazione potrebbe svolgere tale attività anche nel corso di tutto l’anno, non mutando la natura fiscale delle entrate.

Nel caso di raccolte fondi dove vengono ceduti dei beni, questi ultimi devono essere di modico valore (ad esempio, cessione di piante o frutti).

Anche in questo caso la norma non chiarisce la portata dell’espressione “modico valore”, né tanto meno quali siano i servizi che possono essere resi ai sovventori in esenzione da imposta.

 

La gestione contabile della raccolta fondi

L’ art.87 c.6 del CTS prevede che gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi debbano inserire all’interno del rendiconto o del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio:

  • un rendiconto specifico ed una relazione illustrativa relativi a ciascun evento di raccolta fondi, redatti ai sensi del dell’art.48 c.3.

Nel rendiconto e nella  relazione illustrativa  devono risultare in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’ar.79 c.4 lettera a).

 

Le agevolazioni per OdV e APS

Gli artt.84 e 85 del CTS sanciscono delle agevolazioni sostanziose riservate esclusivamente alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Nello specifico: “Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all’articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività….svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato”:

  • le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito;
  • la cessione di beni prodotti dagli assistiti e/o dai volontari;
  • le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

 

Altre agevolazioni su imposte indirette e tributi locali

L’art.82 del CTS prevede molte esenzioni che ho elencato nelle  slide  del seminario gratuito che abbiamo realizzato (da pag.43).

In particolare segnalo, per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio ad una ONLUS ad un’altra, la precisazione fatta dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha dichiarato che tale donazione è esente dalle imposte di successione, donazione e ipocatastale  (risposta interpello 252/2019).

Il CTS ha poi introdotto ulteriori opportunità di finanziamento attraverso:

  • il  Social Bonus  come incentivo per favorire le erogazioni liberali a favore degli ETS;
  • i titoli di solidarietà (obbligazioni e altri titoli di debito e certificati di deposito la cui raccolta gli istituti di credito emittenti devono destinare a sostegno delle attività degli ETS non commerciali);
  • i social lending (prestiti tra privati che consentono di ottenere somme di denaro tramite l’utilizzo di internet).

Infine il CTS prevede l’obbligo per lo Stato, le Regioni e le Province autonome di realizzare iniziative volte a favorire l’accesso degli ETS ai finanziamenti europei, in particolare a quelli del Fondo sociale europeo, per progetti finalizzati al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.