Decreto “Rilancio”: le misure per il non profit

Il Decreto “Rilancio” ha aggiunto nuovi interventi al pacchetto di misure già deliberate, di interesse del Terzo Settore.

Le misure precedenti alle quali mi riferisco sono quelle:

  • del Decreto “Cura Italia” (che ho analizzato in  questo articolo),
  • della legge di conversione del “Cura Italia” (elencate in  questo articolo).

Riporto qui di seguito le diverse misure contenute nel Decreto “Rilancio” che possono interessare il mondo non profit.

 

Decreto “Rilancio”: le informazioni di base

Il Decreto “Rilancio”  (DL 34/2020)  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/05/2020.

Nel testo si dichiara esplicitamente che le misure di sostegno contenute sono accessibili anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e le associazioni sportive dilettantistiche.

Per facilitare la comprensione delle norme contenute nel Decreto, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un  vademecum  dove sono illustrate in sintesi le misure fiscali.

 

Dispositivi di protezione

Tra i destinatari di distribuzione di mascherine chirurgiche vengono inclusi i volontari (e non solo i lavoratori).

I volontari oggetto del provvedimento sono quelli che operano in attività in cui è impossibile mantenere la distanza di un metro, come ad esempio le attività di assistenza alla persona (art.66).

Sono inclusi i volontari senza qualifiche sanitarie.

Inoltre viene ampliata la platea dei destinatari dei contributi erogati per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale includendo anche gli enti del Terzo Settore (art.77).

Attenzione: per l’attuazione della misura bisogna attendere l’emanazione del bando da  Invitalia Spa.

 

Adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro

 

Adeguamento

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro (art.120).

L’agevolazione riguarda tutte le spese necessarie per:

  • adeguare l’ambiente di lavoro nel rispetto delle prescrizioni sanitarie;
  • adottare misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Per fare degli esempi, rientra nell’agevolazione l’acquisto di:

  • arredi di sicurezza;
  • strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti, volontari, utenti, ecc.

Il credito:

  • è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, ma comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art.17 DL 241/1997.

Ai sensi dell’art.122 del Decreto “Rilancio” può essere ceduto a soggetti terzi inclusi banche e istituti finanziari (vedi il capitolo “Misure di sostegno”).

Attenzione: le modalità per la cessione del credito di imposta saranno definitive in un decreto da emanarsi entro 30 giorni, cioè entro il 18 giugno 2020.

 

Sanificazione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art.125).

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui al punto 2), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Anche questo credito d’imposta può essere ceduto a soggetti terzi incluse banche e istituti finanziari ai sensi dell’art.122 del Decreto “Rilancio”.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione:

  • del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Misure di sostegno

Eccole in sintesi:

  • incrementato il fondo nazionale per il servizio civile universale di 20 milioni di euro per l’anno 2020 (art.15).
  • Incrementato il fondo Terzo Settore al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore. La disposizione prevede un incremento per il 2020 di 100 milioni della seconda sezione del fondo di cui all’art.72 del  Codice del Terzo settore,  a favore di interventi capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento (art.67).
  • Prolungata la Cassa Integrazione in Deroga, anche per i lavoratori degli enti del Terzo Settore (art.70). Inoltre i congedi vengono estesi in caso di figli sino a 16 anni (e non più 12).
  • Stanziata una quota del fondo per le politiche della famiglia in favore dei comuni per finanziare, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative quali centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. Lo stanziamento del fondo è di 150 milioni di euro, ai sensi dell’art.265 del Decreto “Rilancio” (art.105).
  • Fino al 31/12/2021 i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono scegliere di cedere, anche parzialmente, i crediti ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione (art.122). I crediti di imposta oggetto della cessione sono quelli relativi a canoni di locazione (art.28), adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120) e sanificazione (art.125). La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
  • Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l’erogazione del contributo del 5×1000 relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’art.2, commi 7, 8 DPR 322/1998. Gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31/07/2020 e il contributo sarà erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31/10/2020 (art.156).
  • Incrementato il fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, istituito presso il  MiBACT,  che passa da 130 a 245 milioni di euro (art.183).
  • Istituito un fondo emergenze per imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro. Le modalità operative saranno stabilite con decreto del MiBACT entro 30 giorni dalla data di conversione del Decreto “Rilancio” (art.183).
  • Autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura (art.183).
  • Istituito dal MiBACT un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale (art.184).
  • Concesso un contributo a sostegno agli enti del Terzo Settore del Mezzogiorno pari a 100 milioni per l’anno 2020 (di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa) e 20 milioni per il 2021 (art.246).

 

Misure fiscali

 

IRAP (titolo 3)

Esenzione del versamento IRAP del saldo 2019 e della prima prima rata dell’acconto relativa al 2020 (art.24).

Resta, comunque, il versamento dell’acconto dovuto per il 2019.

La disposizione si applica esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

L’agevolazione è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.

 

Contributi a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo, titolari di partita IVA, inclusi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali (art.25).

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La misura è riconosciuta per un importo non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Credito d’imposta per canone di locazione

È riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola, e di lavoro autonomo.

Tale agevolazione spetta anche anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali (art.28).

La condizione per avere l’agevolazione è che i soggetti locatari abbiano avuto un calo del fatturato di almeno del 50% rispetto a quello dello stesso mese dell’anno 2019.

Tale condizione non opera per gli enti non commerciali – compresi quelli del Terzo Settore – e per gli enti religiosi riconosciuti civilmente ai quali il credito è concesso senza particolari vincoli (fonte:  FiscoOggi 25/05/2020).

 

Versamenti fiscali e contributivi

Proroga al 16/09/2020 dei versamenti sospesi ai sensi dell’art.18 DL 23/2020 (Decreto “Liquidità”) a favore dei soggetti che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile (art.126).

Prorogati al 16/09/2020 anche i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art.127).

La sospensione riguarda:

  • le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
  • i contributi previdenziali e assistenziali;
  • i premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • l’IVA in scadenza a marzo 2020.

La sospensione interessa, tra gli altri, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

 

Misure per lo sport

In primo luogo l’art.98 conferma l’indennità di 600,00 euro, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui all’art.96 DL 18/2020.

Successivamente l’art.216 proroga di un mese, dal 31/05/2020 al 30/06/2020, la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per:

  • le federazioni sportive nazionali,
  • gli enti di promozione sportiva,
  • le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Il termine per effettuare i versamenti sospesi è prorogato dal 30/06/2020 al 31/07/2020, con possibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili di pari importo.

Infine l’art.217 prevede l’istituzione di un fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021.

Il fondo è alimentato da una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere.

Per sapere come funzionerà il fondo dobbiamo aspettare un decreto che l’Autorità delegata in materia di sport dovrà adottare, entro dieci giorni, di comune accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici

Germana Pietrani Sgalla

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